Cass. pen., sez. III, sentenza 16/12/2016, n. 16459
CASS
Sentenza 16 dicembre 2016

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Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti è un reato instantaneo, che si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione è presentata agli uffici finanziari e prescinde dal verificarsi dell'evento di danno, per cui, ai fini dell'individuazione della data di consumazione dell'illecito, non rileva l'effettività dell'evasione, né, tanto meno, dispiega alcuna influenza l'accertamento della frode. ( In applicazione di questo principio la S.C. ha considerato altresì irrilevante ai fini dell'estinzione del reato il fatto che l'imputato, successivamente alla presentazione alla Agenzia delle Entrate della dichiarazione fraudolenta, ne avesse presentata un'altra corretta, entro il termine di cui all'art.2, comma settimo, del d.P.R. n. 322 del 1988, che sostituiva la precedente dichiarazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 16/12/2016, n. 16459
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16459
    Data del deposito : 16 dicembre 2016

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