Sentenza 28 novembre 2007
Massime • 1
In tema di reati concernenti le armi, l'alterazione del numero dei colpi contenuti nel caricatore incide sulla potenzialità offensiva dell'arma e, pertanto, costituisce alterazione dell'arma punibile ai sensi dell'art. 3 della legge 18 aprile 1975 n. 110.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/11/2007, n. 47465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47465 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 28/11/2007
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CULOT Dario - Consigliere - N. 1483
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 024261/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MA GI, N. IL 26/07/1953;
avverso SENTENZA del 05/04/2007 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. URBAN GIANCARLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dott. ESPOSITO V., che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 5 aprile 2007 la Corte d' Appello di Bologna in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava MA AN colpevole del reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 3 per aver alterato le caratteristiche meccaniche di una carabina asportando il riduttore che impediva l'introduzione di più di tre cartucce, aumentando la potenzialità offensiva dell'arma sino a contenere 9 colpi e lo condannava alla pena di mesi 8 di reclusione ed Euro 300,00 di multa.
Propone ricorso l'imputato a mezzo difensore rilevando la violazione di legge in quanto nella specie la stessa casa produttrice dell'arma metteva in commercio il caricatore a 9 colpi anziché a 3 colpi, come previsto nel catalogo nazionale. Si deve peraltro osservare che in commercio sono reperibili armi con canna rigata (come quella in questione) con più colpi a ripetizione, mentre soltanto per le armi a canna liscia, impiegate per colpi a pallini e non a palla unica, è previsto un limite per il colpi che possono essere sparati. Con il secondo motivo si rileva la mancanza e illogicità della motivazione, in quanto non viene spiegato in cosa sarebbe consistita l'alterazione dell'arma, poiché in concreto venne semplicemente impiegato un caricatore di maggiore capacità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La giurisprudenza di questa Corte ha affermato il principio che "In tema di reati concernenti le armi, l'alterazione del numero dei colpi contenuti nel caricatore incide sulla potenzialità offensiva dell'arma e quindi costituisce alterazione dell'arma punibile ai sensi della L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 3 (Cass. Sez. 1^, 15 maggio 1997 ric. Pagella, RV 207936). Il reato è peraltro prescritto, essendo stato accertato in data 30 ottobre 1999 e non risultano sospensioni del termine ai sensi dell'art. 159 c.p.. Nè può essere pronunziata assoluzione nel merito, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2, attesa la giurisprudenza sopra citata.
La sentenza impugnata deve essere quindi annullata senza rinvio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2007