Sentenza 3 febbraio 2003
Massime • 1
Non può essere legittimamente invocata dinanzi alla corte di appello di Milano la sospensione dei termini prevista dal decreto legge 27 ottobre 1997, n. 364, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dal sisma nelle regioni Marche ed Umbria, stante i limiti territoriali di applicabilità del suddetto decreto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/02/2003, n. 17905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17905 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2003 |
Testo completo
composta dagli III.mi Signori
Dott. RE ACQUARONE Presidente
1. Dott. Giovanni DE ROBERTO Consigliere
2. Dott. Felice Saverio MANNINO Consigliere
3. Dott. Ilario Salvatore MARTELLA Consigliere
4. Dott. Vincenzo ROTUNDO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI ER, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza, in data 14.10.02, della Corte di Appello di Milano;
letti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Ilario Salvatore MARTELLA;
udito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen., dott. Francesco Mauro IACOVIELLO, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio quanto al capo B) ed eliminazione della relativa pena. Rigetta nel resto.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 3.12.1997, il Pretore di Sondrio, sezione distaccata di Morbegno, dichiarava TI ER responsabile dei seguenti reati:
b) del reato di cui all'art. 195 co. 2 del D.P.R. 29.3.1973, n. 156 perché installava e/o utilizzava un impianto radioelettrico senza aver ottenuto la prescritta concessione da parte del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni: in particolare si trattava di due ricetrasmittenti marca AR 280 matr. 38021 e 38020 costituenti impianto di radiocollegamento predisposto per la trasmissione con frequenza al di fuori dei 27 Mhz per la cui frequenza esiste il limite di trasmissione sino ad un massimo di 5 Watt;
d) del reato di cui all'art. 337 c.p. perché, al fine di opporsi agli agenti di Polizia Provinciale del Settore Vigilanza della provincia di Sondrio, AR IV, NC NT e AF RE, mentre compivano un atto del loro servizio (il controllo di quanto abbattuto dallo TI e dei mezzi usati per la caccia), usava violenza ai suddetti agenti, salendo sull'autovettura "Opel" tg. TI/167387 (CH), chiudendosi all'interno e partendo con l'auto, così, andando ad urtare con il cofano gli agenti con conseguente trasporto sul cofano per alcuni metri del AR e dello AF con caduta in terra del NC;
e) del reato di cui all'art. 650 c.p., perché non osservava il provvedimento legalmente dato dagli agenti di Polizia Prov.le del settore Vigilanza della provincia di Sondrio AR IV e NC NT, di esibire i documenti venatori e la selvaggina abbattuta. Fatti commessi in Tartano, il 9.9.1995.
Per l'effetto, riconosciute le attenuanti generiche, lo TI veniva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi sei di reclusione.
2. Interposto gravame dall'imputato, la Corte di appello di Milano, con sentenza in data 30.5.2002, in parziale riforma della decisione impugnata, dichiarava non doversi procedere nei confronti dello TI in ordine alla contravvenzione ascrittagli, talché, eliminata la relativa pena, la restante veniva determinata in mesi cinque e giorni venti di reclusione.
concluso 3. Con il proposto ricorso per cassazione, lo TI, a mezzo del suo difensore, avv. Gianni ZAGANELLI, denuncia:
- violazione e falsa applicazione della legge, in relazione all'art.529 c.p.p.. Manifesta illogicità della motivazione.
Si censura la Corte territoriale per non aver tenuto conto che la difesa dello TI, all'udienza del 30.5.2002, aveva concluso evidenziando la prescrizione sia per la contravvenzione del capo e) che per quella di cui al capo b).
La doglianza è che la Corte ha omesso di dichiarare nel dispositivo della sentenza, non doversi procedere anche per la contravvenzione di cui al capo b), con conseguente riduzione di pena: e ciò in difformità di quanto esposto in motivazione a pag. 9 e 10 della sentenza impugnata.
Si conclude che, mentre non è stata pronunciata sentenza ex art. 529 c.p.p. in ordine a detta contravvenzione, neppure è stato eliminato l'aumento di pena pari a giorni venti dovuto per l'effetto del riconosciuto vincolo della continuazione in riferimento a tale reato;
- violazione e falsa applicazione della legge in relazione all'art.486 c.p.p. Violazione e lesione del diritto di difesa.
