Sentenza 11 dicembre 2007
Massime • 2
In tema di inquinamento atmosferico, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è necessaria non solo nel caso di un impianto fisso, ma anche nel caso di un impianto mobile, in quanto l'oggetto dell'autorizzazione è costituito dall'impianto produttivo nella sua struttura globale e non dalle singole macchine utilizzate per l'espletamento dell'attività produttiva. (Fattispecie nella quale l'imputato, titolare di ditta esercente attività di saldatura, utilizzava una macchina saldatrice mobile).
In tema di inquinamento atmosferico, sussiste continuità normativa tra la fattispecie criminosa di cui all'abrogato art. 25 d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e la nuova fattispecie prevista dall'art. 279, comma primo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (omessa presentazione della domanda di autorizzazione, nel termine prescritto, per l'esercizio di un impianto esistente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/12/2007, n. 4536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4536 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2007 |
Testo completo
45 36 /08 36
RE PUBBLICA ITALIANA
Udienza pubblica IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
del 11/12/07
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.: SENTENZA
N. 3047 Dott. Ernesto Lupo Presidente
REGISTRO GENERALE 1. Dott. Aldo Grassi Consigliere
2. Dott. Mario Gentile Consigliere N. 24512/07
3. Dott Giovanni Amoroso Consigliere
4. Dott Laurenza Nuzzo Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da of AM AD, nata il [...]
Avverso la Sentenza
Tribunale di Sondrio, sezione distaccata di Morbegno, emessa il 04/04/07
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Mario Gentile
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Francesco Salzano
che ha concluso per Rigetto del ricorso
Udito, per la parte civile, l'Avv. //
1
AM AD.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Sondrio, sezione distaccata di Morbegno, con sentenza emessa il
04/04/07, dichiarava AM AD colpevole del reato di cui agli artt. 12, 25
D.P.R. 203/88 e la condannava alla pena di € 150,00 di ammenda;
pena sospesa.
L'interessata proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell'art. 606,
lett. b) ed e) cpp.
In particolare la ricorrente esponeva:
1. che la disciplina di cui al D.P.R. 203/88 e al D.P.R. 25/07/1991 era stata abrogata dall'art. 280 comma 1° lett. a) e h) D.L.vo 152/06, con conseguente necessità di declaratoria di assoluzione dell'imputata del reato perchè il fatto non era previsto dalla legge come reato;
2. che, comunque, non ricorrevano gli elementi costitutivi della contravvenzione di cui agli artt. 12, 25 D.P.R. 203/88 (ora art. 279 D.L.vo 152/06) perchè non si era of in presenza di uno stabilimento o altro impianto fisso che serviva per uso industriale;
bensì soltanto di una macchina saldatrice a rotelle Decamig serie 5000
a rotelle, che era una attrezzatura mobile;
3. che, comunque, la predetta saldatrice non determinava inquinamento atmosferico;
4. che mancava l'elemento soggettivo della contravvenzione de qua;
5. che andava applicato l'indulto con revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Tanto dedotto, la ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
2 Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del'11/12/07, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Il Tribunale di Sondrio, mediante un procedimento argomentativo privo di errori di diritto e vizi logici, ha congruamente motivato in ordine a tutti i punti determinanti della decisione.
In particolare il giudice di merito ha accertato che AM AD, quale rappresentante legale della Ditta AM AS nelle condizioni di tempo e di T
luogo come individuate in atti aveva attivato l'uso di un impianto fisso con emissione in atmosfera senza aver presentata la domanda di autorizzazione nei termini prescritti. of Ricorrevano, pertanto nella fattispecie gli elementi costitutivi della contravvenzione di cui agli artt. 12 e 25 D.P.R. 203/88, ora prevista dall'art. 279, 1° comma, D.L.vo
155/06.
Per contro le censure dedotte nel ricorso sono infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dal giudice di merito. Sono, altresì, errate in diritto.
In primo luogo va disatteso l'assunto difensivo secondo cui la contravvenzione di cui agli artt. 12 e 25 D.P.R. 203/88 non è più prevista dalla legge come reato, a seguito dell'abrogazione del citato D.P.R. 203/88, ex art. 280 lett. a) D.L.vo 152/06.
Invero sussiste continuità normativa fra la fattispecie criminosa di cui all'art. 25
D.P.R. 203/88 e la contravvenzione ex art. 279, 1° comma, D.L.vo 152/06; per cui
3 trattasi non di "abolitio criminis", ma di successione di leggi nel tempo, con applicazione dei principi di cui all'art. 2, comma 4°, cp (testo attuale).
Parimenti va disatteso l'ulteriore assunto secondo cui non sussiste, nella vicenda in esame, l'ipotesi di impianto fisso con emissione in atmosfera.
Invero, l'impianto della Ditta AM AS esercitava attività di saldatura delle tralicciature per armature, con produzione di emissioni in atmosfera. La circostanza che fosse utilizzata una macchina saldatrice mobile, non eliminava la connessione funzionale e continuativa della citata macchina all'attività produttiva dell'impianto relativo all'impresa gestita dall'AM. All'uopo va precisato che l'oggetto dell'autorizzazione di cui all'art. 279 D.L.vo 152/06 è costituito dall'impianto produttivo nella sua struttura globale, non delle singole macchine utilizzate per l'espletamento dell'attività produttiva. Necessitava, pertanto, l'autorizzazione di cui all'art. 25 D.P.R. 203/88, ora art. 279, 1° comma, D.L.vo 152/06.
Ricorre, altresì, l'elemento soggettivo della contravvenzione de qua, poichè
AM AD era pienamente consapevole del fatto: a) che l'impianto della sua struttura produttiva determinava emissioni in atmosfere;
b) che non aver provveduto a presentare la prescritta domanda di autorizzazione.
La richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena è generica - perchè
priva della specifica indicazione delle ragioni di diritto e di fatto da porre a sostegno della censura medesima con conseguente inammissibilità della censura medesima ex artt. 591, lett. c), 581, lett. c) cpp.
La disciplina dell'indulto di cui alla L. 241/06 va demandata al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 672 cpp;
stante la necessità di addivenire prima all'eventuale cumulo di pene, ai sensi dell'art. 174, 2° comma, cp.
4 Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da AM AD con condanna della
од stessa al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte,
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 11/12/2007
Il Presidente
( dott. E. Lupo)
Елий про L'Estensore
( dott. M. Gentile )
Maris Gentile
29 GEN. 2008
IL CANCELEDE O
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