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Sentenza 25 gennaio 2023
Sentenza 25 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/01/2023, n. 3248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3248 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: EG AB, nata a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 12/11/2021 dalla Corte d'Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso udito il difensore della ricorrente, avv. Pasqualepaolo Cutolo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso e deducendo altresì l'illegittimità dell'applicazione della confisca per equivalente RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12/11/2021, la Corte d'Appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano, in data 08/07/2020, con la quale EG AB e TT PP erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione ai reati loro ascritti in qualità di amministratore unico e rappresentante legale della cooperativa NO (la EG dal 01/10/2013 al 07/01/2015, il TT nel periodo successivo). Penale Sent. Sez. 3 Num. 3248 Anno 2023 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 15/11/2022 In particolare, per quanto qui rileva, la Corte d'Appello ha rideterminato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. il trattamento sanzionatorio del TT, e ha confermato la condanna della EG per i reati di distruzione o occultamento delle scritture contabili relative agli anni 2013 e 2014 (capo A, ascritto in concorso con il TT), omessa dichiarazione relativa alle imposte dirette e all'IVA per l'anno 2013 (capo B), indebita compensazione mediante utilizzo di crediti inesistenti riferiti al 2013 (capo C). 2. Ricorre per cassazione la EG, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza del dolo specifico dei reati ascritti. Dopo aver richiamato alcuni passaggi delle deposizioni testimoniali, ed aver illustrato l'evoluzione giurisprudenziale in tema di responsabilità del prestanome (con particolare riguardo all'incompatibilità del dolo eventuale nei reati a dolo specifico), la difesa ricorrente deduce l'insussistenza di elementi a carico della EG, del tutto ignara - a differenza di quando apoditticamente ritenuto dalla Corte territoriale, sulla scorta di orientamenti giurisprudenziali ormai superati - di condotte illecite concernenti "le società di cui sarebbe stata amministratrice di diritto, e tantomeno di ipotetiche finalità evasive coltivate dal SAMIR e da TT, quali gestori di fatto della società anzidetta". 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla pena irrogata. Si deduce un totale silenzio motivazionale, in contrasto con gli arresti della giurisprudenza di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Per ciò che riguarda il primo motivo di ricorso, è opportuno richiamare l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso s (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina). Sotto altro profilo, viene in rilievo l'indirizzo interpretativo, altrettanto consolidato, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, 2 la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965. In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, De Marte). In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, deve osservarsi che le doglianze difensive si risolvono in una censura del merito delle valutazioni concordemente operate dai giudici di merito in ordine alle risultanze acquisite, e nella (qui inammissibile) prospettazione di una diversa lettura delle risultanze medesime, tra l'altro non corredata da una concreta ed effettiva confutazione del percorso argomentativo posto a base dell'affermazione di penale responsabilità. 3. In particolare, va evidenziato che la difesa ricorrente ha ritenuto sostanzialmente incontroversa la qualifica di prestanome della EG, richiamando per estratto alcune deposizioni e diffondendosi sulla elaborazione giurisprudenziale in materia, senza peraltro confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni spese sul punto dai giudici di primo e di secondo grado (pag. 5 ss., 14 s. della sentenza impugnata). Si allude: alle dichiarazioni dei dipendenti dello studio commerciale e di consulenza del lavoro, i quali hanno riferito di aver avuto rapporti diretti con la EG dalla quale avevano anche ricevuto documentazione;
alle dichiarazioni dell'ex compagno della ricorrente, il quale aveva riferito in ordine all'effettiva volontà della donna di intraprendere una esperienza imprenditoriale a fronte delle possibilità di guadagno rappresentate dal precedente amministratore SAMIR, descrivendo il suo operato come effettivamente svolto in prima persona;
all'irrilevanza delle deposizioni dei testi che avevano dichiarato di aver intrattenuto rapporti con il solo TT, trattandosi di persone che avevano avuto a che fare con la COOPERATIVA NO nel 2015, quando ormai la ricorrente aveva dismesso la sua carica di amministratore unico;
nonché all'assunzione, da parte della EG, della carica di amministratore unico anche di tre cooperative (SOLE, STELLA, ARGENTO) coinvolte nei rapporti di fittizia fatturazione con la NO. Tali convergenti elementi non sono stati confutati con la necessaria specificità dalla difesa ricorrente: di qui la declaratoria di inammissibilità delle doglianze imperniate sulla prospettata carenza dell'elemento soggettivo dei reati contestati per essere la EG una mera prestanome del reale dominus della NO. 3. Per ciò che riguarda il residuo motivo, deve osservarsi che la difesa non ha inteso contestare la declaratoria di inammissibilità della corrispondente doglianza devoluta con l'atto di appello (cfr. pag. 17 della sentenza impugnata, in cui si sottolinea l'assenza di motivi a sostegno della richiesta di riduzione del trattamento sanzionatorio). Solo per completezza, si evidenzia che la Corte ha comunque ritenuto "oltremodo benevolo e debitamente motivato" il trattamento sanzionatorio connotato da un minimo discostamento dal minimo edittale, e da un 3 Il Presidente aumento di soli due mesi per i reati satellite, sottolineando al contempo l'assenza di elementi idonei a determinare un trattamento più favorevole. 