Sentenza 24 giugno 1992
Massime • 1
Secondo il disposto dell'art. 1, comma primo lett. b) d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, l'amnistia è applicabile per i reati previsti dall'art. 57 cod. pen. (reati commessi col mezzo della stampa periodica) solo quando è noto l'autore della pubblicazione. Qualora ciò non si verifichi, non è possibile sostenere che non può essere addebitabile al direttore una eventuale negligenza degli organi investigativi, alla quale sia attribuibile la mancata identificazione: la scelta dell'originaria identificazione dell'autore dell'articolo, con l'apposizione della firma o di una sigla, è infatti una scelta dello stesso articolista e del direttore del giornale, mentre per quanto concerne una successiva identificazione quando - come nella specie - gli organi direttivi del giornale a tal fine interpellati rispondono che si tratta di un articolo di elaborazione redazionale, non si può e non si deve pretendere un ulteriore accanimento investigativo tendente all'identificazione dell'autore dell'articolo diffamatorio, perché la copertura di costui resta in facoltà del direttore responsabile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/06/1992, n. 8706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8706 |
| Data del deposito : | 24 giugno 1992 |
Testo completo
06 AL MASSIMARIO
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REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del 24 giugno 92 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE V^ PENALE SENTENZA
N. 1309 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Raffaele Dott. Велош Presidente
1. Dott. Alibrandi Qutonic Consigliere REGISTRO GENERALE
» Ferri Francesco 2.
->> N. 14012/91
Guido Tetti 3.
->>
Harroue Franco 4.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Procuratore Generale di Roma
nel procedimento a carico di SCALFARI Eugenio, n.
il 6.4.1924, e dallo stesso SCALFARI Eugenio
avverso la sentenza 11 aprile 1991 della Corte d'Appel-
lo di Roma
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere F.Ferri
Mod. 82 A. Spinosi Roma
.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dr. Claudio Opoute a. C.re. ; repetto del ricorso che ha concluso per a.C.R.
di LF
Udit il difensore aurGiovanni ER di Pale
- о
Svolgimento del processo
Il direttore del giornale "La Repubblica", Eu-
gentio LF, veniva tratto a giudizio davanti a=1 Tribunale di Roma per rispondere di diffamazione aggravata a mezzo stampa, in concorso con persona fun rimasta sconos ciuta, in danno di TO NTso-
la. Questi aveva proposto querela a seguito di un breve articolo pubblicato sulla cronaca di Roma del numero del 29-30 marzo 1987 del predetto giornale,
intitolato "Sgominata una gang di truffatori Com-
-
dove pravano merce con assegni a vuoto" e x xxxquebex si dave notizia dell'arresto di sei persone coinvolte hell'acquisto di generi alimentari mediante rilascio di assegni privi di copertura, tra le quali il NT sola, ed in successive azioni intimidatorie volte a far desistere i danneggiati dall'intenzione di sporgere denuncia.
Al dibattimento il NTsola riconosceva di es-
sere sottoposto a procedimento penale per i fatti in questione, per i quali era stato anche arrestate e subito rilasciato, ma il giudice istruttore declina-
va la richiesta del Tribunale di trasmettere gli at-
ti, perchè coperti da segreto istruttorio. Con sen-
Itenza 4 luglio 1990, il Tribunale dichiarava l'im-
putato colpevole del reato ascrittogli e lo condannava alla pena ritenuta di giustizia, oltre che al risar- cimento dei danni nei confronti della parte civile
NTsola, alla qua le assegnava frattanto una prov.
visionale di L. 5.000.000.
Con sentenza 11 aprile 1991, la Corte d'Appello
di Roma, confermato il carattere diffamatorio delle scritto, rilevava che mancava del tutto la prova che il direttore SE avesse in qualche modo concorso con l'ignoto cronista locale e riteneva che glissi potesse far carico soltanto di non aver esercitato il suo dovere di controllo, sicchè il reato confi-
gurabile staz carizu era quello di cui all'art.57
c.p.- Tale reato veniva dalla Corte dichiarate estin-
to per l'amnistia concessa con D.P.R. 12 aprile
1990, n°75, mentre venivano confermate le disposi-
zioni di carattere civile.
