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Sentenza 10 gennaio 2023
Sentenza 10 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/01/2023, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AZ EL nato a [...] il [...] AZ ND nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE di APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Lucia ODELLO, che ha concluso il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 505 Anno 2023 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 13/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina ha confermato la decisione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che aveva riconosciuto CA LA e RO LA colpevoli, in concorso, di violenza privata aggravata dall'uso di una scacciacani, per avere costretto la persona offesa, IL AN, ad allontanarsi da casa di RO LA, e il solo LO LA anche del reato di cui all'art. 75 D. Lgs. n. 159/2011, condannandoli alla pena di giustizia. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con il ministero del rispettivo difensore di fiducia. 2.1. L'avvocato Pietro Venuti, nell'interesse di RO LA, svolge un unico motivo dolendosi del vizio di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, senza considerare elementi positivamente valorizzabili, segnalati nell'appello. 2.2. Il difensore di CA LA, avvocato Francesco Traclò, svolge due motivi. 2.1.1. Con il primo, denuncia vizi della motivazione in relazione agli artt. 610 cod. pen. e 75 co. 1 D. Lgs. 159/2011, sostenendo l'insussistenza di entrambi i reati contestati ai capi a) e b). Lamenta la Difesa che la Corte si appello ha omesso il vaglio critico delle doglianze dell'appellante, limitandosi a recepire le argomentazioni del primo giudice, senza motivare i ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 610 cod.pen. : nel caso di specie l'imputato si è limitato a esercitare il proprio diritto di escludere la persona offesa dal proprio domicilio, a tutela della propria libertà domestica, dove questi si era introdotto invito domino. D'altro canto, non può ritenersi sussistente neppure il reato contravvenzionale, dal momento che ai sensi dell'art. 697 cod. pen. nella nozione di arma, avente riferimento all'art. 38 R.D. n. 773/1931, non rientrala pistola scacciacane. 2.1.2. Anche con il secondo motivo vengono denunciati vizi della motivazione, con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena, avendo la Corte territoriale omesso di indicare i parametri, tra quelli declinati dall'art. 133 cod. pen. a cui si è riferita per la determinazione della pena in concreto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Tuttavia, l'inammissibilità del ricorso avanzato nell'interesse di CA LA non preclude la eliminazione della condanna dello stesso in relazione al delitto di cui all'art. 75 codice antimafia, alla luce della declaratoria di incostituzionalità pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 25 del 2019 (Sez. 2 n. 2922 del 10/12/2019 (dep. 2020 ) Rv. 277966 ). Per il reato di cui all'art. 75 co. 1 D. Lgs. n.159/2011, a lui contestato, si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza, con rideterminazione della pena. 2.11 motivo di ricorso formalizzato nell'interesse di CA LA, con cui si contesta la sussistenza del delitto di violenza privata, sul presupposto della indebita intrusione della persona offesa in casa altrui, non si confronta con la puntuale e chiara motivazione con la quale la Corte di appello ha sottolineato come la persona offesa si fosse, invece, introdotta in modo lecito a 2 casa dei ricorrenti, che gli avevano aperto la porta, "dovendo poi sopportate una successiva così smodata reazione degli aitanti della casa, i quali rappresentano poi la volontà di escluderlo da tale luogo in guisa del tutto illegittima, con esternazione di minacce gravi, commesse con armi. Tanto premesso, è proprio nel quomodo dell'allontanamento che si coglie il reale portato delle condotte poste in essere dagli imputati i quali, anziché invitare con modi urbani o con inviti - anche decisi e scortesi - leciti il AN ad uscire di casa, hanno rivolto alla p.o. due collegate e finalisticamente convergenti tipologie di minaccia." ( pg. 4 della sentenza impugnata). Quanto alla materialità della condotta di ciascuno, la Corte di appello ha fatto leva sulla convergente condotta minacciosa - finalizzata a estromettere la persona offesa dalla loro abitazione - consistita, per CA, nel pronunciare la grave minaccia, e per RO, nell'usare la pistola scacciacani scarrellando e premendo il grilletto ( Sez. 5, n. 31473 del 11/06/2007 Rv. 237577). 