Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2001, n. 3093
CASS
Sentenza 3 marzo 2001

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Nel caso di contrasto tra le valutazioni espresse dai consulenti tecnici d'ufficio nei due gradi del giudizio di merito, il giudice d'appello, qualora ritenga di dover prestare completa adesione alle conclusioni formulate dal consulente tecnico da lui stesso nominato, non è obbligato ad indicare le ragioni per le quali disattende la contraria valutazione espressa dalla prima consulenza, la quale deve ritenersi, anche per implicito, rifiutata in base ai rilievi critici espressi nella seconda consulenza.

In tema di pensione di inabilità o di assegno di invalidità, rispettivamente previsti dagli artt. 12 e 13 della legge n. 118 del 1971, il cosiddetto requisito economico integra non una mera condizione di erogabilità della prestazione ma, al pari del cosiddetto requisito sanitario, un elemento costitutivo della pretesa, la cui mancanza è pertanto deducibile, e rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, sempre che sul punto non si sia formato il giudicato interno.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2001, n. 3093
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3093
    Data del deposito : 3 marzo 2001

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