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Sentenza 10 luglio 2023
Sentenza 10 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/07/2023, n. 29904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29904 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MO RA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/01/2023 del TRIBUNALE di CHIETI udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;
lette le conclusioni del PG, Luigi Orsi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 19 gennaio 2023 il Tribunale di Chieti, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza del condannato RA MO di dichiarare la prescrizione ex art. 173 cod. pen. della pena di 121 giorni di arresto ed euro 4.000 di ammenda, con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni 2, quale residuo della maggior pena originaria di 6 mesi di arresto e 4.000 euro di ammenda, inflitta con la sentenza 16 maggio 2013 del Tribunale di Chieti di condanna per il reato dell'articolo 186, comma 2, lettera c) codice della strada. Penale Sent. Sez. 1 Num. 29904 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 12/05/2023 In particolare, il giudice dell'esecuzione ha rilevato che la pena originaria di 6 mesi di arresto e 4.000 euro di ammenda era stata sostituita con 196 giorni di lavori di pubblica utilità con ordinanza del 17 gennaio 2015 del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Chieti, e che il condannato aveva svolto dal 20 aprile 2015 all'8 settembre 2015 soltanto 59 giorni di tali lavori di pubblica utilità, restando inadempiente per il residuo;
il giudice dell'esecuzione ha poi ritenuto che il termine di prescrizione di 5 anni della pena residua dell'arresto e dell'ammenda decorra non dalla data di irrevocabilità della sentenza, ma dalla data della revoca della sanzione sostitutiva e di ripristino della pena sostituita, avvenuto nel caso in esame con la stessa ordinanza impugnata. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi. Con il primo motivo deduce violazione dell'articolo 173 cod. pen. perché nella ordinanza impugnata il termine di decorrenza della prescrizione della pena è stato individuato nella data della ordinanza di revoca della sanzione sostitutiva anziché, come correttamente avrebbe dovuto essere ritenuto, nella data in cui l'esecuzione dei lavori di pubblica utilità è stata interrotta. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione per le stesse ragioni descritte al motivo precedente. Con il terzo motivo deduce abnormità dell'ordinanza impugnata per non aver il giudice dell'esecuzione considerato l'inerzia del pubblico ministero nel dare impulso all'esecuzione della pena prima del maturare della prescrizione della stessa. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Luigi Orsi, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1. La durata del termine di prescrizione della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità non è disciplinata espressamente nel codice penale. Non è disciplinata espressamente nel codice, peraltro, neanche la decorrenza di tale termine. Vi sono, però, alcune pronunce di legittimità che si sono già espresse sul punto, e dai cui principi possono essere ricavate le soluzioni ad entrambe le questioni. 2 1.1. Il punto di partenza è l'art. 173, comma 1, primo periodo, cod. pen., che dispone che "le pene dell'arresto e dell'ammenda si estinguono nel termine di cinque anni". Come detto, non vi è una norma analoga che individui anche il termine di prescrizione delle sanzioni sostitutive, ma un orientamento di legittimità, cui il collegio ritiené di dare continuità, ha ritenuto che, in quanto istituto di applicazione tendenzialmente generale, la prescrizione deve trovare applicazione anche per le speciali sanzioni c.d. paradetentive, introdotte dal d.lgs. n. 274 del 2000, evocato per relationem, a proposito del lavoro di pubblica utilità relativo al reato di guida in stato d'ebbrezza, dall'art. 186, comma 9-bis, cod. strada (Sez. 1, Sentenza n. 24695 del 08/04/2021, ER, Rv, 281632). Un termine di prescrizione deve, pertanto, esistere e tale termine in concreto deve essere ricavato dall'art. 58, comma 1, stesso d.lgs., a mente del quale «[p]er ogni effetto giuridico la pena dell'obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria». Questa Corte ha già valorizzato tale equiparazione, per sostenere l'applicabilità degli ordinari termini di prescrizione, delineati dall'art. 157, primo comma, cod. pen., ai reati di competenza del giudice di pace, ancorché nel relativo procedimento possano essere irrogate le anzidette sanzioni paradetentive (Sez. 1, n. 25532 del 27/03/2018, Dorojaiye, Rv. 273046-01; Sez. 2, n. 45543 del 16/10/2009, Cavallaro, Rv. 245874-01; Sez. 4, n. 13966 del 22/02/2008, Antichi, Rv. 239601-01; Sez. 5, n. 42069 del 09/10/2007, Aschiero, Rv. 238178-01). La sentenza ER ha ritenuto che l'equiparazione mantenga il suo significato anche a fini esecutivi, anche nei casi regolati dal menzionato art. 186, comma 9-bis, cod. strada, norma che istituisce una perfetta corrispondenza, anche di durata, tra la sanzione sostitutiva e quella sostituita. Ne consegue che la sanzione sostitutiva, dopo la sua definitiva irrogazione, deve ritenersi assoggettata al termine di prescrizione proprio della pena - che, per le contravvenzioni, è quello stabilito dall'art. 173 cod. pen. sopra citato. 