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Sentenza 27 aprile 2026
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/2026, n. 15025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15025 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da MA TO, nato a [...] 1'11/11/1963 avverso l'ordinanza del 15/12/2025 del Tribunale di Vicenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RiccaRD Amoroso;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria degli Avv.ti Vino Nuzzolese e Elena Maria Catalano, difensori di MA TO, che insistono per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Vicenza nel corso del giudizio penale nei confronti di MA TO, pendente nella fase del dibattimento per il reato di cui all'art. 326 cod.pen., ha affermato il principio secondo cui "in tema di intercettazioni l'inutilizzabilità ex art. 270, comma 1, cod. proc. pen. degli esiti dell'attività di captazione in procedimenti diversi da quello in cui è stata disposta riguarda i risultati probatori conseguiti con tale specifico mezzo di prova, ma non esclude che i medesimi risultati possano essere ottenuti con un mezzo di prova diverso, sicchè non sono affette da invalidità derivata le deposizioni rese dagli interlocutori, cui sia stata data lettura delle conversazioni intercettate in ausilio alla memoria, in quanto essi, nel riferire quanto Penale Sent. Sez. 6 Num. 15025 Anno 2026 Presidente: GIORDANO EMILIA ANNA Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 01/04/2026 personalmente detto e ascoltato, diventano fonte di sommarie informazioni testimoniali". 2. Avverso il suddetto decreto ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, l'abnormità dell'ordinanza che sebbene emessa nel corso dell'istruttoria dibattimentale ha stravolto le regole dell'ordinato svolgimento del processo perché, aggirando l'inutilizzabilità delle intercettazioni, già dichiarata dal Tribunale in quanto autorizzate per altro reato diverso da quello per cui si procede, altera l'assunzione delle prove testimoniali che saranno assunte sul contenuto delle intercettazioni dichiarate inutilizzabili. In vista dell'esame della teste AN DR fissato per il 22 gennaio 2026, la difesa ha rinnovato l'eccezione concernente l'utilizzo ai fini delle eventuali contestazioni ed in aiuto alla memoria delle trascrizioni delle intercettazioni già dichiarate inutilizzabili. Si tratta di una ordinanza da ritenere abnorme sia strutturalmente che funzionalmente perché comporta una deviazione dalle finalità dei poteri spettanti al giudice realizzando uno scopo eversivo rispetto a quello conforme alla legge, distorcendo l'uso delle contestazioni al fine di aggirare un divieto probatorio insuperabile. Si osserva che le intercettazioni costituiscono l'unica prova a carico del l'imputato MA TO, Dirigente del DIS presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, rispetto al reato ascrittogli di avere comunicato a IC OA l'esistenza delle indagini a suo carico condotte da parte della Procura di Padova, atteso che tale fatto di reato sarebbe emerso dall'intercettazione di una conversazione intercorsa tra DR AN e IC OA disposte nel procedimento a carico del OA. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Va preliminarmente considerato che le ordinanze emesse nel dibattimento sono soggette al regime di impugnazione differito regolato dall'art. 586 cod. proc. pen. che espressamente stabilisce che «Quando non è diversamente stabilito dalla legge, l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro la sentenza». L'ordinanza istruttoria emessa nel dibattimento non è impugnabile per cassazione, in via autonoma e immediata, non rientrando tra i provvedimenti per i quali la legge prevede tassativamente la proponibilità del ricorso per cassazione (ex art. 606, comma 2, cod. proc. pen.). Non trattandosi di un provvedimento decisorio, che investe l'oggetto del giudizio, ma un mezzo per risolvere profili funzionali allo svolgimento del processo, la legge processuale ne ammette l'impugnazione solo insieme alla sentenza del grado di giudizio cui si riferisce (cfr. tra le altre Sez. U, n. 36717 del 26/06/2008, Zanchi, Rv. 240398) nei limiti delle censure ammesse per ciascuno dei mezzi di impugnazione previsti dalla legge (vedi, Sez. 2, n. 22599 del 08/05/2014, Somma). 2. Ciò premesso, trattandosi nel caso di specie di una ordinanza istruttoria assunta nel corso del dibattimento di primo grado, appaiono del tutto inconsistenti gli argomenti utilizzati dal ricorrente per giustificarne la sua immediata ed autonoma impugnazione, attraverso la categoria dell'atto abnorme, che rappresenta lo strumento introdotto dalla giurisprudenza per sopperire alla assenza di un mezzo di impugnazione di provvedimenti fuori sistema, che proprio per la loro singolarità e/o originalità, non essendo neppure contemplati dalla legge processuale, in applicazione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, darebbero luogo ad un insanabile vuoto di tutela. Nella impostazione della costante giurisprudenza di legittimità è chiaro come l'accesso alla categoria della abnormità sia precluso allorché il vizio dedotto sia riconducibile alle categorie della nullità o dell'inutilizzabilità o quando sia previsto altro mezzo di impugnazione;