4. Inammissibili sono infine le censure svolte in udienza con riferimento alla confisca, estranee non solo all'oggetto del ricorso, ma anche ai motivi di appello (cfr. pag. 18 della sentenza impugnata). 5. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso udito il difensore della ricorrente, avv. Pasqualepaolo Cutolo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso e deducendo altresì l'illegittimità dell'applicazione della confisca per equivalente RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12/11/2021, la Corte d'Appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano, in data 08/07/2020, con la quale EG AB e TT PP erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione ai reati loro ascritti in qualità di amministratore unico e rappresentante legale della cooperativa NO (la EG dal 01/10/2013 al 07/01/2015, il TT nel periodo successivo). Penale Sent. Sez. 3 Num. 3248 Anno 2023 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 15/11/2022 In particolare, per quanto qui rileva, la Corte d'Appello ha rideterminato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. il trattamento sanzionatorio del TT, e ha confermato la condanna della EG per i reati di distruzione o occultamento delle scritture contabili relative agli anni 2013 e 2014 (capo A, ascritto in concorso con il TT), omessa dichiarazione relativa alle imposte dirette e all'IVA per l'anno 2013 (capo B), indebita compensazione mediante utilizzo di crediti inesistenti riferiti al 2013 (capo C). 2. Ricorre per cassazione la EG, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza del dolo specifico dei reati ascritti. Dopo aver richiamato alcuni passaggi delle deposizioni testimoniali, ed aver illustrato l'evoluzione giurisprudenziale in tema di responsabilità del prestanome (con particolare riguardo all'incompatibilità del dolo eventuale nei reati a dolo specifico), la difesa ricorrente deduce l'insussistenza di elementi a carico della EG, del tutto ignara - a differenza di quando apoditticamente ritenuto dalla Corte territoriale, sulla scorta di orientamenti giurisprudenziali ormai superati - di condotte illecite concernenti "le società di cui sarebbe stata amministratrice di diritto, e tantomeno di ipotetiche finalità evasive coltivate dal SAMIR e da TT, quali gestori di fatto della società anzidetta". 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla pena irrogata. Si deduce un totale silenzio motivazionale, in contrasto con gli arresti della giurisprudenza di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Per ciò che riguarda il primo motivo di ricorso, è opportuno richiamare l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso s (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina). Sotto altro profilo, viene in rilievo l'indirizzo interpretativo, altrettanto consolidato, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, 2 la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965. In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, De Marte). In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, deve osservarsi che le doglianze difensive si risolvono in una censura del merito delle valutazioni concordemente operate dai giudici di merito in ordine alle risultanze acquisite, e nella (qui inammissibile) prospettazione di una diversa lettura delle risultanze medesime, tra l'altro non corredata da una concreta ed effettiva confutazione del percorso argomentativo posto a base dell'affermazione di penale responsabilità. 3. In particolare, va evidenziato che la difesa ricorrente ha ritenuto sostanzialmente incontroversa la qualifica di prestanome della EG, richiamando per estratto alcune deposizioni e diffondendosi sulla elaborazione giurisprudenziale in materia, senza peraltro confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni spese sul punto dai giudici di primo e di secondo grado (pag. 5 ss., 14 s. della sentenza impugnata). Si allude: alle dichiarazioni dei dipendenti dello studio commerciale e di consulenza del lavoro, i quali hanno riferito di aver avuto rapporti diretti con la EG dalla quale avevano anche ricevuto documentazione;
alle dichiarazioni dell'ex compagno della ricorrente, il quale aveva riferito in ordine all'effettiva volontà della donna di intraprendere una esperienza imprenditoriale a fronte delle possibilità di guadagno rappresentate dal precedente amministratore SAMIR, descrivendo il suo operato come effettivamente svolto in prima persona;
all'irrilevanza delle deposizioni dei testi che avevano dichiarato di aver intrattenuto rapporti con il solo TT, trattandosi di persone che avevano avuto a che fare con la COOPERATIVA NO nel 2015, quando ormai la ricorrente aveva dismesso la sua carica di amministratore unico;
nonché all'assunzione, da parte della EG, della carica di amministratore unico anche di tre cooperative (SOLE, STELLA, ARGENTO) coinvolte nei rapporti di fittizia fatturazione con la NO. Tali convergenti elementi non sono stati confutati con la necessaria specificità dalla difesa ricorrente: di qui la declaratoria di inammissibilità delle doglianze imperniate sulla prospettata carenza dell'elemento soggettivo dei reati contestati per essere la EG una mera prestanome del reale dominus della NO. 3. Per ciò che riguarda il residuo motivo, deve osservarsi che la difesa non ha inteso contestare la declaratoria di inammissibilità della corrispondente doglianza devoluta con l'atto di appello (cfr. pag. 17 della sentenza impugnata, in cui si sottolinea l'assenza di motivi a sostegno della richiesta di riduzione del trattamento sanzionatorio). Solo per completezza, si evidenzia che la Corte ha comunque ritenuto "oltremodo benevolo e debitamente motivato" il trattamento sanzionatorio connotato da un minimo discostamento dal minimo edittale, e da un 3 Il Presidente aumento di soli due mesi per i reati satellite, sottolineando al contempo l'assenza di elementi idonei a determinare un trattamento più favorevole. 4. Inammissibili sono infine le censure svolte in udienza con riferimento alla confisca, estranee non solo all'oggetto del ricorso, ma anche ai motivi di appello (cfr. pag. 18 della sentenza impugnata). 5. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle