Sentenza 23 luglio 2001
Massime • 1
Per i camerieri addetti al servizio ai tavoli (o "tavoleggianti") che siano retribuiti, a seguito di loro opzione a norma del contratto collettivo del settore, invece che in misura fissa, in misura corrispondente alle percentuali di servizio poste a carico del cliente, le somme relative, costituenti la componente primaria della controprestazione retributiva loro dovuta dal datore di lavoro, sono integralmente computabili ai fini contributivi, a norma dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, senza che rilevi se esse (come nella specie) siano loro riversate dal datore di lavoro, oppure siano direttamente trattenute dal cameriere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/07/2001, n. 9995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9995 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. ARCANGELO DE BIASE - Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GELATERIA AL TODARO - GIOVANNI RB S.A.S. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell'avvocato ROMANELLI GUIDO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARINONI MARINA, giusta delega in atti;
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PONTURO DOMENICO, FONZO FABIO, SARTO RINA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 232/98 del Tribunale di VENEZIA, depositata il 12/02/98 R.G.N. 174/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/01 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato PONTURO,
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Venezia, la Gelateria "Al Todaro" s.a.s. chiedeva, nei confronti dell'INPS, di accertarsi l'insussistenza di propri obblighi contributivi relativamente alle somme ricevute dai camerieri c.d. tavoleggianti a titolo di percentuale di servizio e in subordine i che i contributi dovessero essere calcolati in base alla retribuzione fissa convenzionale, costituente parametro di riferimento anche per le altre attribuzioni economiche di detti camerieri, con la consequenziale condanna dell'Istituto convenuto a restituire le somme oltre il dovuto versate dalla società attrice. L'Inps contestava le domande, che venivano rigettate dal Pretore con sentenza che, appellata da detta società, era confermata dal Tribunale di Venezia con sentenza depositata il 12 febbraio 1998. Il giudice d'appello riteneva che tra la società appellante e il personale in questione sussistesse un ordinario rapporto di lavoro subordinato, caratterizzato da una relazione di corrispettività tra il servizio ai tavoli, prestato a favore dell'azienda, e una retribuzione pattuita a percentuale. Doveva escludersi invece un rapporto trilatero, poiché il cliente era obbligato, anche per la percentuale di servizio, nei confronti dell'azienda, che riscuoteva il relativo importo, peraltro ricompreso tra i corrispettivi assoggettati all'imposta sul valore aggiunto.
Osservava anche, riguardo alla domanda subordinata, che non erano conferenti le norme del contratto collettivo facenti riferimento ad una retribuzione convenzionale per la tredicesima, la quattordicesima, il compenso per ferie, ecc., dovuti al personale tavoleggiante e che, comunque, la base imponibile ai fini contributivi è fissata inderogabilmente con legge. Neanche poteva rilevare che i prezzi delle consumazioni, su cui si calcola la percentuale di servizio, fossero determinati in base ai costi di gestione.
Contro questa pronuncia la Soc. Gelateria "Al Todaro" ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. L'INPS ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione degli artt. 1362, 2095 e ss. c.c., degli artt. 269 segg. c.c.n.l., dell'art. 12 1. 30 aprile 1969 n. 153, in relazione all'art. 360,n. 3 e 5, c.p.c. La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata è incorsa nell'errore di fondo di considerare come pagate dal datore di lavoro le percentuali versate ai camerieri, mentre i relativi importi sono corrisposti da un terzo, il cliente;
si configura così un rapporto a tre, nel quale il soggetto titolare del pubblico esercizio mette a disposizione dei camerieri addetti ai tavoli uno spazio per la loro attività, in base alla quale gli stessi acquisiscono il diritto al compenso da parte del cliente. L'azienda, da parte sua, si limita a corrispondere ai tavoleggianti i compensi relativi alle mensilità aggiuntive, t.f.r., ecc., concordati, sulla base di un parametro fisso, a livello di organizzazioni sindacali.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione su un punto decisivo, nonché violazione degli artt. 274 segg. c.c.n.l., dell'art. 1362 c.c., dell'art. 12 1. n. 153/1969, in relazione all'art. 360,n.3 e 5,c.p.c.
Si fa riferimento in particolare - lamentandosene l'inadeguata considerazione e la errata interpretazione - agli artt. 274 e 275 del contratto collettivo, che prevederebbero che possa essere adottato il sistema della diretta riscossione della percentuale di servizio da parte del tavoleggiante, al momento del pagamento del conto da parte del cliente, e che, alternativamente, la percentuale di servizio sia versata al personale, alla fine di ogni mese, dal datore di lavoro, svolgente al riguardo la sola veste di esattore.
Con il terzo e il quarto motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha disatteso le domande formulate in via subordinata. In particolare, il riferimento, ai fini contributivi, alla misura convenzionale della retribuzione sarebbe reso necessario dalla necessità di non sottoporre a contribuzione previdenziale importi la cui determinazione è un riflesso di costi aziendali che non hanno nulla a che fare con il lavoro dei tavoleggianti. Inoltre sarebbe illogico il riferimento ad una base contributiva diversa da quella operante per i trattamenti aggiuntivi (tredicesima, ecc.). Il ricorso è privo di fondamento.
Il giudice di merito, con un accertamento e una qualificazione dei fatti del tutto lineari, ha ritenuto che il lavoro svolto dal cameriere "tavoleggiante" rappresenta la prestazione a cui il medesimo è tenuto in adempimento del rapporto di lavoro subordinato sussistente tra il medesimo è l'azienda e che le somme da lui ricevute, commisurate alle percentuali di servizio riscosse in relazione a dette prestazioni, rappresentano la retribuzione dovutagli e corrispostagli dal datore di lavoro, la cui unica particolarità è quella di essere determinata in base a percentuali sugli incassi.
Tale accertamento, logicamente motivato, non è stato adeguatamente censurato dalla ricorrente, che con il primo motivo, non ne evidenzia errori logici o giuridici e si limita a contrapporre una diversa versione e qualificazione giuridica dei fatti. Questa versione, oltretutto, appare priva di logicità e coerenza. Infatti, prospetta in sostanza - in contrasto con i dati della comune esperienza - un ruolo dei camerieri tavoleggianti quali lavoratori autonomi o piccoli imprenditori, concessionari di un servizio, con la facoltà di intrattenere diretti rapporti giuridici con i clienti e in particolare di imporre loro a proprio favore il compenso per il servizio ai tavoli, senza che siano effettivamente specificati gli elementi di fatto idonei a giustificare una simile tesi e senza che in alcun modo sia chiarito come si possa coordinare tale ricostruzione con la pacifica posizione di lavoratori subordinati anche di detti camerieri. Viceversa, tale coordinamento appare impossibile, perché la diversa qualificazione riguarderebbe proprio gli aspetti essenziali riguardanti la prestazione lavorativa e la componente primaria della controprestazione retributiva. Senza contare che un assetto dei rapporti tra azienda di ristorazione, cameriere addetto al servizio e cliente del genere di quello ipotizzato si scontrerebbe anche con le difficoltà di formalizzare in maniera corrispondente gli adempimenti amministrativi e tributari. La censura specifica di cui al secondo motivo, oltre a trovarsi in contraddizione con i rilievi di carattere generale appena formulati, e a presentare aspetti di formale inammissibilità a causa della mancanza di precisazioni circa la produzione nel giudizio di merito della richiamata normativa contrattuale collettiva, non è giustificata. Da un lato, l'accertamento in concreto compiuto dal giudice di merito circa la riscossione della percentuale di servizio da parte dell'impresa, rende non direttamente rilevante l'ipotesi alternativa, ugualmente prevista dal contratto collettivo, della riscossione diretta della percentuale di servizio da parte del tavoleggiante;
dall'altro, la letterale previsione da parte del contratto collettivo anche dell'ipotesi della riscossione diretta della percentuale di servizio da parte del tavoleggiante non può costituire un elemento decisivo al fine di far ritenere l'effettiva delineabilità di un diretto rapporto, sul piano giuridico, tra cliente e cameriere, tenuta presente la complessiva problematica coinvolta, peraltro adeguatamente presa in esame dal giudice di merito, il quale ha sottolineato le difficoltà esistenti per la configurabilità di un simile rapporto diretto.
Questa valutazione, peraltro, è confortata dall'orientamento adottato da questa Corte in relazione a fattispecie analogamente caratterizzate ai fini in esame (cfr. Cass. nn. 1857, 7978 e 12035 del 1992, secondo cui i compensi erogati sistematicamente e obbligatoriamente ai dipendenti di agenzia marittima nella misura del dieci percento della senseria di piazza - compenso pagato sul nolo netto dall'agente dell'armatore, per conto di questo, allo spedizioniere per l'acquisizione del trasporto marittimo - secondo l'art. 293 della raccolta degli usi di Livorno del 1975, e previsti anche dalla contrattazione collettiva, rientrano nella retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali, ai sensi dell'art. 12 l. n. 153 del 1969; detti emolumenti devono infatti ritenersi erogati dal datore di lavoro - in dipendenza ed a causa del rapporto di lavoro subordinato - sia nell'ipotesi in cui l'agente trattenga i decimi di spettanza dei propri dipendenti sull'ammontare della senseria dovuta allo spedizioniere, per versare i corrispondenti importi ai lavoratori, sia nell'ipotesi in cui il raccomandatario paghi allo spedizioniere l'importo della senseria con l'intesa che questi provvederà a ritornare la percentuale del dieci per cento ai dipendenti dell'agente).
Consegue la correttezza della conclusione cui è pervenuto il Tribunale di Venezia circa l'assoggettabilità dei compensi in questione a contribuzione a norma dell'art. 12 della l. n. 153 del 1969 e, quindi, l'infondatezza anche del terzo e del quarto motivo.
Del resto questa Corte si è recentemente pronunciata proprio sulla specifica problematica, rilevando (in armonia con la giurisprudenza sopra citata) che le percentuali di servizio costituiscono una forma di retribuzione dei camerieri, dato lo stretto collegamento del loro versamento ai lavoratori con la prestazione lavorativa, anche se sono erogate da un soggetto diverso dal datore di lavoro, anche perché il contratto collettivo del settore parla di opzione del tavoleggiante tra retribuzione fissa e quella a percentuale (Cass. n. 5520/2001).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio, determinate in L. 20.000 oltre L.
4.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 27 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2001