Sentenza 27 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/04/2001, n. 6116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6116 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2001 |
Testo completo
6 1 1 6 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto: Divisione LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. n. 6610/1999 SEZIONE SECONDA CIVILE Cron. 13372 composta da: Rep. 2233 Presidente Udienza 9 marzo 2001 Mario SPADONE Alfredo MENSITIERI Consigliere OB Michele TRIOLA Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Carlo CIOFFI Consigliere relatore UFFICIO COPIE Consigliere Richiesta copia studio ET CC dal Sig. IL SOLE 24 ORE ha pronunciato la seguente: per diritti 3000 SENTENZA il 27-APR-2001----- IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da: SC OG LE, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Sal- lustio n. 9, presso l'avv. Gianfranco Palermo, che la difende, come da pro- CANCELLERIA cura in atti;
- ricorrente -
contro
CC LI, AM TO, SC AR, SC PA, SC LI, elettivamente domiciliate in Roma, via Gregorio VII n. 269, presso l'avv. Cesare Testa, che le difende, come da procura in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 3416 del 438/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE DIRITTI UFFICIO COPIE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Richiesta copia studio UFFICIO COPIE dal Sig. CASsina Richiesta copia esecutiva dal Sig.TESTA 3000 per diritti L. RC00046 16 AGO. 2001 16 GIU.2001per diritti IL CANCELLIERE IL CANCELLIEREINCELLIER 19 novembre 1998; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 marzo 2001 dal consigliere Carlo Cioffi;
udito l'avv. Cesare Testa;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesco Mele, che ha chiesto il rigetto del ricorso. CANCELLERIA SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel maggio del 1987 LE SC convenne innanzi al Tribunale di Roma suo fratello OB e sua madre LI CC, e chiese la di- visione dell'eredità del padre, IC SC, composta dei beni mobili ed immobili nel dettaglio elencati. OB SC si costituì ed aderì alla domanda di divisione, ma precisò che nell'effettuare la divisione si doveva tener conto anche dell'appartamento di proprietà di quest'ultima, donatole dai suoi genitori, e costituito in dote. Si costituì anche LI CC, che dichiarò di non opporsi alla divisione. 00102183 Il Tribunale, disposta ed espletata una consulenza tecnica per accertare il valore dei beni immobili facenti parte dell'eredità, con sentenza b del 14 febbraio 1996 dichiarò aperta la successione di IC SC, indivi- duò la composizione dell'asse ereditario, accertò il valore dei singoli beni che lo costituivano facendo propria la stima del consulente tecnico di uffi- cio, e formate tre quote, le attribuì ai singoli eredi. 2 LE SC propose appello, con cui lamentò, per quel che in questa sede rileva, che il Tribunale 1) si era avvalso, nel determinare il valore dei beni, di una consulen- za tecnica apodittica, perché le stime proposte non erano corredate da precisi dati di riferimento;
2) non aveva riferito tali stime al momento della divisione;
3) aveva sottoposto a collazione il suo bene dotale, in difetto di espressa domanda in tal senso;
4) aveva omesso di statuire espressamente in ordine alla divisione dei singoli cespiti, essendosi limitato a stabilire soltanto la composizione della sua quota. La Corte d'appello di Roma con la sentenza in epigrafe ha ri- gettato il gravame, osservando, in risposta alle censure innanzi sintetizzate, che, 1) anche se il consulente tecnico di ufficio aveva proposto stime non corredate da documentazione attestante i prezzi di mercato di immobili si- mili a quelli considerati, le sue valutazioni erano comunque sorrette da ade- guata motivazione, avendo egli fatto riferimento alla propria "esperienza e pratica conoscenza del mercato immobiliare” della zona, ed ai dati catastali, e non avendo l'appellante esibito documentazione e sviluppato argomenta- zioni tali da giustificare una diversa valutazione;
4 2) che l'appellante non aveva censurato in primo grado la stima del consulente tecnico per la sua mancata rivalutazione alla data della divisione, ed anzi nella comparsa conclusionale aveva sviluppato le sue tesi difensive assumendo proprio i valori proposti dal consulente tecnico;
3 3) la collazione è una operazione necessaria nel corso del procedi- mento divisionale, essendo diretta a ristabilire l'equilibrio e la parità di trat- tamento tra i vari condividenti, così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote e garantire a ciascuno degli eredi la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla propria quota;
4) il Tribunale aveva stabilito nel dettaglio quali erano i beni che compongono la quota assegnata ad LE SC, e quest'ultima non aveva interesse a dolersi che altrettanto non era stato fatto per le restanti due quote, spettanti agli altri due eredi. LE SC ha chiesto la cassazione di tale sentenza per sei mo- tivi. LI CC e gli eredi di OB SC indicati in epi- grafe, deceduto nel corso del giudizio di secondo grado, hanno resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i primi due motivi del suo ricorso LE SC ripropone la censura già proposta in appello (vedi in narrativa, sub 1), con la quale aveva contestato l'utilizzabilità della consulenza tecnica di ufficio acquista ai fini della determinazione del valore dei beni immobili facenti parte dell'asse ereditario da dividere, non avendo il perito corredato la stima