Sentenza 2 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/07/2003, n. 10403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10403 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2003 |
Testo completo
CA BBL ROLLE 24-11-1981, N. 68 REGISTRAZIONE penale NOME DE POPO1 0403 /03 che al sistema 44 co LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto OPPOSIZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE A SANZIONE AMMINISTRATIVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 18376/00 Dott. Rosario DE MUSIS Presidente Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Cron. 23273 Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Rep. Dott. Aniello NAPPI Rel. Consigliere Ud. 15/01/2003 ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: BE RA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NAZIONALE 204, presso l'avvocato ALESSANDRO BOZZA, che 10 rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANGELA CERUTI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO INTERNO;
- intimato -
avverso il provvedimento del Giudice di pace di BETTOLA, emesso il 10/07/00; 2003 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 58 udienza del 15/01/2003 dal Consigliere Dott. Aniello 1 NAPPI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo RA AL ricorre per cassazione contro l'ordinanza del Giudice di pace di Bettola, che ne ha dichiarato inammissibile per tardività l'opposizione proposta il 3 giugno 2000 avverso un verbale di accer- tamento di violazione del codice della strada notifica- to il 6 aprile 2000 e del conseguente provvedimento di fermo temporaneo della sua vettura, notificato il 19 aprile 2000. Motivi della decisione Con l'unico motivo d'impugnazione il ricorrente de- duce violazione degli art. 221 23 legge n. 689 del Sostiene1981, 203, 204 e 205, codice della strada. che, riconosciuta in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale l'impugnabilità anche in sede giu- risdizionale del verbale di accertamento, la sua орро- perchésizione doveva essere considerata tempestiva, proposta prima del decorso del termine di sessanta giorni che rende esecutivo il verbale. Il ricorso è fondato. La Corte costituzionale, investita della questione 2 di legittimità dell'art. 203 del codice della strada, ha ritenuto, con "interpretazione adeguatrice", che il ricorso amministrativo previsto da questa norma non escluda la possibilità di impugnare immediatamente in via giurisdizionale il verbale di accertamento delle infrazioni stradali;
e ha aggiunto che, "mancando una specifica disciplina circa i termini e le modalità da osservarsi per l'esperimento dell'azione giudiziaria... spetta al giudice dinanzi al quale l'azione è proposta di verificare, alla stregua del diritto vigente, il quomodo ed il quando della sua esperibilità, affinché la tutela risulti assicurata nella sua pienezza" (C. cost., 23 giugno 1994 n. 255, C. cost., 15 luglio 1994, n. 311, C. cost., 12 luglio 1995, n. 315, C. cost., 27 settembre 1995, n. 437). Sicché è ormai indiscusso nella giurisprudenza di questa Corte, che "in materia di sanzioni amministrati- ve pecuniarie per violazioni al codice della strada il ricorso al Prefetto avverso il verbale di accertamento dell'infrazione al codice della strada secondo l'in- terpretazione adeguatrice dell'art. 142 bis, primo com- ma, d. P. R. n. 393 del 1959 (previgente cod. strad.), nel testo di cui all'art. 24 legge 24 marzo 1989 n. 122 (ed ora dall'art. 203, terzo comma, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 nuovo cod. strad.) prescritta dalla Corte 3 costituzionale (sentenze n. 255 e 311 del 1994, ordi- nanza n. 315 e sentenza n. 437 del 1995) - non costi- tuisce presupposto processuale per poter adire il giu- dice ordinario e quindi il previo esperimento di tale ricorso amministrativo è meramente facoltativo, potendo l'interessato rivolgersi al giudice indipendentemente da esso" (Cass., sez. un., 1 luglio 1997, n. 5897, m. 505633), con un'opposizione proposta ex art. 22 1. n. 689 del 1981 contro il verbale di accertamento dell'in- ingiunzione del frazione anziché contro l'ordinanza 16 novembre 1999, n. 779, m. prefetto (Cass., sez. un., 531139). E' controversa, tuttavia, l'individuazione del ter- mine entro il quale l'opposizione contro il verbale di accertamento dell'illecito deve essere proposta. Secondo una parte della giurisprudenza, invero, il termine è quello di trenta giorni dalla notifica del verbale di accertamento, previsto appunto dall'art. 22 della legge n. 689 del 1981 (Cass., sez. I, 20 gennaio 1999, n. 482, m. 522427). Secondo altra parte della giurisprudenza, invece, "l'atto di opposizione contro il verbale di contravven- zione al codice della strada deve essere depositato, a pena d'inammissibilità, nella cancelleria del giudice nel termine di sessanta giorni dalla contestazione о 4 dalla notificazione della contravvenzione stessa" (Cass., sez. III, 29 settembre 1999, n. 10768, m. 530330). Dei due orientamenti è peraltro preferibile il se- condo, perché il primo, che pure aveva un riscontro normativo nel decreto legge 17 maggio 1996, n. 270, poi non convertito in legge, crea problemi di raccordo sia con il termine per il ricorso amministrativo, che può essere proposto entro sessanta giorni, sia con il ter- mine per il pagamento della sanzione in misura ridotta, che è indicato ancora in sessanta giorni dall'art. 202 del codice della strada. Sicché deve ritenersi che entro l'unico termine di L sessanta giorni dalla contestazione il trasgressore può optare o per il pagamento in misura ridotta della san- zione o per il ricorso al prefetto o per l'opposizione davanti all'autorità giudiziaria. E qualora entro tale termine l'interessato non si sia avvalso di alcuna del- le indicate facoltà, "il verbale, in deroga alle dispo- sizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una som- ma pari alla metà del massimo della sanzione ammini- strativa edittale e per le spese di procedimento", se- condo quanto espressamente prevede al terzo comma lo stesso art. 203 del codice della strada. 5 E' questa la sola soluzione compatibile sia con il procedimento sanzionatorio previsto dal codice della strada sia con le esigenze di garanzia della difesa cui hanno inteso corrispondere le pronunce della Corte CO- stituzionale. In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Giu- dice di pace di Bettola. In Roma, 15.01-2003. Il Consigliere estensore Il Presidente De Musis Rosaring Aniello Nappi an uns IL CANCELLIERE CANCELLIERE Andrea Blanch CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria £2106.2003 il IL CANCELLIERE