1.2. In ordine poi alla successiva questione della decorrenza di tale termine, va osservato quanto segue. In conformità alla norma generale dell'art. 172, comma 4, cod. pen., richiamata dall'art. 173, ultimo comma, stesso codice, "il termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente all'esecuzione già iniziata della pena". 3 L'applicazione della norma dell'art. 172, comma 4, in concreto significa che "il decorso del tempo necessario ai fini, dell'estinzione della pena detentiva, ai sensi dell'art. 172, quarto comma, cod. pen., ha inizio il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile e termina con la carcerazione del condannato, ricominciando a decorrere dal giorno in cui il medesimo vi si sottragga volontariamente con condotta di evasione" (Sez. U, Sentenza n. 46387 del 15/07/2021, PM in proc Scott, Rv. 282225). Nel caso dei lavori di pubblica utilità, in cui l'inizio dell'esecuzione non avviene con la carcerazione e non cessa con una evasione, può ritenersi che l'espressione dell'art. 172, comma 4, secondo cui il termine decorre "dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente all'esecuzione già iniziata della pena", stia a significare che il decorso del termine di prescrizione, cessato con l'inizio dell'esecuzione dei lavori, riprende il giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente ad essa. Nel caso in esame, in cui l'esecuzione è iniziata il 20 aprile 2015 e, per volontà dell'interessato, non è più proseguita oltre 1'8 settembre 2015, quindi il termine di prescrizione della sanzione sostitutiva ha ripreso a decorrere dall'8 settembre 2015. 1.3. Nel provvedimento impugnato il giudice dell'esecuzione ritiene che, essendo intervenuta nelle more la ordinanza di ripristino della pena sostituita, tale ordinanza costituisca la nuova decorrenza del termine di prescrizione della pena sostituita. In diritto si tratta di affermazione corretta, perché, in effetti, questa Corte nella pronuncia Sez. 1, Sentenza n. 47417 del 29 novembre 2022, PG in Proc. AR, n.m., ha ritenuto che l'applicabilità del termine di prescrizione anche alla sanzione sostitutiva "non conduce a ritenere che il termine di prescrizione della pena sostitutiva continui a decorrere anche se questa sia stata tempestivamente convertita in quella originaria. Il ripristino della pena sostituita fa, infatti, unicamente venir meno quella sostitutiva e permette l'esecuzione di quella sostituita". Nella pronuncia AR la conseguenza di tale principio è che il termine di prescrizione di cinque anni della pena sostituita ridecorre dalla data del provvedimento di ripristino della pena originaria. In fatto, però, va rilevato che i principi della sentenza AR non possono essere trasposti al caso in esame, in cui la ordinanza di ripristino della pena originaria è intervenuta quando la sanzione sostitutiva era già estinta. La ordinanza di ripristino è, infatti, del 19 gennaio 2023; il termine di prescrizione della sanzione sostitutiva decorreva dall'8 settembre 2015, e quindi era spirato 4 alla data dell'8 settembre 2020. L'avvenuta prescrizione della sanzione sostitutiva preclude il ripristino della sanzione sostituita. 1.4. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, limitatamente al ripristino della pena residua di 121 giorni di arresto e 4.000 euro di ammenda, perchè la pena era estinta per prescrizione. In conformità all'orientamento già espresso dalla pronuncia ER, cui il collegio intende dare continuità, l'ordinanza viene annullata soltanto nella parte relativa al ripristino della pena originaria, in quanto la revoca della sanzione sostitutiva era comunque dovuta, in quanto l'intervenuta estinzione della sanzione sostitutiva - per decorso del tempo non preclude la pronuncia di revoca della sanzione stessa. Alla revoca, infatti, la legge riconnette conseguenze ulteriori, intangibili, quali il ripristino della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo. La declaratoria di revoca, che attiene ad un diverso piano valutativo, ove giustificata dalla condotta trasgressiva del condannato, non può dunque essere pretermessa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nella parte in cui ripristina la pena residua di giorni 121 di arresto ed euro 4.000 di ammenda. Così deciso in Roma, il 12 maggio 2023. •
