Sentenza 11 maggio 2006
Massime • 1
In materia di immigrazione, non risponde del delitto di inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato lo straniero che si sia trattenuto in Italia successivamente all'intimazione a lasciare il territorio dello Stato nel termine di cinque giorni, in conseguenza del rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto tale situazione è diversa dalla revoca del permesso di soggiorno, situazione riconducibile all'ipotesi delittuosa di cui all'art. 14 comma quinto ter , primo periodo D.Lgs. n. 286 del 1998. Pertanto è illegittimo l'arresto dello straniero al quale è stato intimato l'allontanamento dal territorio dello Stato a seguito di rifiuto del rinnovo del titolo di soggiorno.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2006, n. 31426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31426 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 11/05/2006
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 1711
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 007439/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di PALERMO;
nei confronti di:
1) OU CH N. IL 01/01/1979;
avverso ORDINANZA del 12/01/2006 TRIBUNALE di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI PAOLO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Galasso A. (annullamento con rinvio).
OSSERVA
Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale monocratico di Palermo ha negato la convalida dell'arresto di OU AC. Il P.M. ricorre per cassazione, denunciando l'erronea esclusione del reato contestato (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, prima ipotesi). Va in proposito osservato che allo ZOUHTR, cittadino del Marocco regolarmente presente nel territorio dello Stato, venne negato il rinnovo del permesso di soggiorno;
conseguentemente, ne fu disposta l'espulsione, eseguita mediante ordine di lasciare l'Italia entro cinque giorni. Venne tratto in arresto in quanto inosservante all'ordine.
Il Giudice della convalida ha ritenuto che tale situazione non sia riconducibile alla norma incriminatrice di cui alla contestazione, in quanto la permanenza abusiva nello Stato dopo l'ingiunzione di allontanarsene è sanzionata penalmente dal citato art. 14, comma 5 ter, soltanto: 1) come delitto, quando l'espulsione è disposta per ingresso illegale nello Stato, omessa richiesta del permesso di soggiorno o revoca dello stesso;
2) come contravvenzione, quando l'espulsione consegue alla mancata richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno entro sessanta giorni dalla scadenza. Resta quindi estranea all'area del delitto l'ipotesi qui in esame, di permanenza dopo espulsione disposta per rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno, potendo semmai - secondo il giudice "a quo" ravvisarsi l'ipotesi contravvenzionale, che non consente l'arresto. Il P.M. ricorrente sostiene che la situazione in esame sarebbe sostanzialmente equivalente ad una revoca del permesso, e quindi riconducibile all'ipotesi delittuosa di cui all'art. 14, comma 5 ter, primo periodo. A tale conclusione ostano peraltro il principio di stretta legalità e il conseguente divieto di analogia. Nè in contrario può invocarsi il disposto del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 5, secondo il quale, in caso di rifiuto del rinnovo, il permesso di soggiorno è revocato. La norma, infatti, non può che intendersi riferita all'ipotesi in cui il rifiuto interviene prima della scadenza di validità del permesso, e comunque distingue nettamente il rifiuto di rinnovo dalla revoca (pur se consequenziale), provvedimento quest'ultimo che non risulta formalmente adottato nei confronti dell'imputato. Nè, infine, può ritenersi contraria alla "ratio" del sistema repressivo la sottrazione all'area della condotta delittuosa della permanenza nello Stato dopo il rifiuto di rinnovo del permesso, poiché nei confronti del soggetto che ha ottenuto il permesso di soggiorno la legge adotta criteri di favore, sanzionando solo come reato contravvenzionale la mancata richiesta di rinnovo, sicché, quando il rinnovo sia stato invece richiesto, ma non ottenuto, sarebbe irragionevole gravemente lo straniero.
Il ricorso avverso il diniego di convalida va perciò respinto.
P.Q.M.
La corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2006