Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/07/2001, n. 9995
CASS
Sentenza 23 luglio 2001

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Per i camerieri addetti al servizio ai tavoli (o "tavoleggianti") che siano retribuiti, a seguito di loro opzione a norma del contratto collettivo del settore, invece che in misura fissa, in misura corrispondente alle percentuali di servizio poste a carico del cliente, le somme relative, costituenti la componente primaria della controprestazione retributiva loro dovuta dal datore di lavoro, sono integralmente computabili ai fini contributivi, a norma dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, senza che rilevi se esse (come nella specie) siano loro riversate dal datore di lavoro, oppure siano direttamente trattenute dal cameriere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/07/2001, n. 9995
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9995
    Data del deposito : 23 luglio 2001

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