Sentenza 8 novembre 2006
Massime • 1
L'avviso all'indagato di chiusura delle indagini ai sensi dell'art. 415 bis cod.proc.pen. non è compatibile con la struttura del procedimento per decreto, sia perché questo si caratterizza per un contraddittorio posticipato all'opposizione e per una conoscenza completa del fascicolo del pubblico ministero, sia perché il decreto penale di condanna contiene tutti gli elementi utili ad orientare la difesa ed è accompagnato da un congruo termine che consente la presa visione del fascicolo e l'estrazione di copie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/11/2006, n. 41292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41292 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 08/11/2006
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 1733
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 6800/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di PR AN, nata a [...] il 12 febbraio del 1947;
avverso la sentenza del tribunale di Bari, in composizione monocratica, del 21 aprile del 2004;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il P.M. nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MELONI Vittorio, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata.
Osserva quanto segue:
IN FATTO
Con sentenza del 21 aprile del 2004, il tribunale di Bari condannava PR AN alla pena di Euro 1.652,00 di ammenda, quale responsabile dei reati di cui all'art. 650 c.p.; L. n. 963 del 1965, art. 15, lettera c) e art. 24, comma 1, per l'inottemperanza dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale, che aveva vietato il prelievo e l'utilizzo di acqua marina per il trattamento del pesce, e per avere detenuto per la vendita, all'interno della propria pescheria denominata "Pame s.r.l." con sede in Bari, kg 4 di triglie sotto misura. Fatti accertati in Bari San Girolamo il 30 luglio del 2002.
Avverso la decisione l'imputata ha proposto "appello" convertito in ricorso dalla corte territoriale deducendo:
la nullità dell'intero giudizio per l'omessa notificazione del decreto di citazione a giudizio e dell'avviso di cui all'articolo 415 bis c.p.p.;
L'insussistenza dei reati contestati sotto diversi profili: a) perché gli agenti operanti avevano sequestrato le triglie definendole sotto misura, ma non avevano indicato quella minima;
perché essa, quale amministratrice delegata della società che si occupa della gestione dell'azienda, doveva considerarsi estranea al fatto.
IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi. La prevenuta è stata tratta a giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna.
Con riferimento al primo motivo, si rileva che il decreto di citazione a giudizio come risulta dalla sentenza impugnata e dall'esame degli atti, che la corte può consultare essendo stata eccepita una nullità processuale, è stato ritualmente notificato a norma dell'articolo 456 c.p.p. a mani del figlio. Per quanto concerne l'avviso di cui all'articolo 415 bis c.p.p. si osserva che esso è incompatibile con la struttura del procedimento per decreto, sia perché tale procedimento si connota per la presenza di un contraddittorio posticipato all'opposizione e per una conoscenza completa del fascicolo del pubblico ministero che esclude un'opposizione "al buio"; sia perché il decreto penale di condanna contiene gli elementi necessari per orientare la difesa ed è accompagnato da un congruo termine che consente la presa visione del fascicolo e l'estrazione di copie.
La seconda doglianza, a prescindere dalla sua genericità, risente chiaramente del tipo d'impugnazione proposta dalla PR (appello), ancorché considerata ricorso. Attiene infatti a valutazioni di merito sulla natura del novellarne e sulla qualificazione della prevenuta, che peraltro non risultano dedotte davanti al tribunale, ma prospettate per la prima volta dinanzi a questa corte che non ha accesso agli atti del processo se non viene dedotta una nullità processuale. Si tratta quindi di un motivo inammissibile. In ogni caso si deve rilevare: a) che le dimensioni del novellarne di ogni singola specie ittica risultano dal Regolamento approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modificazioni e più precisamente dall'art. 86 e segg.; b) che al momento del sequestro, effettuato alla presenza della prevenuta, non è stata contestata la qualifica di novellarne attribuita dagli agenti al prodotto sequestrato e che la ricorrente quale amministratrice delegata della società che gestiva la pescheria era il soggetto direttamente responsabile della conformità alla legge della merce detenuta per la vendita dalla società da lei amministrata;
c) che anche il commerciante, in linea di principio, è destinatario del divieto, posto dalla L. n. 963 del 1965, art. 15, comma 1, lett. c), vieta di "detenere" novellarne, senza la preventiva autorizzazione del Ministero della Marina Mercantile;
d) che nessuna questione è stata prospettata in merito alla percentuale di tolleranza del novellame, la quale percentuale (10%), peraltro, ai sensi del reg. esec. della L. n. 963 del 1965, art. 91 (D.P.R. n. 1639 del 1968), come sostituito dal D.M. 21 aprile 1983, art. 1 del Ministro per la Marina Mercantile e modificato dal D.M. Ambiente 21 luglio del 1998, va calcolata su ogni confezione del prodotto venduto e non sull'intero pescato (Cass sez. 3^, n. 8428 del 2004; n. 7820 del 2006). Dall'inammissibilità del ricorso discende l'obbligo di pagare le spese processuali e di versare una somma, che stimasi equo determinare in Euro 1.000,00, in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità secondo l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p. DICHIARA inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 8 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2006