in tali casi, infatti, non è necessario ricorrere al rimedio extra ordinem, poiché è l'ordinamento stesso che appresta, al proprio interno, i necessari strumenti di tutela. Tale principio già più volte affermato comporta che il riconoscimento, da parte dell'ordinamento, di un potere impugnatorio specifico, benché differito, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., esclude la possibilità di impugnare in via autonoma e immediata, come abnorme, l'ordinanza dibattimentale con la quale il giudice assuma delle decisioni che investono lo svolgimento dell'istruttoria (cfr. Sez. 5, n. 49291 del 15/11/2023, Calderoli, Rv. 285541; Sez. 2, n. 22599 del 08/05/2014, Somma, Rv. 259626; Sez. 5, n. 27971 del 25/05/2018, De Iulio, Rv. 273546). 3. Nel caso in esame l'ordinanza impugnata, di cui viene censurato il contenuto solo perchè asseritamente lesivo della disciplina in materia di intercettazioni e dei conseguenti divieti di utilizzazione probatoria con ripercussioni sulle prove testimoniali da assumere, non può giammai ritenersi abnorme, né in senso strutturale, perchè espressamente prevista dall'ordinamento come esercizio 3 ere estensore RD RÚ o Il Con Il Presidente EM NN GI di un potere specifico del giudice del dibattimento, né in senso funzionale, giacché non provoca alcuna stasi processuale. La sua eventuale illegittimità, ove riconosciuta effettivamente sussistente, potrà essere censurata e sanzionata insieme e attraverso l'impugnazione della sentenza, senza alcun vuoto di tutela, e d'altra parte senza che possa trovare giustificazione l'attivazione di un rimedio avente carattere preventivo con pregiudizio dei poteri che la legge attribuisce al solo giudice competente a regolare e disciplinare lo svolgimento dell'istruttoria dibattimentale, senza interferenze esterne che ne ostacolerebbero l'ordinato e il sereno sviluppo processuale. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
udita la relazione svolta dal Consigliere RiccaRD Amoroso;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria degli Avv.ti Vino Nuzzolese e Elena Maria Catalano, difensori di MA TO, che insistono per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Vicenza nel corso del giudizio penale nei confronti di MA TO, pendente nella fase del dibattimento per il reato di cui all'art. 326 cod.pen., ha affermato il principio secondo cui "in tema di intercettazioni l'inutilizzabilità ex art. 270, comma 1, cod. proc. pen. degli esiti dell'attività di captazione in procedimenti diversi da quello in cui è stata disposta riguarda i risultati probatori conseguiti con tale specifico mezzo di prova, ma non esclude che i medesimi risultati possano essere ottenuti con un mezzo di prova diverso, sicchè non sono affette da invalidità derivata le deposizioni rese dagli interlocutori, cui sia stata data lettura delle conversazioni intercettate in ausilio alla memoria, in quanto essi, nel riferire quanto Penale Sent. Sez. 6 Num. 15025 Anno 2026 Presidente: GIORDANO EMILIA ANNA Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 01/04/2026 personalmente detto e ascoltato, diventano fonte di sommarie informazioni testimoniali". 2. Avverso il suddetto decreto ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, l'abnormità dell'ordinanza che sebbene emessa nel corso dell'istruttoria dibattimentale ha stravolto le regole dell'ordinato svolgimento del processo perché, aggirando l'inutilizzabilità delle intercettazioni, già dichiarata dal Tribunale in quanto autorizzate per altro reato diverso da quello per cui si procede, altera l'assunzione delle prove testimoniali che saranno assunte sul contenuto delle intercettazioni dichiarate inutilizzabili. In vista dell'esame della teste AN DR fissato per il 22 gennaio 2026, la difesa ha rinnovato l'eccezione concernente l'utilizzo ai fini delle eventuali contestazioni ed in aiuto alla memoria delle trascrizioni delle intercettazioni già dichiarate inutilizzabili. Si tratta di una ordinanza da ritenere abnorme sia strutturalmente che funzionalmente perché comporta una deviazione dalle finalità dei poteri spettanti al giudice realizzando uno scopo eversivo rispetto a quello conforme alla legge, distorcendo l'uso delle contestazioni al fine di aggirare un divieto probatorio insuperabile. Si osserva che le intercettazioni costituiscono l'unica prova a carico del l'imputato MA TO, Dirigente del DIS presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, rispetto al reato ascrittogli di avere comunicato a IC OA l'esistenza delle indagini a suo carico condotte da parte della Procura di Padova, atteso che tale fatto di reato sarebbe emerso dall'intercettazione di una conversazione intercorsa tra DR AN e IC OA disposte nel procedimento a carico del OA. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Va preliminarmente considerato che le ordinanze emesse nel dibattimento sono soggette al regime di impugnazione differito regolato dall'art. 586 cod. proc. pen. che espressamente stabilisce che «Quando non è diversamente stabilito dalla legge, l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro la sentenza». L'ordinanza istruttoria emessa nel dibattimento non è impugnabile per cassazione, in via autonoma e immediata, non rientrando tra i provvedimenti per i quali la legge prevede tassativamente la proponibilità del ricorso per cassazione (ex art. 606, comma 2, cod. proc. pen.). Non trattandosi di un provvedimento decisorio, che investe l'oggetto del giudizio, ma un mezzo per risolvere profili funzionali allo svolgimento del processo, la legge processuale ne ammette l'impugnazione solo insieme alla sentenza del grado di giudizio cui si riferisce (cfr. tra le altre Sez. U, n. 36717 del 26/06/2008, Zanchi, Rv. 240398) nei limiti delle censure ammesse per ciascuno dei mezzi di impugnazione previsti dalla legge (vedi, Sez. 2, n. 22599 del 08/05/2014, Somma). 2. Ciò premesso, trattandosi nel caso di specie di una ordinanza istruttoria assunta nel corso del dibattimento di primo grado, appaiono del tutto inconsistenti gli argomenti utilizzati dal ricorrente per giustificarne la sua immediata ed autonoma impugnazione, attraverso la categoria dell'atto abnorme, che rappresenta lo strumento introdotto dalla giurisprudenza per sopperire alla assenza di un mezzo di impugnazione di provvedimenti fuori sistema, che proprio per la loro singolarità e/o originalità, non essendo neppure contemplati dalla legge processuale, in applicazione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, darebbero luogo ad un insanabile vuoto di tutela. Nella impostazione della costante giurisprudenza di legittimità è chiaro come l'accesso alla categoria della abnormità sia precluso allorché il vizio dedotto sia riconducibile alle categorie della nullità o dell'inutilizzabilità o quando sia previsto altro mezzo di impugnazione;
in tali casi, infatti, non è necessario ricorrere al rimedio extra ordinem, poiché è l'ordinamento stesso che appresta, al proprio interno, i necessari strumenti di tutela. Tale principio già più volte affermato comporta che il riconoscimento, da parte dell'ordinamento, di un potere impugnatorio specifico, benché differito, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., esclude la possibilità di impugnare in via autonoma e immediata, come abnorme, l'ordinanza dibattimentale con la quale il giudice assuma delle decisioni che investono lo svolgimento dell'istruttoria (cfr. Sez. 5, n. 49291 del 15/11/2023, Calderoli, Rv. 285541; Sez. 2, n. 22599 del 08/05/2014, Somma, Rv. 259626; Sez. 5, n. 27971 del 25/05/2018, De Iulio, Rv. 273546). 3. Nel caso in esame l'ordinanza impugnata, di cui viene censurato il contenuto solo perchè asseritamente lesivo della disciplina in materia di intercettazioni e dei conseguenti divieti di utilizzazione probatoria con ripercussioni sulle prove testimoniali da assumere, non può giammai ritenersi abnorme, né in senso strutturale, perchè espressamente prevista dall'ordinamento come esercizio 3 ere estensore RD RÚ o Il Con Il Presidente EM NN GI di un potere specifico del giudice del dibattimento, né in senso funzionale, giacché non provoca alcuna stasi processuale. La sua eventuale illegittimità, ove riconosciuta effettivamente sussistente, potrà essere censurata e sanzionata insieme e attraverso l'impugnazione della sentenza, senza alcun vuoto di tutela, e d'altra parte senza che possa trovare giustificazione l'attivazione di un rimedio avente carattere preventivo con pregiudizio dei poteri che la legge attribuisce al solo giudice competente a regolare e disciplinare lo svolgimento dell'istruttoria dibattimentale, senza interferenze esterne che ne ostacolerebbero l'ordinato e il sereno sviluppo processuale. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso