Cass. civ., sez. III, sentenza 06/04/2001, n. 5153
CASS
Sentenza 6 aprile 2001

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Il reclamo proposto avverso il risultato delle elezioni dei Consigli degli ordini professionali, ex art. 6 decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382, è ammissibile, una volta che sia tempestivamente depositato o presentato presso il Consiglio nazionale entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione, pur in difetto di preventiva notifica anche ad uno solo degli eletti, competendo all'organo di giurisdizione domestica destinato a conoscere il reclamo disporre che il contraddittorio sia costituito nei confronti dei consiglieri risultati eletti, che - in quanto titolari di un diritto soggettivo alla conservazione del risultato elettorale - devono essere chiamati a partecipare al giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 06/04/2001, n. 5153
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5153
    Data del deposito : 6 aprile 2001

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