Sentenza 6 febbraio 2004
Massime • 1
È ammissibile l'appello del P.M. contro la sentenza di assoluzione, pronunciata all'esito del giudizio abbreviato celebrato davanti al GUP, col quale si richieda erroneamente il rinvio a giudizio e non la condanna dell'imputato, purché i motivi contengano implicitamente anche tale richiesta. Infatti, va analizzato l'intero contesto normativo che disciplina il principio del " favor impugnationis ", tenendo altresì conto della scelta legislativa di eliminare la distinzione tra dichiarazione di impugnazione e motivi e della prevalenza data all'espressione della volontà della parte di impugnare.
Commentario • 1
- 1. Cass. Pen., sez. V, 20 luglio 2018, n. 34504https://www.iusinitinere.it/
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, la corte d'appello di T. ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto, per mezzo del difensore, da Tizio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, avverso la sentenza del Gip del tribunale di A. del 25 marzo 2013, con la quale è stata affermata la responsabilità dell'imputato. 2. La corte territoriale ha ritenuto la genericità dei motivi di impugnazione tanto in riferimento al censurato giudizio di equivalenza delle circostanze, che in relazione alla determinazione della pena. 3. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo violazione della legge processuale e correlato vizio di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/02/2004, n. 7742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7742 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LEONASI Raffaele - Presidente - del 06/02/2004
1. Dott. BRUNO Oliva - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SERPICO CE - Consigliere - N. 212
3. Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 03622/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Napoli;
nei confronti della sentenza in data 15 novembre 2002 della stessa Corte d'appello;
nel procedimento a carico di:
US IO, EA AR, LI BR, LE CE ON, RG ON, SS di CO, EL Di GL, AG LA e DR VA;
udita in Udienza pubblica la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore Generale nella persona del Sostituto Dott. Delehaye Enrico, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
uditi i difensori Avv. Nazareno Di Mario per la parte civile Comune di Barano d'Ischia e avv. Lorenzo Molinaro per gli imputati;
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale della città nei confronti della sentenza del GUP dello stesso Tribunale in data 8 novembre 2000, con la quale, a seguito di rito abbreviato, US IO, EA AR, LI BR, LE CE ON, RG ON, SS di CO, EL Di GL, AG LA e DR VA erano stati assolti dal reato di cui all'art. 323 c.p. perché il fatto non costituisce reato, perché con il gravame veniva richiesto il rinvio a giudizio davanti al Tribunale di Napoli. La Corte rilevava che non poteva procedersi alla conversione della impugnazione ai sensi dell'art. 568 comma 5 c.p.p., perché la disposizione si applica solamente ai casi in cui il gravame sia soggettivamente male indirizzato, a organo, cioè, incompetente a trattare l'impugnazione proposta, ipotesi sola nella quale, per il favor impugnationis, il gravame va trasmesso al giudice competente. A conferma richiamava il precedente di questa Corte in caso identico secondo cui "È inammissibile l'appello con il quale il Pubblico Ministero in esito a giudizio abbreviato celebratosi davanti al giudice per le indagini preliminari e conclusosi con sentenza di assoluzione, chieda, non la condanna ma il rinvio a giudizio dell'imputato. Nè è invocabile il principio di conversione delle impugnazioni di cui all'art. 568, 5 comma, cod. proc. pen.; questa norma concerne, infatti, l'aspetto soggettivo della competenza del giudice, imponendo che l'atto inviato al giudice competente sia da questi rimesso al giudice competente. Ma non ne salva il contenuto laddove questo non corrisponda, da un lato, al carattere della decisione impugnata e, dall'altro lato, alla potestà del giudice adito al punto" Cass., Sez. 1^, Sent. 0 1108 del 22/04/1995 (CC. 23/02/1995), Pianese, RV. 201811.
Avverso tale decisione propone ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Napoli rilevando che dal contenuto dell'atto era evidente che si trattava di appello, nelle cui conclusioni, purtroppo, veniva richiesto il rinvio a giudizio per evidente errore. Anche nel caso si sarebbe dovuto applicare il principio del favor impugnationis: concludeva per l'annullamento delle sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge. Il ricorso del Procuratore Generale è fondato.
Più che al principio della conservazione di cui all'art. 568, comma 5, c.p.p., che regola uno degli aspetti in cui si esplica il favor impugnationis, la Corte d'appello di Napoli avrebbe dovuto avere riguardo ai principi generali che regolano l'interpretazione dell'atto processuale e in particolare di quello di impugnazione, tenendo conto di aspetti del favor impugnationis, che permea il processo, diversi da quelli che si ricavano dalla norma ora citata. Si vuole alludere, in particolare, ai principi che si ricavano dagli artt. 581 e 591 c.p.p. che regolano la forma delle impugnazioni e i casi di inammissibilità, disposizioni che non devono essere lette isolatamente, bensì nel contesto normativo complessivo concernente le impugnazioni, contesto che, appunto, denota la scelta legislativa nel senso del principio richiamato (Cass., sez. un. n. 10296, 12 ottobre 1993-13 novembre 1993). Alla luce di tali criteri si è precisato che l'atto di impugnazione deve indicare, a pena di inammissibilità, oltre ai capi e ai punti delle decisione impugnata e ai motivi specifici, anche le richieste, vale a dire lo scopo perseguito dall'atto. Motivi e richieste - espressioni concettualmente distinte - possono o meno essere uniti;
ma, in ogni caso, attiene alla interpretazione dell'atto di impugnazione accertare se i motivi contengono implicitamente, ma inequivocabilmente, anche le richieste (Cass., sez. 6^, n. 11417, 22 ottobre 1993- 14,; dicembre 1993; v. anche Cass., sez. 5^, n. 758, 28 ottobre 1993-26 gennaio 1994). E l'interpretazione dell'atto può certamente supplire alla erroneità o insufficienza di una delle indicazioni in proposito date dal soggetto che propone l'atto. Nel caso in esame l'atto è intestato come "Appello avverso la sentenza emessa in data 8/11/2000 dal Gip del Tribunale di Napoli" di assoluzione degli imputati e lo stesso contiene una serie di critiche alla decisione emessa, le quali costituiscono i motivi della impugnazione: questi si riferiscono a precisi capi e punti della decisione impugnata avverso la quale era consentito l'appello del P.M.. La formulazione della "richiesta" di rinvio a giudizio contenuta nella parte finale dell'atto è frutto di un palese errore, essendo inequivocabile la volontà dell'inquirente di proporre la censura prevista dalla legge, cioè l'appello, per rimuovere gli effetti pregiudizievoli derivanti alla parte dall'atto impugnato. La sentenza della Corte d'appello, improntata a un rigoroso formalismo, deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della stessa Corte d'appello di Napoli, perché si pronunci pienamente nel giudizio sul gravame proposto dal Pubblico Ministero, qualificato l'atto come appello avverso la sentenza del Gup sopra indicata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2004