Sentenza 16 dicembre 2016
Massime • 1
Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti è un reato instantaneo, che si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione è presentata agli uffici finanziari e prescinde dal verificarsi dell'evento di danno, per cui, ai fini dell'individuazione della data di consumazione dell'illecito, non rileva l'effettività dell'evasione, né, tanto meno, dispiega alcuna influenza l'accertamento della frode. ( In applicazione di questo principio la S.C. ha considerato altresì irrilevante ai fini dell'estinzione del reato il fatto che l'imputato, successivamente alla presentazione alla Agenzia delle Entrate della dichiarazione fraudolenta, ne avesse presentata un'altra corretta, entro il termine di cui all'art.2, comma settimo, del d.P.R. n. 322 del 1988, che sostituiva la precedente dichiarazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/12/2016, n. 16459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16459 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2016 |
Testo completo
16459-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Domenico Carcano -Presidente - Sent. n. sez. 3918 Gastone Andreazza PU 16/12/2016 Aldo Aceto -Relatore - R.G.N. 23731/2016 Giovanni Liberati Alessandro Maria Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NT CO, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 03/06/2014 della Corte di appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Enrico Delehaye, che ha concluso chiedendo il rigetto;
udito il difensore, avv. Piermaria Corso. RITENUTO IN FATTO 1.Il sig. CO NT ricorre per l'annullamento della sentenza del 03/06/2014 della Corte di appello di Ancona che, rigettando la sua impugnazione, ha confermato la condanna alla pena di nove mesi e dieci giorni di reclusione inflittagli, all'esito di giudizio abbreviato, dal G.u.p. del Tribunale di Fermo che, con sentenza del 25/05/2012, lo ha dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000 perché, quale legale rappresentante della società SHOES S.r.l.>>, al fine di evadere le imposte sul reddito o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti, aveva indicato nelle dichiarazioni annuali relative all'anno di imposta 2009, elementi passivi fittizi pari a 154.937,07 euro.
1.1. Con il primo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 2, comma 8, d.P.R. n. 322 del 1998 e deduce, al riguardo, che erra la Corte di appello nel ritenere inapplicabile al caso di specie il comma 7 del medesimo articolo.
1.2.Con il secondo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 2, comma 7, d.P.R. n. 322 del 1998. Deduce, in fatto, che la società da lui rappresentata aveva presentato la dichiarazione dei redditi il 29/09/2010 e che il successivo 28/12/2010 ne aveva presentata un'altra che aveva recepito il contenuto degli accertamenti 'medio tempore' eseguiti dall'Agenzia delle Entrate;
eccepisce, in diritto, che quest'ultima dichiarazione, in quanto presentata nel termine di 90 giorni previsto dall'art. 2, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, sostituisce validamente ed integralmente quella precedente, con conseguente insussistenza del reato.
1.3.Con il terzo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'erroneo diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 13, d.lgs. n. 74 del 2000. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.Il ricorso è infondato.
3. Non è oggetto di contestazione la falsità della dichiarazione presentata per via telematica il 29/09/2010, questione estranea al devoluto che anzi la dà pacificamente per scontata.
3.1.Orbene, come correttamente ricordato anche dalla Corte territoriale, il reato di dichiarazione fraudolenta di cui all'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000 ha natura di reato di pericolo e di mera condotta, che si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione è presentata agli uffici finanziari e prescinde dal verificarsi dell'evento di danno, per cui, ai fini dell'individuazione della data di consumazione dell'illecito, non rileva l'effettività dell'evasione, né, tanto meno, dispiega alcuna influenza l'accertamento della frode (Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, Giordano, Rv. 248869; Sez. 3, n. 25808 del 16/03/2016, Pescali, Rv. 267659; Sez. 2, n. 42111 del 17/09/2010, De Seta, Rv. 248499).