Avverso questa sentenza proponeva ricorso per cassazione i↓ Procuratore Generale di Roma, chieden-
done l'annullamento con rinvio perchè ostava alla concessione dell'amnistia il disposto dell'art. 1
lett. b) del provvedimento di clemenza. Proponeva
ricorso anche lo LF, il quale con un primo mo-
tivo deduceva la violazione degli artt. 51 c.p. e
21 Cost. nella parte concernente la verità dei fattţi
marrati, oltre che vizio di motivazione al riguardo,
le circa la mancata rinnovazione del dibattimento,
e con un secondo motivo deduceva violazione dell'art. 477 c.p.p., per mancata correlazione tra accusa e sentenza di secondo grado,
Motivi della decisione
Il secondo motivo dell'appello di LF d di carattere preliminare, perchè il suo accoglimen-
to comporterebbe la regressione del giudizio e la - 5
trasmissione degli atti al pubblico.ministere per un nuove inizio dell'azione penale;
ma esso è infon-
dato. Il fatto per il quale è stata applicata la causa di estinzione era invere le stesso per il quale era stata disposta la citazione a giudizio e consisteva nel contenuto dell'articolo giornalistico qualifiea-
bile come diffamatorio. Questo fatto era originaria-
G
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mente contestato a LF a titolo di concorso do-
Tese con l'autore dell'articolo medesimo, mentre la causa di estinzione è stata applicata a seguito di
Uma diversa qualificazione gridica del fatto cente-
state, de rubricato a fatto colposo. A parte il muta-
mento attinente all'elemento soggettive, comportan-
teruna minor gravità del reato„ il fatte, inteso come
fatte storico enunciato nell'accusa, resta lo stesso,
genonavilè quindi violazione del diritto di difesa per mancata correlazione tra fatte contestato e fat-
to ritenuto.
Il ricorso del Procuratore Generale è fondate.
Fermo restando il punte non investito dall'impugna-
zione, essia che le LF deve rispondere non di concorso nel delitto delese di diffamazione, ma del reato di natura colposa ed omissiva di cui all'art.
$7 c c.p. la sentenza di secondo grado va annullata circa l'applicazione a tale reato dell'amnistia 6 -
concessa con D.P.R. 12 aprile 1990; sn°75.Osta alla applicazione dell'amnistia, infatti, il disposte del-
l'art. 1, lett.b), del predetto provvedimento.di clemenza, secondo il quale l'amnistia è applicabile per i reati previsti dall'art.57 c.p. solo quando
è noto l'autore della pubblicazione. Ciò non si ve-
rifica nella speci e non si può neppure sostenere che non può essere addebitabile al direttore una eventua-
le negligenza degli organi investigativi, alla quale sia attribuibile la mancata identificazione. La
scelta della originaria identificazione dell'autore dell'articolo, con l'apposizione della firma e d£¤
A. una sigla, è infatti una scelta dello stesso arti-
_colista e del direttore del giornale, mentre per t quanto concerne una successiva identificazione quan-
de, come risulta essere accaduto al caso in esame,
gli organi direttivi del giornale a tal fine inter-
pellati rispondono che si tratta di un articole di
.elaborazione redazionale,non si può se non si deve pretendere un culteriore acceanimento investigative dell'autore tendente llidentificazione dell'articolo diffama- allider no torio, perchè la copertura di costui resta in facel-
.tà del direttere responsabile.
L'accoglimento del ricorso del P.G. ed il rinvio
A
del giudizio ad altra sezione della Carte d'Appello :
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di Roma comporta l'assorbimento del primo motivo di ricorso dell'imputato, perchè il giudice di rinvio dovrà procedere ad un nuovo esame del merito, che,
restando impregiudicato dall'annullamento concernente l'applicazione della causa estintiva del reato, pe-
trebbe risolversi anche in favore della tesi difensi-
va sul corretto esercizio del diritto di cronaca.
E' dovuta la refusione delle spese sostenute nel-
la presenta fase del giudizio, in cui risulta vitto-
riosa, dalla parte civile.
P. Q. M.
annulla la sentenza della Corte d'Appello di Roma
in data 11 aprile 1991 limitatamente all'applicazione dell'amnistia, assorbite il ricorso di LF Eu-
genie per quanto concerne il merito, con rinvio per muove esame ad altra sezione della stessa Corte d'Ap-
pello di Roma;
rigetta nel resto (secondo motivo)
il ricorso delle LF, che condanna a rimborsare alla parte civile NTsola TO le spese del presente giudizio, che liquida in complessive lire
1.018.000, di cui L.
1.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 1992 IlConsigliere pest. Frances temi est. ONE Il Presidente C O R TE