Si eccepisce che non è stata data possibilità al difensore dell'imputato di partecipare all'udienza e, pertanto, di svolgere un'adeguata attività difensiva, e ciò in quanto sia il giudice di prime cure, che la Corte di appello di Milano, hanno interpretato in maniera errata il decreto-legge 27.9.1997 che prevedeva la possibilità di chiedere la sospensione delle attività, non solo dinanzi ai tribunali umbri, ma innanzi a quelli di tutta Italia, dato che tale decreto era riferito alle popolazioni colpite dal terremoto, verificatosi in quell'anno in Umbria.
Ciò stante, la richiesta di rinvio era fondata su di un'assoluta e totale impossibilità a comparire innanzi al Pretore di Morbegno;
- violazione dell'art. 606, lett. b) c.p.p., in relazione all'art.530 c.p.p.. Si contesta che, sulla base degli atti processuali, risulta chiaramente che lo TI non ha commesso il reato contestatogli, non essendo emersa alcuna prova a suo carico. Egli non ha posto in essere alcuna violenza, mentre i guardacaccia intendevano impedirgli di salire sulla sua autovettura. Il suo comportamento non è stato altro che un tentativo di fuga, ma non certo una violenza esercitata sui guardacaccia per impedire il compimento di un atto del loro ufficio.
Sono stati, invece, costoro ad usare una forza talmente violenta e sproporzionata per bloccare lo TI che;
come si è detto, cercava di scappare per paura. Consegue da ciò che gli atti compiuti dalle. guardie venatorie sono arbitrari, talché potrebbe a beneficio del ricorrente applicarsi la scriminante di cui all'art. 4 d. l.vo l.t. 14.9.1944 n. 228.
4. Il ricorso va accolto limitatamente alla doglianza concernente l'omessa declaratoria nel dispositivo della sentenza impugnata della improcedibilità, per intervenuta estinzione per prescrizione, del reato contravvenzionale (commesso il 9.9.1995) di cui al capo b), con conseguente riduzione della pena di giorni 20 di reclusione (sanzione applicata a titolo di continuazione).
Le altre doglianze sono da ritenere infondate ai limiti dell'ammissibilità.
Con specifico riferimento a quanto eccepito dal difensore per non essergli stata data possibilità di svolgere un'adeguata attività difensiva avendo la Corte di Appello di Milano disapplicato il D.L. 27.9.1997 n. 364 (concernente interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria), tale eccezione è stata correttamente disattesa dal giudice a quo sul rilievo che il richiamato D.L. avrebbe legittimato l'istante eventualmente a invocare la pretesa "sospensione dei termini" davanti al Tribunale di Perugia e non davanti alla Corte di Milano. Per quanto attiene all'ulteriore assunto, secondo cui lo TI immotivatamente è stato condannato per il reato di resistenza "non essendo emersa alcuna prova a suo carico" , tale pretesa difensiva appare inequivocamente disattesa dalle acquisite risultanze probatorie. In punto di fatto è emerso che lo TI veniva fermato dai guardacaccia, munito di radio-elettriche ricetrasmittenti accese, indossante una cartucciera. All'invito rivoltogli, rifiutava di mostrare il contenuto dello zaino e di esibire i documenti;
quindi saliva sull'auto, accendeva il motore ed avviava l'autovettura, spingendo per qualche metro le tre guardie venatorie, in particolare facendo cadere la guardia NC e trasportando gli altri due sul cofano del veicolo. La dinamica dei fatti è stata confermata in totale sintonia dagli agenti (pubblici ufficiali) presenti ai fatti.
Ineccepibile è da ritenere, pertanto, sul piano logico-giuridico, il convincimento espresso dai giudici del merito in ordine al reato di resistenza ascritto all'imputato che era stato colto ad esercitare attività venatoria non consentita.
Da quanto sopra consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla contravvenzione di cui alla lettera b) con la eliminazione della relativa pena di giorni venti di reclusione, pena che, pertanto, viene rideterminata in mesi cinque di reclusione. Va disposto, nel resto, il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla contravvenzione di cui alla lettera b) ed elimina la relativa pena di venti gg. di reclusione, rideterminando la pena in mesi cinque di reclusione. Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 15 APRILE 2003.