2.1. La sentenza impugnata ha correttamente qualificato il fatto nei termini contestati, considerando che le parole minacciose dell'uno ( se non te ne vai da casa mia ti rompo l'altra gamba), e il gesto, parimenti minaccioso, di puntare una pistola a salve alle gambe della persona offesa e ne premere il grilletto, integrassero una violenza privata e non una minaccia, come sostenuto dagli imputati, valorizzando la finalizzazione delle condotto allo scopo di costringere la persona offesa a "levarsi di torno con modalità quanto mai esecrabili". E' noto, infatti, che il criterio distintivo tra il delitto di violenza privata e quello di minaccia non risiede nella materialità del fatto, che può essere identico in ciascuna delle due fattispecie, bensì nell'elemento intenzionale. Ed, infatti, mentre per la sussistenza della minaccia è sufficiente che l'agente eserciti genericamente una azione intimidatoria - trattandosi di reato formale con evento di pericolo immanente nella stessa azione - la violenza privata, invece, presenta sotto il profilo soggettivo un "quid pluris", essendo la minaccia diretta a costringere taluno a fare, tollerare od omettere qualcosa, con evento di danno costituito dall'essersi l'altrui volontà estrinsecata in un comportamento coartante. (Sez. 5, n. 2492 del 31/01/1991, Rv. 186479). 3. Del pari manifestamente infondate sono le comuni doglianze che afferiscono al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte di appello ha adeguatamente motivato facendo leva sulla "esecrabilità del gesto e la condizione soggettiva di sorvegliato di P.S. all'atto del rivolgimento della minaccia", ed escludendo decisamente dati positivamente valutabili in ragione del contesto della vicenda. Non corrisponde al vero, dunque, che la Corte di appello non abbia indicato gli elementi fattuali che ha ritenuto decisivi per la decisione, dovendo ricordarsi che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). Pertanto, il giudice di merito può escludere la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato 3 (Sez. 6, n. 42688 del 24.09.2008, Rv. 242419; conf. sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269) essendosi limitato a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente, e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02) 4. A CA LA, è stato altresì contestato il reato contravvenzionale di cui all'art. 75 citato - per avere contravvenuto agli obblighi inerenti alla misura della sorveglianza c.d. semplice per la durata di anni due, disposta con decreto n. 35/15 adottato dal Tribunale di Messina - Sezione Misura di prevenzione in data 13 aprile 2015 ( dep. 19 maggio 2015), nell'ambito del procedimento n. 11/13 RGMP - per avere violato i precetti di "vivere onestamente e di non violare le leggi", commettendo il delitto di violenza privata e violando le prescrizioni della misura cautelare personale alla quale era sottoposto, nonché per non avere osservato la prescrizione di non detenere e portare armi, in quanto per commettere il delitto di violenza privata aveva utilizzato una pistola scacciacani. 4.1. Quanto alle condotte che, nella stessa contestazione, costituiscono una specificazione della violazione della prescrizione di " vivere onestamente senza violare le leggi", esse non possono integrare il reato de quo, alla luce della declaratoria di incostituzionalitàcsi cui alla sentenza n. 25/2019. Mentre, ai fini in esame, non può assumere alcun rilievo la circostanza di avere utilizzato una pistola scacciacani, condotta, in sè, non vietata dalla legge, salvo che si tratti di strumento di segnalazione acustica sprovvisto del tappo rosso, circostanza non emersa nel giudizio, facendosi, al contrario riferimento espresso, nella sentenza impugnata ( pg. 5 ), a una pistola a salve ( Sez. n. 2922 del 10/12/2019 (dep. /2020 ) Rv. 277966 ). 4.2. Come è noto, il sistema nazionale delle misure di prevenzione - quanto ai presupposti soggettivi e al loro contenuto - è stato censurato dalla Corte Edu ( sent. De Tommaso c Italia) per essere formulato «in termini vaghi ed eccessivamente ampi» tali da non rispettare il criterio della «prevedibilità», come enunciato dalla giurisprudenza di quella Corte. La quale in particolare, ha ritenuto che gli obblighi di «vivere onestamente e rispettare le leggi» non fossero delimitati in modo sufficiente e che, pertanto, fosse violato il principio di prevedibilità della condotta da cui consegue la limitazione della libertà personale, segnatamente quello posto dall'art. 2 del Protocollo n.
