Sentenza 6 aprile 2001
Massime • 1
Il reclamo proposto avverso il risultato delle elezioni dei Consigli degli ordini professionali, ex art. 6 decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382, è ammissibile, una volta che sia tempestivamente depositato o presentato presso il Consiglio nazionale entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione, pur in difetto di preventiva notifica anche ad uno solo degli eletti, competendo all'organo di giurisdizione domestica destinato a conoscere il reclamo disporre che il contraddittorio sia costituito nei confronti dei consiglieri risultati eletti, che - in quanto titolari di un diritto soggettivo alla conservazione del risultato elettorale - devono essere chiamati a partecipare al giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/04/2001, n. 5153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5153 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITO GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. GIULIANO LUCENTINI - Consigliere -
Dott. MICHELE LO PIANO - Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IA DO, ZA ST, NE ON, AG GI, LI TI IN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso lo studio dell'avvocato ANGELO CLARIZIA, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato IEGIORGI6 ALBERTI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI GENOVA, in persona del Presidente in carica Arch. IE GI DI, elettivamente domiciliato in ROMA PZA MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI CANDIDO DI GIOIA, che lo difende anche disgiuntamente agli avvocati GIOVANNI GERBI, FRANCESCO MASSAI giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
CO IE GI, DE ME EP, OD GI;
- intimati -
avverso la decisione n. 6/00 del Consiglio nazionale dell'ordine degli architetti di ROMA, - emessa il 14/03/00 e depositata il 20/04/00 (Reg. Ric. 12/99);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/01 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del I e II motivo del ricorso con assorbimento degli altri motivi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decisione n. 6 del 2000 il consiglio nazionale degli architetti ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato il 14 dicembre del 1999 dagli architetti AV, ON TT, ZA, AS, NO, ON, NE, NE e NO avverso la proclamazione degli eletti a seguito delle elezioni, svoltesi il 24.11.1999, per il rinnovo del consiglio dell'ordine degli architetti di Genova.
Ha ritenuto il consiglio nazionale degli architetti che l'inammissibilità discendesse dalla circostanza che il ricorso non era "stato notificato, o comunque comunicato, ad alcuno dei consiglieri eletti, che rivestono la figura di controinteressati necessari per la decisione del reclamo medesimo".
Avverso la decisione ricorrono per cassazione TE AV, RI ZA. Secondo NE, OR AS e NA ON TT sulla base di cinque motivi, cui resiste con controricorso il consiglio dell'ordine degli architetti di Genova. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Col primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, il quale stabilisce che "contro i risultati dell'elezione ciascun professionista iscritto all'albo può proporre reclamo alla commissione centrale" (oggi consiglio nazionale), senza porre alcun ulteriore adempimento a carico del ricorrente, in linea con i principi di celerità e semplicità che connotano il procedimento;
e ciò anche in considerazione del ristretto termine di soli dieci giorni previsto per la proposizione del reclamo, che in tanto non vale ad impedire o rendere particolarmente gravoso e difficile l'esercizio del diritto di difesa (Cass., n. 12161/93) in quanto possa essere interamente utilizzato per la redazione del reclamo e per il suo deposito, senza ulteriori adempimenti, del resto non previsti dalla legge.
1.2. Col secondo motivo è denunciata violazione della stessa disposizione in quanto alla irregolare costituzione del contraddittorio avrebbe dovuto conseguire non già l'inammissibilità del reclamo, ma l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari (Cass., nn. 1283/96, 7400/98, 7416/98), da emettersi dal giudice adito, giusta i principi generali del rito civile applicabili nel procedimenti innanzi ai consigli nazionali (Cass., n. 7416/98). Si afferma che, peraltro, il consiglio nazionale aveva informato del reclamo il consiglio dell'ordine provinciale, il quale aveva anche controdedotto nel merito;
e si prospetta l'improprietà del richiamo operato dal consiglio nazionale alle sentenze della corte di cassazione nn. 7207/99, 7416/98 e 7400/98, che concernevano casi nei quali il giudizio sul reclamo era stato definito senza rispettare l'esigenza di integrazione del contraddittorio.
1.3. Col terzo motivo è dedotta contraddittorietà della motivazione laddove nella gravata decisione si afferma che il reclamo non era stato notificato o comunicato ad alcuno dei consiglieri eletti, giacché esso era stato invece depositato nel termine di dieci giorni nella segreteria del consiglio dell'ordine degli architetti di Genova, che era anche intervenuto in giudizio in persona del suo presidente.