lette le conclusioni del PG, Luigi Orsi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 19 gennaio 2023 il Tribunale di Chieti, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza del condannato RA MO di dichiarare la prescrizione ex art. 173 cod. pen. della pena di 121 giorni di arresto ed euro 4.000 di ammenda, con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni 2, quale residuo della maggior pena originaria di 6 mesi di arresto e 4.000 euro di ammenda, inflitta con la sentenza 16 maggio 2013 del Tribunale di Chieti di condanna per il reato dell'articolo 186, comma 2, lettera c) codice della strada. Penale Sent. Sez. 1 Num. 29904 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 12/05/2023 In particolare, il giudice dell'esecuzione ha rilevato che la pena originaria di 6 mesi di arresto e 4.000 euro di ammenda era stata sostituita con 196 giorni di lavori di pubblica utilità con ordinanza del 17 gennaio 2015 del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Chieti, e che il condannato aveva svolto dal 20 aprile 2015 all'8 settembre 2015 soltanto 59 giorni di tali lavori di pubblica utilità, restando inadempiente per il residuo;
il giudice dell'esecuzione ha poi ritenuto che il termine di prescrizione di 5 anni della pena residua dell'arresto e dell'ammenda decorra non dalla data di irrevocabilità della sentenza, ma dalla data della revoca della sanzione sostitutiva e di ripristino della pena sostituita, avvenuto nel caso in esame con la stessa ordinanza impugnata. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi. Con il primo motivo deduce violazione dell'articolo 173 cod. pen. perché nella ordinanza impugnata il termine di decorrenza della prescrizione della pena è stato individuato nella data della ordinanza di revoca della sanzione sostitutiva anziché, come correttamente avrebbe dovuto essere ritenuto, nella data in cui l'esecuzione dei lavori di pubblica utilità è stata interrotta. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione per le stesse ragioni descritte al motivo precedente. Con il terzo motivo deduce abnormità dell'ordinanza impugnata per non aver il giudice dell'esecuzione considerato l'inerzia del pubblico ministero nel dare impulso all'esecuzione della pena prima del maturare della prescrizione della stessa. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Luigi Orsi, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1. La durata del termine di prescrizione della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità non è disciplinata espressamente nel codice penale. Non è disciplinata espressamente nel codice, peraltro, neanche la decorrenza di tale termine. Vi sono, però, alcune pronunce di legittimità che si sono già espresse sul punto, e dai cui principi possono essere ricavate le soluzioni ad entrambe le questioni. 2 1.1. Il punto di partenza è l'art. 173, comma 1, primo periodo, cod. pen., che dispone che "le pene dell'arresto e dell'ammenda si estinguono nel termine di cinque anni". Come detto, non vi è una norma analoga che individui anche il termine di prescrizione delle sanzioni sostitutive, ma un orientamento di legittimità, cui il collegio ritiené di dare continuità, ha ritenuto che, in quanto istituto di applicazione tendenzialmente generale, la prescrizione deve trovare applicazione anche per le speciali sanzioni c.d. paradetentive, introdotte dal d.lgs. n. 274 del 2000, evocato per relationem, a proposito del lavoro di pubblica utilità relativo al reato di guida in stato d'ebbrezza, dall'art. 186, comma 9-bis, cod. strada (Sez. 1, Sentenza n. 24695 del 08/04/2021, ER, Rv, 281632). Un termine di prescrizione deve, pertanto, esistere e tale termine in concreto deve essere ricavato dall'art. 58, comma 1, stesso d.lgs., a mente del quale «[p]er ogni effetto giuridico la pena dell'obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria». Questa Corte ha già valorizzato tale equiparazione, per sostenere l'applicabilità degli ordinari termini di prescrizione, delineati dall'art. 157, primo comma, cod. pen., ai reati di competenza del giudice di pace, ancorché nel relativo procedimento possano essere irrogate le anzidette sanzioni paradetentive (Sez. 1, n. 25532 del 27/03/2018, Dorojaiye, Rv. 273046-01; Sez. 2, n. 45543 del 16/10/2009, Cavallaro, Rv. 245874-01; Sez. 4, n. 13966 del 22/02/2008, Antichi, Rv. 239601-01; Sez. 5, n. 42069 del 09/10/2007, Aschiero, Rv. 238178-01). La sentenza ER ha ritenuto che l'equiparazione mantenga il suo significato anche a fini esecutivi, anche nei casi regolati dal menzionato art. 186, comma 9-bis, cod. strada, norma che istituisce una perfetta corrispondenza, anche di durata, tra la sanzione sostitutiva e quella sostituita. Ne consegue che la sanzione sostitutiva, dopo la sua definitiva irrogazione, deve ritenersi assoggettata al termine di prescrizione proprio della pena - che, per le contravvenzioni, è quello stabilito dall'art. 173 cod. pen. sopra citato. 