effettuata di dati obiettivi, in modo da renderla verificabile e controllabile. La censura è inammissibile, perché non tiene conto delle osser- vazioni formulate al riguardo dalla Corte territoriale, innanzi riferite, tra l'altro concordanti con l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, e 4 secondo il quale l'indicazione specifica degli elementi di riscontro utilizzati dal consulente tecnico che utilizza il metodo di stima comparativa per la valutazione di un bene non costituisce condizione indefettibile della com- pletezza e dell'attendibilità della sua elaborazione tecnica, perché le parti possono controllare il suo operato partecipando alle operazioni peritali ed instaurando un contraddittorio tecnico anche a mezzo di consulenti di parte, e possono comunque allegare, dopo l'espletamento della consulenza tecnica, elementi di riscontro che giustifichino conclusioni difformi (vedi in parti- colare le sentenze della prima sezione civile di questa Corte, 9 febbraio 1999 n. 1100 e 26 aprile 1999, n. 4138). Il terzo motivo del ricorso di LE SC è relativo al rigetto del suo motivo di appello, quello con cui aveva rilevato la mancata rivalutazio- ne della stima del consulente tecnico alla data della divisione (vedi in narra- tiva, sub 2); la ricorrente sostiene in particolare che l'affermazione della Corte territoriale, secondo la quale ella, nella comparsa conclusionale di primo grado, espose le sue tesi difensive assumendo proprio i valori propo- sti dal consulente tecnico, contrasta con le risultanze di causa, e si traduce in una alterazione dei fatti del processo. La censura è inammissibile. Se travisamento del fatto è stato commesso, come sostiene la ri- corrente, il mezzo di impugnazione era la revocazione, non la cassazione della sentenza. Con il quarto motivo del suo ricorso LE SC ripropone altra censura già proposta in appello, in particolare quella (vedi in narrativa sub 5 3) con cui aveva sostenuto che la collazione non era consentita, in difetto di una espressa domanda delle parti. La censura è infondata. In presenza di donazioni fatte in vita di colui del quale deve di- vidersi l'eredità, la collazione è una operazione necessaria del procedimento divisionale, essendo diretta a ristabilire l'equilibrio e la parità di trattamento tra i vari condividenti, così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote e garantire a ciascuno degli eredi la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla propria quota. Ne consegue che l'obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della succes- sione, e che i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti (vedi in tal senso la sentenza di questa sezione, 1 febbraio 1995, n. 1159). Con il quinto motivo di ricorso LE SC afferma: "Il discorso che la Corte del merito svolge a pag. 9 della sentenza, in termini di astratta assoggettabilità a collazione dell'atto di costituzione dotale, pur dopo la leg- ge di riforma del diritto di famiglia, ha eluso il tema della controversia, se- gnato da quanto specificamente dedotto dalla ricorrente alle pp.
2-3 della conclusionale di primo grado ed espressamente riproposto a p. 5 dell'atto di appello (motivo C) con argomenti che nella presente sede integralmente si ripropongono". La censura è inammissibile. A Il ricorso per cassazione - in ragione del principio di cosiddetta autosufficienza dello stesso deve contenere in tutti gli elementi necessari per comprendere le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed altresì a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di accedere a fonti estranee allo stesso ricorso e quindi ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (vedi la sentenza di questa Corte, sez. lav., 13 settembre 1999, n. 9734). Con il sesto motivo del suo ricorso LE SC rileva che, man- cando i dati identificativi di uno degli immobili facenti parte dell'asse ere- ditario diviso, la sentenza non è trascrivibile, e che ha interesse a vedere re- golati in modo chiaro i rapporti con gli altri coeredi, sulla base di un formale titolo e di una idonea trascrizione;
denunzia quindi violazione degli art. 720 e 2646 cod. civ. La censura è inammissibile, perché come le precedenti, è la ri- proposizione di uno dei motivi di appello che la corte di merito ha disatteso in virtù di argomentazioni che hanno lasciata insoddisfatta la ricorrente, ma che quest'ultima non ha specificamente censurato. LE SC, infatti, non ha contestato che i beni a lei assegnati sono stati ben identificati, e che per l'immobile incluso nella sua quota la sentenza non richiede trascrizione, dal momento che esso già di sua pro- prietà, trattandosi di quello che le fu a suo tempo donato e costituito in dote;
inoltre non ha specificato quale pregiudizio possa derivarle dal fatto che gli altri beni assegnati agli altri coeredi non siano stati altrettanto puntualmente individuati. Le spese seguono la soccombenza. 7
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso, e condanna FE SC a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida in lire 126000 oltre lire 5.000.000 per onorari Roma, 9 marzo 2001 Il presidente (Mario Spadone) Правои L'estensore Carlo Cioffi) Co IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri 40000 290000 TORI CANCELLITA 27 APR. 2001 UFFICIO DELLE _ XIE ROMA 2 2.3 MAG. 200 erie 4. Registrato in 24479 290.000 versate S. DUECENTONOVANTAMILA p. II Dirigente Area Servizi (D.ssa AR Grazia DIALPRO) It Responsabile Servizio Arti Gudiziari (Dr. M. RACCIC INI) 8