Sentenza 3 marzo 2001
Massime • 2
Nel caso di contrasto tra le valutazioni espresse dai consulenti tecnici d'ufficio nei due gradi del giudizio di merito, il giudice d'appello, qualora ritenga di dover prestare completa adesione alle conclusioni formulate dal consulente tecnico da lui stesso nominato, non è obbligato ad indicare le ragioni per le quali disattende la contraria valutazione espressa dalla prima consulenza, la quale deve ritenersi, anche per implicito, rifiutata in base ai rilievi critici espressi nella seconda consulenza.
In tema di pensione di inabilità o di assegno di invalidità, rispettivamente previsti dagli artt. 12 e 13 della legge n. 118 del 1971, il cosiddetto requisito economico integra non una mera condizione di erogabilità della prestazione ma, al pari del cosiddetto requisito sanitario, un elemento costitutivo della pretesa, la cui mancanza è pertanto deducibile, e rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, sempre che sul punto non si sia formato il giudicato interno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2001, n. 3093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3093 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINO DONATO SANTOJANNI - Presidente -
Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
Dott. RAFFAELE DI LELLA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
COMMISSARI SANTA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 13/98 del Tribunale di BOLOGNA, depositata il 24/04/98 R.G.N. 4013/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/00 dal Consigliere Dott. Raffaele DI LELLA;
udito l'Avvocato SABELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del primo e secondo motivo del ricorso e per l'accoglimento del terzo motivo, restando assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso.
L'intimata non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Ministero dell'Interno con il 1^ e 2^ motivo del ricorso, congiuntamente illustrati, nel denunciare violazione e/o falsa applicazione dell'art 12 legge n. 118/1971, nonché omessa e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, censura la impugnata sentenza in quanto il giudice del gravame non ha congruamente o sufficientemente motivato in merito alla valutazione di inabilità totale (100%) della Commissari, atteso che, da un lato la consulenza tecnica espletata in secondo grado, alla quale il giudice si è richiamato, appare generica e superficiale;
e dall'altro, che non ha tenuto in nessun conto la consulenza tecnica di lo grado, che aveva escluso che fosse riscontrabile una invalidità in misura sufficiente all'ottenimento delle prestazioni assistenziali richieste.
Il 1^ e 2^ motivo del ricorso, da valutarsi congiuntamente, non meritano accoglimento. si consideri al riguardo:
La consulenza tecnica di ufficio, espletata in 2^ grado, le cui argomentazioni sono richiamate dal giudice di appello, perviene alla valutazione della invalidità totale della Commissari, considerando la gravità del quadro patologico e delle conseguenze che lo stesso produce, ed evidenziando come le stesse siano tali da compromettere irrimediabilmente l'apparato osteoarticolare, incidendo altresì sugli apparati circolatorio, psichico e metabolico, così da determinare una totale invalidità.
Una volta accertata la denunziata invalidità, il consulente tecnico motiva quindi la propria affermazione circa la sussistenza della stessa già alla data della domanda amministrativa (1987), osservando che, pur dovendosi dare atto della relativa insufficienza della documentazione medica allegata agli atti, depongono tuttavia in tal senso la cronicità, molteplicità ed entità delle documentate e riscontrate affezioni.
Deve al riguardo osservarsi che le esposte ragioni, fatte proprie dal giudice del gravame, e che hanno condotto alle evidenziate conclusioni, giustificano e spiegano la mancata adesione alle valutazioni espresse nella 1^ consulenza (vedi Cass. 6792 del 27/07/1996), la quale peraltro risulta oggetto di attenti rilievi critici, in quanto avrebbe evidenziato solo in parte le infermità della Commissari.
La decisione pertanto, in quanto rispettosa delle norme di legge richiamate nel motivo di ricorso in esame, ed in quanto congruamente motivata, laddove evidenzia la totale invalidità della Commissari sin dal 1987, consapevolmente e giustificatamente discostandosi dalle risultanze della 1^ consulenza tecnica, non merita le censure proposte.
Con il 30 (violazione e/o falsa applicazione dell'art 12 legge n. 118/1971 e dell'art 2697 c.c.) e con il 4^ motivo del ricorso,
(omessa e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia), congiuntamente illustrati, il Ministero dell'Interno censura la sentenza impugnata per aver affermato il diritto alla pensione di inabilità sulla base del solo requisito sanitario, non avendo la Commissari provato la sussistenza del richiesto requisito reddituale.
La doglianza merita accoglimento sotto il profilo del vizio di motivazione (4^ motivo).
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (Cass. 4217/1995; Cass. n. 5317/1996; Cass. 10481/1997; Cass. 12607/1999), poiché il requisito economico (non diversamente dal requisito sanitario) non è mera condizione di erogabilità dell'assegno per invalidità civile, bensì elemento costitutivo del diritto, il riconoscimento della prestazione previdenziale esige il relativo accertamento, la cui mancanza è deducibile, e rilevabile d'ufficio (sempre che sul punto non si sia formato il giudicato interno) in ogni stato e grado del processo.
Nel caso in esame (in cui deve escludersi la formazione del giudicato interno), la motivazione non dà atto di alcun accertamento in tal senso.
Più specificamente: la sentenza impugnata si limita a verificare, attraverso il rinnovo della consulenza tecnica, che il grado di inabilità è tale da consentire l'erogazione della pensione prevista dall'art. 12 della legge n. 118 del 1971, senza discutere dell'esistenza o meno del requisito economico.
Pertanto, poiché effettivamente sussiste il vizio denunciato, -- per avere il Tribunale, come pure si è detto, omesso qualsiasi motivazione sulla esistenza del requisito più volte indicato -- la censura deve essere accolta.
Per effetto dell'accoglimento del 4^ motivo del ricorso, devono ritenersi assorbiti il 5^ (violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 e 19 legge n. 118/1971) e il 6^ motivo (omesso esame e/o omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, nonché omessa motivazione) con i quali il Ministero dell'Interno si duole che il giudice del gravame abbia dichiarato il diritto alla pensione di inabilità, e pronunciato condanna al pagamento dei ratei, senza considerare che in data 1/11/1993, la Commissari aveva compiuto il 65^ anno di età, e che al raggiungimento di tale età viene meno il diritto alla prestazione in esame, (che si converte nel diverso beneficio della pensione sociale, non più corrisposta dal Ministero dell'Interno, pertanto privo di legittimazione passiva, ma dall'Inps), per cui avrebbe dovuto pronunciare le proprie statuizioni tenendo conto del suddetto limite temporale.
In conclusione: va accolto il 4^ motivo del ricorso, mentre vanno dichiarati assorbiti il 5^ e 6^ motivo e rigettati gli ulteriori motivi.
La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata ad altro giudice, che si designa nella Corte d'Appello di Bologna, che procederà a nuovo esame, ed all'accertamento, che è stato omesso nella precedente fase di merito, della eventuale sussistenza del requisito reddituale, in base alle risultanze già acquisite alla causa.
Il giudice di rinvio provvederà altresì sulle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
- accoglie il 4^ motivo del ricorso;
- dichiara assorbiti il 5^ e il 6^ motivo del ricorso;
- Rigetta gli altri motivi;
- Cassa la impugnata sentenza, e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2001