1.2. In ordine poi alla successiva questione della decorrenza di tale termine, va osservato quanto segue. In conformità alla norma generale dell'art. 172, comma 4, cod. pen., richiamata dall'art. 173, ultimo comma, stesso codice, "il termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente all'esecuzione già iniziata della pena". 3 L'applicazione della norma dell'art. 172, comma 4, in concreto significa che "il decorso del tempo necessario ai fini, dell'estinzione della pena detentiva, ai sensi dell'art. 172, quarto comma, cod. pen., ha inizio il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile e termina con la carcerazione del condannato, ricominciando a decorrere dal giorno in cui il medesimo vi si sottragga volontariamente con condotta di evasione" (Sez. U, Sentenza n. 46387 del 15/07/2021, PM in proc Scott, Rv. 282225). Nel caso dei lavori di pubblica utilità, in cui l'inizio dell'esecuzione non avviene con la carcerazione e non cessa con una evasione, può ritenersi che l'espressione dell'art. 172, comma 4, secondo cui il termine decorre "dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente all'esecuzione già iniziata della pena", stia a significare che il decorso del termine di prescrizione, cessato con l'inizio dell'esecuzione dei lavori, riprende il giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente ad essa. Nel caso in esame, in cui l'esecuzione è iniziata il 20 aprile 2015 e, per volontà dell'interessato, non è più proseguita oltre 1'8 settembre 2015, quindi il termine di prescrizione della sanzione sostitutiva ha ripreso a decorrere dall'8 settembre 2015. 1.3. Nel provvedimento impugnato il giudice dell'esecuzione ritiene che, essendo intervenuta nelle more la ordinanza di ripristino della pena sostituita, tale ordinanza costituisca la nuova decorrenza del termine di prescrizione della pena sostituita. In diritto si tratta di affermazione corretta, perché, in effetti, questa Corte nella pronuncia Sez. 1, Sentenza n. 47417 del 29 novembre 2022, PG in Proc. AR, n.m., ha ritenuto che l'applicabilità del termine di prescrizione anche alla sanzione sostitutiva "non conduce a ritenere che il termine di prescrizione della pena sostitutiva continui a decorrere anche se questa sia stata tempestivamente convertita in quella originaria. Il ripristino della pena sostituita fa, infatti, unicamente venir meno quella sostitutiva e permette l'esecuzione di quella sostituita". Nella pronuncia AR la conseguenza di tale principio è che il termine di prescrizione di cinque anni della pena sostituita ridecorre dalla data del provvedimento di ripristino della pena originaria. In fatto, però, va rilevato che i principi della sentenza AR non possono essere trasposti al caso in esame, in cui la ordinanza di ripristino della pena originaria è intervenuta quando la sanzione sostitutiva era già estinta. La ordinanza di ripristino è, infatti, del 19 gennaio 2023; il termine di prescrizione della sanzione sostitutiva decorreva dall'8 settembre 2015, e quindi era spirato 4 alla data dell'8 settembre 2020. L'avvenuta prescrizione della sanzione sostitutiva preclude il ripristino della sanzione sostituita. 1.4. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, limitatamente al ripristino della pena residua di 121 giorni di arresto e 4.000 euro di ammenda, perchè la pena era estinta per prescrizione. In conformità all'orientamento già espresso dalla pronuncia ER, cui il collegio intende dare continuità, l'ordinanza viene annullata soltanto nella parte relativa al ripristino della pena originaria, in quanto la revoca della sanzione sostitutiva era comunque dovuta, in quanto l'intervenuta estinzione della sanzione sostitutiva - per decorso del tempo non preclude la pronuncia di revoca della sanzione stessa. Alla revoca, infatti, la legge riconnette conseguenze ulteriori, intangibili, quali il ripristino della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo. La declaratoria di revoca, che attiene ad un diverso piano valutativo, ove giustificata dalla condotta trasgressiva del condannato, non può dunque essere pretermessa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nella parte in cui ripristina la pena residua di giorni 121 di arresto ed euro 4.000 di ammenda. Così deciso in Roma, il 12 maggio 2023. •