Sentenza 31 gennaio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 31/01/2001, n. 1376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1376 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2001 |
Testo completo
REPUB LICA0 1 376 / 0 1 IN NO DEL OPOO TAI ANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE propridoi fentionie sistenge lepel Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano Presidente GAROFALO R.G.N. 1974/98 .2892 Dott. Franco PONTORIERI Consigliere Cron. Rep. 467 Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Ud.05/07/00 Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. ILSOLE 24.025 SENTENZA per diritti L. 3080 31 GEN 2001 sul ricorso proposto da: CANCELLIERE ARIETE COSTRUZIONI SRL, in persona del suo Amm.re Giudiziario TREZZA Alessandro, elettivamente LIRE 3000 CANCELLERIA domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 6, presso lo studio dell'avvocato ARCIDIACONO G., difeso dall'avvocato LEONE CALOGERO, per procura speciale Dott. Dr SIMONE CG063623 Paolo, del 27/1/98 rep. n.20602; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ricorrente - Richiest dal Sig. 24,000 + 6 contro per diritio ASSENS10 NO DO RE (deceduto), NO 11 9 APR 2001 Minore IL CANCELLIERE NO CONCETTINA, sia in proprio e quale 2000 (deceduto), 1328 unico erede di NO RE e coerede di NO -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPI Richieste Copia eseCLE 2 va DO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA R. dal Sig. ASSENSIO per diritti £24,000+6 GIOVAGNOLI 6, presso lo studio dell'avvocato 19 APR, 2001 IL CANCE RE BRUGIATELLI ASSENSIO TERESA, che lo difende unitamente all'avvocato LA MANTIA NINO, giusta delega in atti;
controricorrente - nonchè
contro
AR nella qualità di Curatore della Sig.ra ZINGALES M CLEMENTE MATILDE;
elelt. Ke dom to infere viel tio veguali 6 реко ale b. difende win tower uti dell'Avy-R es Amerilo studio Ming ma use -CONTROnteorRENTE - - avverso la sentenza n. 766/97 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 27/09/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/00 dal Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO;
l'Avvocato LA MANTIA Nino difensore deludito l'inammissibilità O il resistente che ha chiesto rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 27 novembre 1984 RE, EO e ON Minore convennero in giudizio, dinanzi al tribunale di Palermo, la A- riete Costruzioni s.r.l. perché fosse condannata ad arretrare il nuovo fabbricato, e- retto su area di risulta della demolizione di due corpi di fabbrica, e della quale la società era proprietaria, fino alla distanza legale dall'edificio nel quale era sito la lo- ro unità abitativa. Costituitasi nel giudizio la convenuta, avendo opposto l'infondatezza della pretesa, ne chiese il rigetto. r Espletata una consulenza tecnica di ufficio, con sentenza del 23 febbraio 1990 il tribunale adito rigettò la domanda. Adita con il gravame dei Minore, resistiti dalla società, la corte d'appello di Palermo, rinnovata l'indagine tecnica., con sentenza del 27 settembre 1997, in ri- forma della decisione impugnata, ha condannato la società ad arretrare la facciata laterale del nuovo edificio a mt 3 dal retrospetto dell'edificio nel quale è l'unità abi- tativa dei Minore ed in particolare ad eliminare la scala a chiocciola ed il soprastan- te muro di collegamento realizzati nell'intercapedine larga da mt 1,10 a mt 1,60 che ulteriormente restringevano. In particolare ha osservato la corte territoriale che dagli accertamenti del nuovo consulente.tecnico d'ufficio, certamente attendibili per essersi costui avvalso di aerofotogrammetrie del 1973, era emerso che sull'aera di risulta dalla demoli- zione di bassi corpi di fabbrica addossati all'immobile dei Minore, la società aveva realizzato un edificio, costituente una nuova opera perché del tutto diversa per al- 3 tezza, consistenza e ubicazione da quella demolita, non osservando la distanza le- gale di mt.3 prescritta dall'art. 873 cod. civ. dal retrospetto dell'edificio di detti ap- pellanti considerata, nell'allora vigente p.r.g. di Palermo, approvato nel 1962, la mancanza di una apposita prescrizione delle distanze da osservarsi nelle costruzioni per la zona in cui si ergono gli edifici dei contendenti. Inoltre, il secondo consulente tecnico aveva accertato che fra il retrospetto dell'edificio (ove è l'appartamento dei Minore) e quello nuovo eretto dalla società “corre" un intercapedine di larghezza compresa fra mt. 1,60 e m1,10 ridotta in par- ticolare cm. 70 nel punto ove la società aveva posto una scala a chiocciola;
che, i- noltre, il solaio di copertura di questo nuovo edificio si prolungava fino ad incon- trare il muretto dell'attico dell'edificio dei Minore;
peraltro, la posizione del nuovo edificio non aveva rilievo rispetto alle aperture praticate in quello degli appellanti, non potendo queste considerarsi vedute perché munite di inferriate che impedivano l'esercizio del prospetto sul fondo della società. Per la cassazione di detta pronunzia, esponendo un complesso motivo di doglianza, ha proposto ricorso la società; ha resistito con controricorso, poi illu- strato da memoria, ON Minore, in proprio nonché quale unica erede del fra- tello RE (deceduto il 19 dicembre 1996) e di coerede dell'altro fratello Leo- nardo (deceduto il 19 gennaio 1994). Con ordinanza del 17 dicembre 1999 la Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di AT ME, coniuge superstite ed erede di EO Minore, mediante la notifica del ricorso a costei o di chi la rappresenta in 4 caso di incapacità oppure dei di lei eredi, nel termine di giorni novanta dalla comu- nicazione del provvedimento. All'incombente ha tempestivamente provveduto la società ricorrente con le notifiche dell'atto di impugnativa alla ME ed al di lei curatore Mario Zingales nominato con decreto del giudice tutelare di Palermo del 17 giugno 1994 ai sensi del VI comma della legge 23 dicembre 1978 n° 833,. rispettivamente eseguite il 2 ed il 4 marzo 2000. Resiste con controricorso la ME in persona del curatore Mario Zinga- les. Entrambi le resistenti depositano memoria. Motivi della decisione Con l'unico motivo la società, in relazione al n° 3 dell'art. 360 cod. proc. civ., la violazione degli artt.871,872denunzia la falsa applicazione dell'art. 873 e cod.civ. L'area di sedime dove essa aveva eretto l'edificio - sostiene la ricorrente - ri- cadeva secondo la previsione del p.r.g. di Palermo approvato il 28 giugno 1962 nella zona F5 destinata ad una tipologia costruttiva intensa, in particolare gli artt. 66-64 e 54 delle relative norme di attuazione consentivano l'edificazione a confine con la proprietà altrui. Nel progetto era prevista la realizzazione di un edificio composto da piano ter- ra ed ammezzato da erigersi nella area interna di proprietà della società non occu- pata da corpo di fabbrica principale proposto a filo della via D'Asaro 5 L'edificio basso della società, pertanto, avrebbe potuto essere eretto fino "a fi- lo" di quello dei Minore ma venne posizionato lasciando tra i due muri perimetrali uno spazio libero variabile fra mt 1,60 e mt 1,10 non assimilabile ai distacchi nè alle chiostrine di cui all'art.54 delle norme indicate;
non un distacco poiché i due corpi di fabbrica sono aderenti perfettamente lungo la testata corta "nornale” al fronte dell'edificio dei Minore;
non una chiostrina né un cortile, perché sullo spazio non prospettava alcuna apertura destinata all'illuminazione di vani dell'edificio della so- cietà. Questo spazio costituiva un cavedio a servizio delle luci esistenti nel muro a confine con proprietà dei Minore onde consentire a questi di usufruire di queste lu- ci. Trattandosi di costruzione ricadente in un Comune dotato di p.r.g., la
contro
- versia sul mancato "distacco" fra i due edifici avrebbe dovuto essere risolta non sulla scorta della disciplina dell'art. 873 cod. civ. ma di quella posta dagli artt. 871 e 872 concernenti le violazioni delle normativa edilizia e che comportano l'applicazione delle norme regolamentari. Ne discendeva l'applicabilità del principio della prevenzione operante quando, come nella specie, non esiste una norma regolamentare o un convenzione che im- ponga di costruire ad una determinata distanza dal confine ed a tenore del quale chi edifica per primo sul fondo contiguo ad altro ha la facoltà di costruire con distacco dal confine a distanza inferiore alla metà di quella prescritta per le costruzioni sui fondi finitimi, salvo il diritto del vicino, che costruisca successivamente, di avanza- re la propria fabbrica fino a quella preesistente, pagando la metà del valore del mu- 6 ro del vicino, se lo renderà comune, ed il valore del suolo occupato per effetto dell'avanzamento della fabbrica. Queste censure non possono essere accolte. In particolare con la prima la società deduce e descrive i luoghi in maniera diversa da quella accertata dal giudice del merito sotto il profilo della identificazio- ne, in relazione alle previsioni del vigente strumento urbanistico, della loro posizio- ne sul territorio comunale di Palermo soggetta o non alle disposizione integrative dell'art. 873 cod..civ. Non si è dato carico la ricorrente, così privando l'impugnativa del requisito della specificità richiesto dal n° 4 dell'art. 366 c.p.c., di indicare il modo in cui il giudice del merito si sarebbe discostato dalle obiettive risultanze istruttorie dalle quali era desumibile l'ubicazione dei luoghi di causa in una zona del territorio co- munale per la quale lo strumento urbanistico vigente al tempo dell'edificazione e- sponeva una specifica disciplina in materia di distanze nelle costruzioni. Quanto alle residue doglianze non considera la società ricorrente che, avendo il giudice del merito accertato, alla stregua della relazione della seconda consulenza tecnica d'ufficio fondata anche sulla obiettiva certezza dei rilievi aerofotogrammo- metrici, aver essa realizzato, sull'area di risulta dell'abbattimento di due originari bassi corpi di fabbrica aderenti all'edificio in cui è l'unità abitativa dei Minore una costruzione del tutto diversa, per ubicazione, consistenza ed altezza da quella ori- ginaria, quindi da ritenersi “nuova” ad ogni effetto, non potesse nella specie operare il principio della prevenzione che necessariamente postula l'inedificazione del fon- do del secondo, nel tempo, costruttore. 7 Concludendo la disamina, il ricorso deve essere rigettato con la conseguen- te condanna della ricorrente al pagamento in favore di entrambe le resistenti delle spese del giudizio di legittimità (art. 385, I comma, c. p.c.). Queste sono liquidate come in dispositivo.
p. q. m.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudi- la Corte zio di legittimità che liquida in favore delle resistenti CO Minore e di AT 160.000€ 130.000 ltre £.
3.000.000 per onorari ME rispettivamente in £. in favore di ciascuna di esse. Roma, il 5 luglio 2000. Il Presidente (dr Gaetano Garofalo) Стайни Соки тай Il Consigliere estensore (dr Enrico Spagna Musso) IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna 40000 3/3 2001 290000 ELLIERE GE 8. MAR. 2001 UFFICIO DELLE CON Rogistics cin11436 8