4. La pronuncia della Corte EDU è stata decisiva nell'orientare la puntualizzazione giurisprudenziale espressa dalla sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite penali, n. 40076 del 2017 (cosiddetta "sentenza Paternò"), che, portando a compimento il processo di adeguamento e maggiore conformità ai principi della CEDU, aveva affermato, appunto, che non sussiste il reato previsto dal censurato art. 75, comma 2, allorché la violazione degli obblighi e delle prescrizioni della misura della sorveglianza speciale consista nell'inosservanza dell'obbligo di vivere onestamente e di rispettare le leggi, pronunciandosi con riferimento alla fattispecie penale di violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale da parte del sorvegliato speciale che, nel commettere un reato comune (rapina), aveva (con la 4 stessa condotta) violato anche l'obbligo di vivere onestamente e rispettare le leggi. Il diritto vivente aveva già affermato, dunque, che l'inosservanza dell'obbligo di vivere onestamente e di rispettare le leggi, quale prescrizione della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, non integra la fattispecie di reato di cui al censurato art. 75, comma 2. La Corte costituzionale, con la citta pronuncia, dopo avere considerato che "la previsione come reato della violazione, da parte del sorvegliato speciale, dell'obbligo «di vivere onestamente» e «di rispettare le leggi» ha, da una parte, l'effetto abnorme di sanzionare come reato qualsivoglia violazione amministrativa e, dall'altra parte, comporta, ove la violazione dell'obbligo costituisca di per sé reato, di aggravare indistintamente la pena, laddove l'art. 71 cod. antimafia già prevede come aggravante, per una serie di delitti, la circostanza che il fatto sia stato commesso da persona sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione della misura."( par. 14.2.), ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 75 co. 2 del D. Igs. n. 159 del 2011, e, in via consequenziale e per le stesse ragioni, anche dell'art. 75, comma 1, cod. antimafia, nella parte in cui dette disposizioni di legge puniscono come delitto l'inosservanza delle prescrizioni di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi" da parte del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con o senza obbligo o divieto di soggiorno. 4.3. Tanto premesso, nel caso in esame, va fatta applicazione della regola stabilita dalle Sezioni Unite ‘Jazouli' di questa Corte, secondo cui nel giudizio di cassazione l'illegalità della pena conseguente a dichiarazione di incostituzionalità di norme riguardanti il trattamento sanzionatorio è rilevabile d'ufficio anche in caso di inammissibilità del ricorso, tranne che nel caso di ricorso tardivo (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Rv. 264207); principio affermato anche in relazione all'abolitio criminis con altra pronuncia secondo cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione, per qualunque causa verificatasi, non impedisce la possibilità di dichiarare la depenalizzazione del reato nel frattempo intervenuta, né di revocare le statuizioni civili e di annullare le sanzioni civili illegittimamente irrogate (Sez. 5, n. 8735 del 05/12/2017, Rv. 272511). L'applicazione dei richiamati principi al caso in esame comporta che l'inammissibilità del ricorso per cassazione - tranne che per tardività - non preclude la possibilità di dichiarare l'annullamento della sentenza impugnata relativamente alla condanna per il reato di cui all'art. 75 codice antimafia a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata con la sentenza n. 25 del 2019 del giudice delle leggi. Ne consegue, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere, sul punto, annullata senza rinvio e la frazione di pena irrogata a CA LA in relazione al predetto delitto di cui all'art. 75, pari a mesi 2 di reclusione, deve essere eliminata;
conseguentemente, la pena finale irrogata al predetto va ridotta in mesi due di reclusione. Dalla sentenza di primo grado - che pure non riporta il procedimento di calcolo della pena - emerge, tuttavia, che, per il comune delitto di cui all'art. 610 cod. pen., RO LA, è stato condannato alla pena di mesi due di reclusione;
cosicchè, traslando tale valutazione anche con riguardo alla posizione di CA RO, deve desumersene che a questi sia stata inflitta, in aumento, sulla predetta pena base di mesi due di 5 reclusione per il più grave delitto di cui all'art. 610 cod. pen., l'ulteriore pena di mesi due di reclusione per il reato contravvenzionale di violazione agli obblighi della sorveglianza special. Pena che, per quanto detto, deve essere eliminata. 5. Alla declaratoria di inammissibilità della impugnazione di CA RO consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti di LA CA limitatamente al reato di cui all'art.75 d.lgs. N. 159/2011 perchè il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena di mesi 2 di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di LA CA. Dichiara inammissibile il ricorso di LA RO e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2022 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Lucia ODELLO, che ha concluso il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 505 Anno 2023 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 13/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina ha confermato la decisione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che aveva riconosciuto CA LA e RO LA colpevoli, in concorso, di violenza privata aggravata dall'uso di una scacciacani, per avere costretto la persona offesa, IL AN, ad allontanarsi da casa di RO LA, e il solo LO LA anche del reato di cui all'art. 75 D. Lgs. n. 159/2011, condannandoli alla pena di giustizia. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con il ministero del rispettivo difensore di fiducia. 2.1. L'avvocato Pietro Venuti, nell'interesse di RO LA, svolge un unico motivo dolendosi del vizio di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, senza considerare elementi positivamente valorizzabili, segnalati nell'appello. 2.2. Il difensore di CA LA, avvocato Francesco Traclò, svolge due motivi. 2.1.1. Con il primo, denuncia vizi della motivazione in relazione agli artt. 610 cod. pen. e 75 co. 1 D. Lgs. 159/2011, sostenendo l'insussistenza di entrambi i reati contestati ai capi a) e b). Lamenta la Difesa che la Corte si appello ha omesso il vaglio critico delle doglianze dell'appellante, limitandosi a recepire le argomentazioni del primo giudice, senza motivare i ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 610 cod.pen. : nel caso di specie l'imputato si è limitato a esercitare il proprio diritto di escludere la persona offesa dal proprio domicilio, a tutela della propria libertà domestica, dove questi si era introdotto invito domino. D'altro canto, non può ritenersi sussistente neppure il reato contravvenzionale, dal momento che ai sensi dell'art. 697 cod. pen. nella nozione di arma, avente riferimento all'art. 38 R.D. n. 773/1931, non rientrala pistola scacciacane. 2.1.2. Anche con il secondo motivo vengono denunciati vizi della motivazione, con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena, avendo la Corte territoriale omesso di indicare i parametri, tra quelli declinati dall'art. 133 cod. pen. a cui si è riferita per la determinazione della pena in concreto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Tuttavia, l'inammissibilità del ricorso avanzato nell'interesse di CA LA non preclude la eliminazione della condanna dello stesso in relazione al delitto di cui all'art. 75 codice antimafia, alla luce della declaratoria di incostituzionalità pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 25 del 2019 (Sez. 2 n. 2922 del 10/12/2019 (dep. 2020 ) Rv. 277966 ). Per il reato di cui all'art. 75 co. 1 D. Lgs. n.159/2011, a lui contestato, si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza, con rideterminazione della pena. 2.11 motivo di ricorso formalizzato nell'interesse di CA LA, con cui si contesta la sussistenza del delitto di violenza privata, sul presupposto della indebita intrusione della persona offesa in casa altrui, non si confronta con la puntuale e chiara motivazione con la quale la Corte di appello ha sottolineato come la persona offesa si fosse, invece, introdotta in modo lecito a 2 casa dei ricorrenti, che gli avevano aperto la porta, "dovendo poi sopportate una successiva così smodata reazione degli aitanti della casa, i quali rappresentano poi la volontà di escluderlo da tale luogo in guisa del tutto illegittima, con esternazione di minacce gravi, commesse con armi. Tanto premesso, è proprio nel quomodo dell'allontanamento che si coglie il reale portato delle condotte poste in essere dagli imputati i quali, anziché invitare con modi urbani o con inviti - anche decisi e scortesi - leciti il AN ad uscire di casa, hanno rivolto alla p.o. due collegate e finalisticamente convergenti tipologie di minaccia." ( pg. 4 della sentenza impugnata). Quanto alla materialità della condotta di ciascuno, la Corte di appello ha fatto leva sulla convergente condotta minacciosa - finalizzata a estromettere la persona offesa dalla loro abitazione - consistita, per CA, nel pronunciare la grave minaccia, e per RO, nell'usare la pistola scacciacani scarrellando e premendo il grilletto ( Sez. 5, n. 31473 del 11/06/2007 Rv. 237577). 