3.2.Sicché assume rilievo decisivo ed assorbente la considerazione che, una volta consumato con la presentazione della dichiarazione fraudolenta, il reato può essere estinto solo in base a norme che espressamente prevedano questa 2 eventualità, non in base ad un'interpretazione di norme extrapenali che, facendo leva sulla possibilità del contribuente di presentare la dichiarazione nel termine di grazia di cui all'art. 8, comma 7, d.P.R. n. 322 del 1998, di fatto conduce allo stesso risultato (l'estinzione, cioè, del reato già commesso).
3.3.Peraltro il comma 7 dell'art. 2, d.P.R. n. 322, cit., disciplina solo caso in cui la dichiarazione è stata presentata in ritardo, come reso evidente dal fatto che restano comunque applicabili le sanzioni amministrative dovute, appunto, per il "ritardo". Ben diverso è perciò il caso della dichiarazione correttiva/ integrativa/modificativa (mai sostitutiva) di quella già presentata al più tardi nei novanta giorni dalla scadenza del termine, ipotesi autonomamente disciplinata dal successivo comma 8 per consentire l'emenda di errori od omissioni.
3.4.Premesso che nel caso di specie non di tratta di errori, la giurisprudenza civile di legittimità insegna che costituisce causa ostativa alla presentazione della dichiarazione integrativa, di cui all'art. 2, comma 8, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, la notifica della contestazione di una violazione commessa nella redazione di precedente dichiarazione, in quanto se fosse possibile porre rimedio alle irregolarità anche dopo la contestazione delle stesse la correzione si risolverebbe in un inammissibile strumento di elusione delle sanzioni previste dal legislatore (Sez. 5 civ., n. 5398 del 04/04/2012, Rv. 622225 - 01; Sez.
6-5 civ., n. 15798 del 27/07/2015, Rv. 636114 01; Sez. 5 civ., n. 14999 del 17/07/2015, Rv. 636123 01; Sez. 5 civ., n. 11933 del 10/06/2016, Rv. 640084-01).
3.5.Il che è quanto è esattamente accaduto nel caso di specie, poiché la dichiarazione "sostitutiva" è stata presentata in adesione ai rilievi sollevati dall'Amministrazione Finanziaria in sede di accertamento effettuato dopo la presentazione della dichiarazione del 29/09/2010. 3.6.Sicché non è corretto sostenere che la dichiarazione del 28/12/2010 ha validamente sostituito quella del settembre precedente, sottraendo al reato, negli auspici del ricorrente, l'oggetto materiale della sua condotta, ormai inoculato nel sistema informatico/informativo della pubblica amministrazione e idoneo a porre in pericolo gli interessi finanziari della collettività che, in assenza dell'accertamento fiscale, ne sarebbero stati pregiudicati.
3.7.Ne consegue che i primi due motivi sono infondati.
4.Il terzo è inammissibile.
4.1.Il ricorrente non allega, in modo chiaro e netto, di aver estinto prima della discussione del giudizio abbreviato il debito tributario, comprensivo di sanzioni e interessi come imponeva l'art. 13, d.lgs. n. 74 del 2000, ripreso sul punto dall'odierno art. 13-bis, stesso decreto.
4.2.Egli si appella all'interpretazione della sentenza del G.u.p. nella parte in cui non ha applicato la confisca ritenendola una inutile duplicazione in 3 conseguenza della adesione dell'imputato all'accertamento (...) unitamente al versamento da parte sua dei ratei pattuiti>>; formula assai vaga che l'imputato carica di significati eccessivi.
4.3.Quel che conta è la Corte di appello afferma con chiarezza che l'imputato non aveva saldato il debito prima della discussione. Sicché delle due l'una: o quello che la Corte di appello non corrisponde al vero (ed allora l'imputato avrebbe dovuto eccepire il travisamento della prova ed allegarla al ricorso, cosa che non ha fatto rendendo così inammissibile l'eccezione), oppure corrisponde a vero, con conseguente manifesta infondatezza del motivo di doglianza.
4.4.Ne consegue che la censura è, sul punto, generica.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16/12/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Domenico Carcano Aldo Aceto Now Scel DEPOSITATA IN CANCELLERIA 31 MAR 2017 ERE IL