1.4. Col quarto, subordinato motivo si eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, d.lgs. lgt. n. 382/1944 ove interpretato nel senso dell'imposizione dell'obbligo del ricorrente di notificare o comunicare il reclamo ai consiglieri eletti nel termine di dieci giorni, in riferimento agli artt. 24, 111 e 113 Cost.. 1.5. Col quinto motivo si sintetizzano i motivi di reclamo innanzi al consiglio nazionale.
2. I primi due motivi di ricorso, che per la connessione tra le censure che li sostanziano vanno congiuntamente esaminati, sono fondati.
Dalle enunciazioni di cui alle citate sentenze di questa corte circa il carattere giurisdizionale del procedimento che si svolge innanzi agli organi centrali degli ordini professionali anche in materia di contenzioso elettorale e, dunque, circa l'esigenza che sia rispettato il fondamentale principio della garanzia del contraddittorio con la partecipazione al giudizio del consiglio dell'ordine professionale e dei candidati proclamati eletti (cfr., in particolare, Cass., n. 7416/98, cui adde Cass., n. 57413/98 e n. 1283/96) erroneamente il consiglio nazionale degli architetti ha tratto il corollario che ove il ricorso non sia stato previamente notificato, prima del deposito, ad almeno uno dei controinteressati, il reclamo sia per questo inammissibile.
A parte il rilievo che, nella specie, il ricorso era stato depositato presso la segreteria del consiglio dell'ordine provinciale, che è litisconsorte necessario secondo l'orientamento di questa corte, sicché i principi del rito civile applicabili al procedimento in questione (Cass., n. 12161/93) avrebbero comunque imposto che il contraddittorio fosse integrato, va in via assorbente rilevato che l'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 non prevede che il reclamo avverso il risultato delle elezioni dei consigli degli ordini delle professioni indicate all'art. 1 sia previamente notificato ai controinteressati (o ad almeno uno di essi) prima del deposito, ne' conseguentemente ricollega a tale evenienza il grave effetto dell'inammissibilità. Effetto che, in quanto preclusivo dell'esame dell'istanza di giustizia insita nel ricorso ad un organo giurisdizionale (pur se speciale), dovrebbe, in difetto di un'espressa previsione, potersi univocamente ricollegare alla violazione di regole fisse in ordine alle modalità di costituzione del rapporto processuale. Ma tanto va senz'altro escluso poiché, a fianco del sistema costituito dalla citazione ad udienza fissa, nel quale la notifica alla controparte ovviamente precede il deposito dell'atto introduttivo presso l'organo giudicante, per i procedimenti da iniziarsi con ricorso (cui il reclamo equivale nella forma: cfr. Cass., n. 12161/93) l'ordinamento volta a volta prevede che esso debba essere previamente notificato ai controinteressati o ad almeno uno di essi (come, per esempio, è stabilito dall'art. 21, d.P.R. 6 dicembre 1971, n. 1034 per i ricorsi innanzi ai tribunali amministrativi regionali), ovvero che debba essere notificato successivamente al deposito, ovvero comunicato dallo stesso organo decidente ai soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla base dell'atto impugnato, in genere esonerando il ricorrente dall'incombenza della preventiva notifica quando il termine per ricorrere - nella specie di soli dieci giorni sia particolarmente breve.
Ne consegue che, pur in difetto di preventiva notifica anche ad uno solo dei controinteressati, il reclamo proposto ex art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 avverso il risultato delle elezioni dei consigli degli ordini delle professioni indicate all'art. 1 è ammissibile se tempestivamente depositato o presentato presso il consiglio nazionale entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione, competendo all'organo di giurisdizione speciale domestica destinato a conoscere il reclamo disporre che il contraddittorio sia costituito nei confronti degli eletti che, in quanto titolari di un diritto soggettivo alla conservazione dei risultati elettorali (Cass. 7207/99, 1283/96, 5743/88), devono essere chiamati a partecipare al giudizio. La sentenza va dunque cassata con rinvio al consiglio nazionale perché, ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, decida sul proposto reclamo.
3. Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso. La novità della questione induce alla compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la decisione impugnata e rinvia al consiglio nazionale degli architetti;
compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2001