Sentenza 17 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/05/2003, n. 7744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7744 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2003 |
Testo completo
1 Aula 'A' 07 744/03 REPUBBLICA ITALIANA -- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SU Oggetto S Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G. N. 21038/00 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron. 17092 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Rel. Consigliere Ud. 23/01/03 Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
ricorrente contro elettivamente domiciliato in ROMA VIA GREGIS AGNESE - FRANCESCO DE SANCTIS 4 presso lo studio dell'avvocato 2003 GIAMPAOLO PETTI, che lo rappresenta e difende, giusta 517 delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 582/00 del Tribunale di BERGAMO, depositata il 15/07/00 R.G.N. 1732/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/03 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto. -2- RILEVATO IN FATTO che la sentenza in epigrafe, accogliendo l'appello di IS NE avverso la decisione di primo grado, ha affermato la cumulabilità di rendita INAIL ai superstiti e riversibilità di pensione di vecchiaia INPS, stante la ritenuta inapplicabilità, in tale ipotesi, del divieto di cumulo stabilito dall'art. 1, comma 43, della legge n.335 del 1995; che l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, denunciando, ai sensi dell'art. 360 nn.3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di détta norma, mentre la parte intimata ha resistito con controricorso;
CONSIDERATO IN DIRITTO che l'art. 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995 n.335 (per quanto interessa) dispone:"Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario d'invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, fino a concorrenza della rendita stessa".. che il divieto di cumulo trova applicazione quando i due benefici abbiano il medesimo ed immediato presupposto nel decesso della persona a causa di infortunio o malattia professionale;
che perciò esso non riguarda i trattamenti di reversibilità della pensione di vecchiaia, originata dal versamento dei contributi e dall'età dell'assicurato, con la conseguenza che, sebbene la morte dell'assicurato sia stata 3 Fel determinata dalla malattia o dall'infortunio indennizzati con rendita INAIL, i superstiti dell'assicurato possono cumulare il trattamento di reversibilità della pensione di vecchiaia con la rendita INAIL, del pari già cumulabili dal beneficiario diretto;
che l'obiettivo di contenere la spesa previdenziale", di cui parla l'Istituto ricorrente, non può realizzarsi discriminando i superstiti del lavoratore colpito da infortunio o malattia professionale, poiché ciò contrasterebbe con gli artt. 3 e 38 Cost. (v. Cass. 22 dicembre 2000 n.16129); che nella specie non rilevano le innovazioni apportate in materia dall'art. 1, comma 2, d.l. 24 novembre 2000 n.346 (i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 78, comma 33, 1. 23 dicembre 2000 n.388), dall'art. 78, c. 20, della citata legge n.388 del 2000 e dall'art. 73, comma 1, di questa stessa legge;
(2000); che il ricorso deve quindi essere rigettato, con conseguente condanna dell'INPS al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo e con distrazione in favore del difensore antistatario della parte controricorrente;
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in 11,00- per esborsi ed in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per euro onorari, oltre a spese generali, IVA e CAP, da distrarsi in favore dell'avv. Giampaolo Petti, antistatario. Così deciso, in Roma, il 23 gennaio 2003 Il Presidente men Rav. OR Janelle Il Cons. est. Florent epiciclivells IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Scand 4 17 MAG. 2003 oggi, IL CANCELLIERE