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Sentenza 23 marzo 2026
Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 10837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10837 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da FR ZO nato in data [...] a [...] avverso la sentenza del 11/04/2025 della Corte d'appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Cristina Amoroso;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Ferdinando Lignola che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. In data 11/04/2025, la Corte d'appello di Catanzaro confermava la decisione con la quale il Tribunale di Vibo Valenzia aveva condannato FR ZO alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione per il delitto di cui all'art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000, aggravato da recidiva reiterata specifica infraquinquennale. 2. Avverso tale decisione l'imputato, tramite difensore, propone ricorso per cassazione articolato in un unico motivo in cui deduce l'avvenuta prescrizione del delitto. 5( Penale Sent. Sez. 3 Num. 10837 Anno 2026 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: AMOROSO MARIA CRISTINA Data Udienza: 20/01/2026 9 I CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va premesso che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819-01). 2.Costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale, il termine di prescrizione del reato di omessa dichiarazione, di cui all'art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, decorre dal novantunesimo giorno successivo alla scadenza del termine ultimo stabilito dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale (Sez. 3, n. 36387 del 12/06/2019, Litardi, Rv. 276884 - 01; Sez. 3, n. 48578 del 19/07/2016, Pasquali, Rv. 268189 - 01; Sez. 4, n. 24961 del 03/03/2016, Villabuona, Rv. 267229 - 01; Sez. 3, n. 17120 del 20/01/2015, Nicosi, Rv. 263251 - 01). Si tratta di indirizzo che il Collegio condivide e al quale intende dare continuità, essendo rimasto isolato il contrario principio affermato da Sez. 7, n. 25421 del 15 luglio 2021, non mass., che ha solo sostenuto la non perseguibilità del reato fino allo scadere del novantunesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione, con conseguente sterilizzazione della pretesa penale fino a quel giorno e l'impossibilità di far decorrere la prescrizione da un momento anteriore. 3.Nel solco del consolidato orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, va, inoltre, affermato che la recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche su quello del termine massimo, in ragione della entità della proroga, ex art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu Rv. 273490-01; Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017 - dep. 2018, Scaragli, Rv. 272015; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 50089 del 28/10/2016, Lofiego Raco, Rv. 268214; Sez. 3, n. 50619 del 30/01/2017, Zandomeneghi, Rv. 271802). La prospettazione difensiva secondo cui sarebbe possibile tener conto della recidiva reiterata o al fine dell'individuazione del termine prescrizionale-base (ai 2 sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen.) o del termine massimo (ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen.), ma non contemporaneamente per entrambi i fini, ponendosi altrimenti a carico del reo due volte lo stesso elemento, in violazione del principio del ne bis in idem sostanziale. Trova supporto in un solo precedente (Sez. 6, n. 47269 del 09/09/2015, Fallani, Rv. 265518), a fronte, invece, del consolidato orientamento successivo di segno contrario, che, alla luce della chiara indicazione normativa, si ritiene pienamente condivisibile. Tale orientamento non comporta alcuna violazione del principio del ne bis in idem in senso sostanziale in quanto è la fonte ordinaria ad indicare i criteri per applicare l'elemento astrattamente suscettibile di assumere doppia valenza. Non si rinviene nemmeno una violazione dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine vs. Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione (Sez. 6, n. 48954 del 21/09/2016, Larnirowski, Rv. 268224; Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721-01; Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu Rv. 273490-01). Pertanto, in caso di recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen. il calcolo del termine di prescrizione va eseguito tenendo conto sia dell'aumento 7 previsto dall'art. 157, comma secondo, cod. pen. sia dell'aumento di due terzi previsto dall'art. 161, comma secondo, ult. parte, cod. pen. oltre agli eventuali periodi di sospensione. 4.In applicazione dei principi qui ribaditi, deve considerarsi che l'omissione dichiarativa contestata è successiva al 30 settembre 2013 e che pertanto il dies a quo della prescrizione va individuato nel novantunesimo giorno successivo, e quindi nel 30 dicembre 2013, in quanto termine ultimo per la presentazione della dichiarazione fiscale relativa al periodo d'imposta 2012. In applicazione dell'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, introdotto dal d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il termine di prescrizione del reato deve computarsi in dieci anni, ulteriormente aumentati, in ragione della contestata e ritenuta recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., sino al limite massimo di tredici anni e quattro mesi. A tale termine devono aggiungersi sessantaquattro giorni per la sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 83 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Il termine di prescrizione del reato deve, pertanto, ritenersi destinato a spirare il 3 luglio 2027. 