Cass. pen., sez. V, sentenza 24/06/1992, n. 8706
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Sentenza 24 giugno 1992

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Secondo il disposto dell'art. 1, comma primo lett. b) d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, l'amnistia è applicabile per i reati previsti dall'art. 57 cod. pen. (reati commessi col mezzo della stampa periodica) solo quando è noto l'autore della pubblicazione. Qualora ciò non si verifichi, non è possibile sostenere che non può essere addebitabile al direttore una eventuale negligenza degli organi investigativi, alla quale sia attribuibile la mancata identificazione: la scelta dell'originaria identificazione dell'autore dell'articolo, con l'apposizione della firma o di una sigla, è infatti una scelta dello stesso articolista e del direttore del giornale, mentre per quanto concerne una successiva identificazione quando - come nella specie - gli organi direttivi del giornale a tal fine interpellati rispondono che si tratta di un articolo di elaborazione redazionale, non si può e non si deve pretendere un ulteriore accanimento investigativo tendente all'identificazione dell'autore dell'articolo diffamatorio, perché la copertura di costui resta in facoltà del direttore responsabile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 24/06/1992, n. 8706
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8706
    Data del deposito : 24 giugno 1992

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