Cass. pen., sez. III, sentenza 02/03/2004, n. 20661
CASS
Sentenza 2 marzo 2004

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Il reato di lottizzazione abusiva è ravvisabile non solo nel compimento di atti giuridici, come la suddivisione del terreno e l'alienazione dei lotti fabbricabili, ma anche nell'esplicazione di attività materiali, come la costruzione di edifici ovvero la realizzazione di opere di urbanizzazione, allorquando gli anzidetti atti ed attività risultano diretti ad utilizzare e pianificare il territorio a scopi edilizi, in mancanza di un piano di lottizzazione convenzionale e di altro strumento equipollente attuativo del piano regolatore generale. (Nel caso di specie è stata ritenuta attività materiale la modificazione di destinazione d'uso, senza concessione, delle unità immobiliari facenti parte di un "complesso alberghiero residenziale" e la vendita parcellizzata di alcune di esse).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 02/03/2004, n. 20661
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20661
Data del deposito : 2 marzo 2004

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