2.1. La sentenza impugnata ha correttamente qualificato il fatto nei termini contestati, considerando che le parole minacciose dell'uno ( se non te ne vai da casa mia ti rompo l'altra gamba), e il gesto, parimenti minaccioso, di puntare una pistola a salve alle gambe della persona offesa e ne premere il grilletto, integrassero una violenza privata e non una minaccia, come sostenuto dagli imputati, valorizzando la finalizzazione delle condotto allo scopo di costringere la persona offesa a "levarsi di torno con modalità quanto mai esecrabili". E' noto, infatti, che il criterio distintivo tra il delitto di violenza privata e quello di minaccia non risiede nella materialità del fatto, che può essere identico in ciascuna delle due fattispecie, bensì nell'elemento intenzionale. Ed, infatti, mentre per la sussistenza della minaccia è sufficiente che l'agente eserciti genericamente una azione intimidatoria - trattandosi di reato formale con evento di pericolo immanente nella stessa azione - la violenza privata, invece, presenta sotto il profilo soggettivo un "quid pluris", essendo la minaccia diretta a costringere taluno a fare, tollerare od omettere qualcosa, con evento di danno costituito dall'essersi l'altrui volontà estrinsecata in un comportamento coartante. (Sez. 5, n. 2492 del 31/01/1991, Rv. 186479). 3. Del pari manifestamente infondate sono le comuni doglianze che afferiscono al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte di appello ha adeguatamente motivato facendo leva sulla "esecrabilità del gesto e la condizione soggettiva di sorvegliato di P.S. all'atto del rivolgimento della minaccia", ed escludendo decisamente dati positivamente valutabili in ragione del contesto della vicenda. Non corrisponde al vero, dunque, che la Corte di appello non abbia indicato gli elementi fattuali che ha ritenuto decisivi per la decisione, dovendo ricordarsi che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). Pertanto, il giudice di merito può escludere la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato 3 (Sez. 6, n. 42688 del 24.09.2008, Rv. 242419; conf. sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269) essendosi limitato a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente, e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02) 4. A CA LA, è stato altresì contestato il reato contravvenzionale di cui all'art. 75 citato - per avere contravvenuto agli obblighi inerenti alla misura della sorveglianza c.d. semplice per la durata di anni due, disposta con decreto n. 35/15 adottato dal Tribunale di Messina - Sezione Misura di prevenzione in data 13 aprile 2015 ( dep. 19 maggio 2015), nell'ambito del procedimento n. 11/13 RGMP - per avere violato i precetti di "vivere onestamente e di non violare le leggi", commettendo il delitto di violenza privata e violando le prescrizioni della misura cautelare personale alla quale era sottoposto, nonché per non avere osservato la prescrizione di non detenere e portare armi, in quanto per commettere il delitto di violenza privata aveva utilizzato una pistola scacciacani. 4.1. Quanto alle condotte che, nella stessa contestazione, costituiscono una specificazione della violazione della prescrizione di " vivere onestamente senza violare le leggi", esse non possono integrare il reato de quo, alla luce della declaratoria di incostituzionalitàcsi cui alla sentenza n. 25/2019. Mentre, ai fini in esame, non può assumere alcun rilievo la circostanza di avere utilizzato una pistola scacciacani, condotta, in sè, non vietata dalla legge, salvo che si tratti di strumento di segnalazione acustica sprovvisto del tappo rosso, circostanza non emersa nel giudizio, facendosi, al contrario riferimento espresso, nella sentenza impugnata ( pg. 5 ), a una pistola a salve ( Sez. n. 2922 del 10/12/2019 (dep. /2020 ) Rv. 277966 ). 4.2. Come è noto, il sistema nazionale delle misure di prevenzione - quanto ai presupposti soggettivi e al loro contenuto - è stato censurato dalla Corte Edu ( sent. De Tommaso c Italia) per essere formulato «in termini vaghi ed eccessivamente ampi» tali da non rispettare il criterio della «prevedibilità», come enunciato dalla giurisprudenza di quella Corte. La quale in particolare, ha ritenuto che gli obblighi di «vivere onestamente e rispettare le leggi» non fossero delimitati in modo sufficiente e che, pertanto, fosse violato il principio di prevedibilità della condotta da cui consegue la limitazione della libertà personale, segnatamente quello posto dall'art. 2 del Protocollo n.
