Cass. pen., sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 10837
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Sentenza 23 marzo 2026

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  • Rigettato
    Avvenuta prescrizione del delitto

    La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduce l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito. Ha poi affermato che il termine di prescrizione del reato di omessa dichiarazione decorre dal novantunesimo giorno successivo alla scadenza del termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale. Ha inoltre precisato che la recidiva reiterata incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo e, in presenza di atti interruttivi, anche su quello massimo. Applicando questi principi, ha stabilito che il termine di prescrizione del reato spirerà il 3 luglio 2027, rendendo di fatto inammissibile il ricorso basato sull'avvenuta prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 10837
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10837
    Data del deposito : 23 marzo 2026

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