Sentenza 30 gennaio 2014
Massime • 1
L'esaurimento del procedimento di estradizione, con decisione favorevole alla stessa, non ha efficacia preclusiva del controllo giurisdizionale sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura coercitiva, sempre che la richiesta sia fondata su profili attinenti alla sopravvenuta inefficacia della misura o all'insussistenza delle esigenze cautelari, con particolare riguardo al pericolo di fuga, e la persona, a seguito di concessa estradizione, non sia stata effettivamente consegnata allo Stato richiedente. (Nella specie, la S.C. ha rigettato l'istanza di sostituzione della misura custodiale in carcere con quella degli arresti domiciliari, nella quale l'estradando aveva genericamente dedotto l'insussistenza del pericolo di irreperibilità stante la sua appartenenza all'Unione europea, e la maggiore proporzionalità ed adeguatezza della misura domiciliare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/01/2014, n. 9924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9924 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 30/01/2014
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 236
Dott. DE AMICIS G. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 2630/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GA EI N. IL 09/07/1961;
avverso il provvedimento n. 45047/2013 CORTE DI CASSAZIONE di ROMA, del 21/01/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
sentite le conclusioni del PG Dott. VOLPE Giuseppe che ha concluso per la sostituzione della misura cautelare con arresti domiciliari;
udito il difensore avv. Fusaro Natale che si associa la conclusione del P.G..
FATTO E DIRITTO
1. AR RE, detenuto presso la Casa Circondariale di Verona in forza di un'ordinanza applicativa di custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte d'appello di Venezia nell'ambito del procedimento di estradizione n. 12/2013, avviato a seguito di un mandato di cattura provvisorio emesso dalla Repubblica di Moldavia in data 8 ottobre 2010 per il reato di truffa ivi commesso tra l'agosto ed il dicembre 2008, ha personalmente chiesto la sostituzione della predetta misura cautelare con quella attenuata degli arresti domiciliari, allegando in tal senso la dichiarazione di disponibilità di una cooperativa sociale.
Espone, al riguardo, che in data 23 agosto 2013 la Corte d'appello di Venezia ha emesso sentenza favorevole all'estradizione e che avverso tale pronunzia è stato proposto ricorso per cassazione, soggiungendo che il pericolo di irreperibilità non sussiste, essendo egli cittadino dell'Unione europea, e che una misura domiciliare sarebbe più proporzionata ed adeguata alle contestazioni relative alle condotte oggetto della domanda estradizionale.
2. La richiesta, generica nella sua formulazione, non può essere accolta e va pertanto disattesa, non prospettando ragioni concrete, o elementi nuovi, specificamente idonei a modificare le contrarie valutazioni al riguardo già espresse dalla Corte di merito. Occorre altresì rilevare che, con sentenza pronunciata in data odierna, questa Suprema Corte ha definito la procedura di estradizione in senso favorevole, accogliendo la domanda avanzata dalla Repubblica di Moldavia, e che tale situazione, pur non preclusiva ai fini del controllo giurisdizionale sulla richiesta di revoca o di sostituzione della misura coercitiva nell'ambito del procedimento incidentale "de libertate", presuppone necessariamente che la richiesta avanzata dell'estradando si fondi su motivi attinenti alla sopravvenuta inefficacia della misura o all'insussistenza delle esigenze cautelari, con particolare riguardo al pericolo di fuga (Sez. Un., n. 26156 del 28/05/2003, dep. 18/06/2003, Rv. 224613), condizioni, queste, che, per un verso, non possono dirsi oggettivamente ravvisabili stante la piena efficacia della misura coercitiva in essere, e, per altro verso, soffrono, come dianzi rilevato, di un difetto di allegazione circa la presenza di elementi nuovi, in concreto idonei a sovvertire il quadro delle precedenti valutazioni cautelari.
3. Ne discende, conseguentemente, il rigetto della richiesta. La Cancelleria provvederà all'espletamento degli incombenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.
P.Q.M.
Rigetta la richiesta. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2014