4. La pronuncia della Corte EDU è stata decisiva nell'orientare la puntualizzazione giurisprudenziale espressa dalla sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite penali, n. 40076 del 2017 (cosiddetta "sentenza Paternò"), che, portando a compimento il processo di adeguamento e maggiore conformità ai principi della CEDU, aveva affermato, appunto, che non sussiste il reato previsto dal censurato art. 75, comma 2, allorché la violazione degli obblighi e delle prescrizioni della misura della sorveglianza speciale consista nell'inosservanza dell'obbligo di vivere onestamente e di rispettare le leggi, pronunciandosi con riferimento alla fattispecie penale di violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale da parte del sorvegliato speciale che, nel commettere un reato comune (rapina), aveva (con la 4 stessa condotta) violato anche l'obbligo di vivere onestamente e rispettare le leggi. Il diritto vivente aveva già affermato, dunque, che l'inosservanza dell'obbligo di vivere onestamente e di rispettare le leggi, quale prescrizione della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, non integra la fattispecie di reato di cui al censurato art. 75, comma 2. La Corte costituzionale, con la citta pronuncia, dopo avere considerato che "la previsione come reato della violazione, da parte del sorvegliato speciale, dell'obbligo «di vivere onestamente» e «di rispettare le leggi» ha, da una parte, l'effetto abnorme di sanzionare come reato qualsivoglia violazione amministrativa e, dall'altra parte, comporta, ove la violazione dell'obbligo costituisca di per sé reato, di aggravare indistintamente la pena, laddove l'art. 71 cod. antimafia già prevede come aggravante, per una serie di delitti, la circostanza che il fatto sia stato commesso da persona sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione della misura."( par. 14.2.), ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 75 co. 2 del D. Igs. n. 159 del 2011, e, in via consequenziale e per le stesse ragioni, anche dell'art. 75, comma 1, cod. antimafia, nella parte in cui dette disposizioni di legge puniscono come delitto l'inosservanza delle prescrizioni di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi" da parte del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con o senza obbligo o divieto di soggiorno. 4.3. Tanto premesso, nel caso in esame, va fatta applicazione della regola stabilita dalle Sezioni Unite ‘Jazouli' di questa Corte, secondo cui nel giudizio di cassazione l'illegalità della pena conseguente a dichiarazione di incostituzionalità di norme riguardanti il trattamento sanzionatorio è rilevabile d'ufficio anche in caso di inammissibilità del ricorso, tranne che nel caso di ricorso tardivo (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Rv. 264207); principio affermato anche in relazione all'abolitio criminis con altra pronuncia secondo cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione, per qualunque causa verificatasi, non impedisce la possibilità di dichiarare la depenalizzazione del reato nel frattempo intervenuta, né di revocare le statuizioni civili e di annullare le sanzioni civili illegittimamente irrogate (Sez. 5, n. 8735 del 05/12/2017, Rv. 272511). L'applicazione dei richiamati principi al caso in esame comporta che l'inammissibilità del ricorso per cassazione - tranne che per tardività - non preclude la possibilità di dichiarare l'annullamento della sentenza impugnata relativamente alla condanna per il reato di cui all'art. 75 codice antimafia a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata con la sentenza n. 25 del 2019 del giudice delle leggi. Ne consegue, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere, sul punto, annullata senza rinvio e la frazione di pena irrogata a CA LA in relazione al predetto delitto di cui all'art. 75, pari a mesi 2 di reclusione, deve essere eliminata;
conseguentemente, la pena finale irrogata al predetto va ridotta in mesi due di reclusione. Dalla sentenza di primo grado - che pure non riporta il procedimento di calcolo della pena - emerge, tuttavia, che, per il comune delitto di cui all'art. 610 cod. pen., RO LA, è stato condannato alla pena di mesi due di reclusione;
cosicchè, traslando tale valutazione anche con riguardo alla posizione di CA RO, deve desumersene che a questi sia stata inflitta, in aumento, sulla predetta pena base di mesi due di 5 reclusione per il più grave delitto di cui all'art. 610 cod. pen., l'ulteriore pena di mesi due di reclusione per il reato contravvenzionale di violazione agli obblighi della sorveglianza special. Pena che, per quanto detto, deve essere eliminata. 5. Alla declaratoria di inammissibilità della impugnazione di CA RO consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti di LA CA limitatamente al reato di cui all'art.75 d.lgs. N. 159/2011 perchè il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena di mesi 2 di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di LA CA. Dichiara inammissibile il ricorso di LA RO e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2022 Il Consigliere estensore