Sentenza 27 aprile 2005
Massime • 1
Lo stato di custodia cautelare in carcere per fatti diversi da quelli cui si riferisce la condanna alla pena in esecuzione o da eseguire non costituisce ostacolo all'applicazione della sospensione condizionata di detta pena ai sensi della legge 1 agosto 2003 n. 207, per cui l'obbligo di osservanza delle prescrizioni imposte con la concessione del beneficio decorrerà a far tempo dalla cessazione dello stato di custodia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/04/2005, n. 23969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23969 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 27/04/2005
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - N. 1740
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 033848/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IN RO N. IL 31/01/1976;
avverso ORDINANZA del 18/08/2004 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE NARDO GIUSEPPE;
lette le conclusioni del P.G. Dr. S. Consolo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
OSSERVA
1. PE CI ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe con la quale il Tribunale di sorveglianza di Napoli aveva rigettato il reclamo da lui presentato avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Avellino in data 10 giugno 2004 che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione condizionata della pena avanzata ex artt. 1 e ss. legge 1.8.2003 n. 207 essendo il medesimo detenuto in stato di custodia cautelare in carcere, situazione che non consentirebbe l'esecuzione del beneficio richiesto.
2. Deduce il ricorrente,violazione di legge e vizio di motivazione, non essendo l'esistenza di altro procedimento penale, pur coimputato sottoposto a misura cautelare, ostativa alla concessione del beneficio.
3. Il ricorso è fondato.
Lo stato di custodia cautelare, anche se in carcere, in altri procedimenti non compare, infatti, tra le cause ostative alla concessione della sospensione condizionata della pena indicata nell'art. 1, comma 3, della legge 1^ agosto 2003 n. 207, dovendosi intendere, pertanto, quanto alla osservanza delle prescrizioni imposte con la concessione del beneficio che i relativi obblighi decorrevano con la cessazione dello stato di custodia. L'ordinanza impugnata va, quindi, annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Napoli.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per rinnovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Napoli.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2005