3 Il Consigliere estensore I 3. Da ciò discende l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alla pena di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 20/01/2026 Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Cristina Amoroso;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Ferdinando Lignola che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. In data 11/04/2025, la Corte d'appello di Catanzaro confermava la decisione con la quale il Tribunale di Vibo Valenzia aveva condannato FR ZO alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione per il delitto di cui all'art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000, aggravato da recidiva reiterata specifica infraquinquennale. 2. Avverso tale decisione l'imputato, tramite difensore, propone ricorso per cassazione articolato in un unico motivo in cui deduce l'avvenuta prescrizione del delitto. 5( Penale Sent. Sez. 3 Num. 10837 Anno 2026 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: AMOROSO MARIA CRISTINA Data Udienza: 20/01/2026 9 I CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va premesso che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819-01). 2.Costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale, il termine di prescrizione del reato di omessa dichiarazione, di cui all'art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, decorre dal novantunesimo giorno successivo alla scadenza del termine ultimo stabilito dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale (Sez. 3, n. 36387 del 12/06/2019, Litardi, Rv. 276884 - 01; Sez. 3, n. 48578 del 19/07/2016, Pasquali, Rv. 268189 - 01; Sez. 4, n. 24961 del 03/03/2016, Villabuona, Rv. 267229 - 01; Sez. 3, n. 17120 del 20/01/2015, Nicosi, Rv. 263251 - 01). Si tratta di indirizzo che il Collegio condivide e al quale intende dare continuità, essendo rimasto isolato il contrario principio affermato da Sez. 7, n. 25421 del 15 luglio 2021, non mass., che ha solo sostenuto la non perseguibilità del reato fino allo scadere del novantunesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione, con conseguente sterilizzazione della pretesa penale fino a quel giorno e l'impossibilità di far decorrere la prescrizione da un momento anteriore. 3.Nel solco del consolidato orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, va, inoltre, affermato che la recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche su quello del termine massimo, in ragione della entità della proroga, ex art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu Rv. 273490-01; Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017 - dep. 2018, Scaragli, Rv. 272015; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 50089 del 28/10/2016, Lofiego Raco, Rv. 268214; Sez. 3, n. 50619 del 30/01/2017, Zandomeneghi, Rv. 271802). La prospettazione difensiva secondo cui sarebbe possibile tener conto della recidiva reiterata o al fine dell'individuazione del termine prescrizionale-base (ai 2 sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen.) o del termine massimo (ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen.), ma non contemporaneamente per entrambi i fini, ponendosi altrimenti a carico del reo due volte lo stesso elemento, in violazione del principio del ne bis in idem sostanziale. Trova supporto in un solo precedente (Sez. 6, n. 47269 del 09/09/2015, Fallani, Rv. 265518), a fronte, invece, del consolidato orientamento successivo di segno contrario, che, alla luce della chiara indicazione normativa, si ritiene pienamente condivisibile. Tale orientamento non comporta alcuna violazione del principio del ne bis in idem in senso sostanziale in quanto è la fonte ordinaria ad indicare i criteri per applicare l'elemento astrattamente suscettibile di assumere doppia valenza. Non si rinviene nemmeno una violazione dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine vs. Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione (Sez. 6, n. 48954 del 21/09/2016, Larnirowski, Rv. 268224; Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721-01; Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu Rv. 273490-01). Pertanto, in caso di recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen. il calcolo del termine di prescrizione va eseguito tenendo conto sia dell'aumento 7 previsto dall'art. 157, comma secondo, cod. pen. sia dell'aumento di due terzi previsto dall'art. 161, comma secondo, ult. parte, cod. pen. oltre agli eventuali periodi di sospensione. 4.In applicazione dei principi qui ribaditi, deve considerarsi che l'omissione dichiarativa contestata è successiva al 30 settembre 2013 e che pertanto il dies a quo della prescrizione va individuato nel novantunesimo giorno successivo, e quindi nel 30 dicembre 2013, in quanto termine ultimo per la presentazione della dichiarazione fiscale relativa al periodo d'imposta 2012. In applicazione dell'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, introdotto dal d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il termine di prescrizione del reato deve computarsi in dieci anni, ulteriormente aumentati, in ragione della contestata e ritenuta recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., sino al limite massimo di tredici anni e quattro mesi. A tale termine devono aggiungersi sessantaquattro giorni per la sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 83 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Il termine di prescrizione del reato deve, pertanto, ritenersi destinato a spirare il 3 luglio 2027. 3 Il Consigliere estensore I 3. Da ciò discende l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alla pena di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 20/01/2026 Il Presidente