Sentenza 17 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/10/2003, n. 15592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15592 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'B' ESENTE DA BOLLI E DIRITTI SOGGETTA A REGISTRAZIONE REPUBBLICA ITALIANA MATERIA EQUA RIPARAZIONE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO на чене155 92 /03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE 1 Composta dagli Ill.mi R.G.N. 17719/02 Presidente DELLIDott. Mario 20705/02 - Consigliere - Dott. Vincenzo PROTO Cron.31752 Consigliere Dott. Gianfranco GILARDI - Rep. 4092 - Consigliere PICCININNI Dott. Carlo Ud. 19/05/2003 Rel. Consigliere Dott. Onofrio FITTIPALDI - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NO MASSIMILIANO, LZ ADELE, elettivamente 132, presso domiciliati in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI l'avvocato GIANCARLO BONANNI, che li rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
MINISTERO DI GIUSTIZIA;
intimato - e sul 2° ricorso n° 20705/02 proposto da: MINISTERO DI GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro 2003 tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI 1332 PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
F controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè
contro
LZ ADELE, NO MASSIMILIANO;
- intimati avverso il decreto della Corte d'Appello di ANCONA, depositato il 17/12/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/05/2003 dal Consigliere Dott. Onofrio FITTIPALDI;
udito per il ricorrente 1'Avvocato Mattei con delega che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il reistente l'Avvocato Palatiello che ha chiesto o rigetto del ricorso e rinuncia al ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso, dopo aver dato atto della rinuncia al ricorso incidentale, per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso presentato alla Corte di Appello di An- i signori LZ DE e NO AS cona, ano esponevano: a) di avere ciascuno di essi proposto, innanzi al tribunale di Bologna, in data 30 ottobre 1991, opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente 2 esecutivo loro notificato dalla cassa di Risparmio di Bologna, avente ad oggetto il pagamento di un importo di £ 80.253.780, asseritamente da loro dovute nella qualità di fideiussori della Finanziaria Generale e di avere chiesto, in quella sede, la revoca s.r.l la sospensione della provvisoria esecutività del e provvedimento monitorio, in quanto, a loro dire, i do- cumenti prodotti da controparte erano in realtà dei mo- duli firmati in bianco per cause estranee ai rapporti con la Finanziaria Generale s.r.l.; b) che le due cau- se di opposizione avevano proceduto separatamente fino all'udienza del 21 maggio 1996, quando era stata dispo- sta la riunione dei due procedimenti;
c) che dopo che alla prima udienza i procuratori delle parti non erano comparsi e che alla successiva udienza il nuovo difen- sore di essi opponenti aveva chiesto termine per depo- sitare le proprie deduzioni, nelle successive udienze essi attori in opposizione avevano chiesto l'ammissione di prove testimoniali e la produzione in giudizio degli originali delle fideiussioni, e il giudice istruttore aveva sempre concesso rinvii richiesti dalla contropar- te;
d) che con successiva ordinanza riservata il G.I aveva poi sospeso il giudizio, su istanza della banca, ritenendo la pregiudizialità di un procedimento penale intrapreso nei confronti di funzionari bancari per il reato di cui all'art. 486 c.p. e ciò nonostante il fatto che alla precedente udienza del 17 marzo 1994 fosse stato prodotto il decreto di acrhiviazione emes- so dal G.I.P.; e) che successivamente alla riunione dei due procedimenti e ad ulteriori rinvii, all'udienza del 30 aprile 1998 essi avevano sottoscritto querela di falso, e dopo la trasmissione degli atti al PM, vi era stato il 18 novembre 1998 accoglimento di un'ulteriore richiesta di rinvio formulata dalla banca per risponde- re ad interpello, nonché il 25 febbraio 1999 ammissione della consulenza grafologica con rinvio all'udienza del 1 luglio 1999, udienza non tenutasi in quanto il pro- а cesso era finito congelato ed era poi stato assegnato alla sezione stralcio;
f) che, fallito il tentativo di H conciliazione, il 18 maggio 2001, avvedutosi che verte- vasi in materia soggetta a riserva di collegialità, il GOA aveva rimesso la causa al Presidente del Tribunale ed il successivo giudice aveva rinviato al 23 maggio 2002 per la comparizione delle parti all'esito di una CTU ritenuta già espletata ma giammai effettuata. Sulla base di tali premesse i ricorrenti, dedotta la violazione dell'art. 6 della Convenzione Europea sui diritti dell'Uomo nella parte relativa alla durata ra- gionevole del processo, e sottolineata la natura non complessa della causa e l'atteggiamento meramente 4 passivo assunto a loro dire dall'autorità giudiziaria, chiedevano che, acquisite- ove ritenuto opportuno-gli atti ed i verbali di causa, ed accertata la violazione dell'art. 6 cit., il Ministero di Giustizia venisse condannato, a titolo di equa riparazione per il danno biologico e morale sofferto, al pagamento delle somme rispettive di $ 60.000.000 e di $ 40.000.000, ° di quelle ritenute di giustizia. La Corte di Appello rigettava il ricorso, osser- vando come, tenuto conto dei tre parametri fissati nel- la legge n. 89/2001 ( complessità del caso, condotta delle parti, comportamento delle autorità procedenti o di quelle che debbono contribuire alla definizione del procedimento), non potesse ritenersi che, nella fatti- specie, vi fosse stata violazione della durata ragione- vole del processo, posto che: 1) le cause poi riunite dovevano considerarsi caratterizzate da una certa com- plessità in quanto si trattava di valutare l'avvenuto ° meno - riempimento abusivo di un foglio firmato in bianco, ed in quanto non a caso gli stessi opponenti avevano solo a distanza di anni proposto querela di falso, quando cioè ogni altro strumento di accertamento era apparso a loro stessi inadeguato;
2) non possono addebitarsi all'autorità giudiziaria o all'apparato organizzativo dello Stato quei ritardi dovuti a richie- 5 ste di rinvio delle parti, intese quali espressione dei loro poteri dispositivi, od alla finalità di attuare compiutamente il contraddittorio su istanze ex adverso proposte;
e ciò anche quando il rinvio sia stato di du- rata media superiore a quella del termine ordinatorio di cui all'art. 81, comma 2 disp. Att. c.p.c., in quan- to anche in tal caso l'allungamento è pur sempre rife- ribile о alla parte che ha chiesto il rinvio, ° all'altra la quale non si è opposta ad un tal più lungo rinvio;
3) nella fattispecie, almeno nella prima fase, i rinvii fossero stati chiesti anche dagli opponenti e solo all'udienza del 16 novembre 1998, a fronte della richiesta di termine per rispondere all'interpello, fosse intervenuta opposizione del procuratore degli op- ponenti ( ma il rinvio non aveva poi inciso significa- tivamente, essendosi andati al 25 febbraio 1999; ed una tale valutazione andasse compiuta anche con riguardo al rinvio di ufficio disposto all'udienza del 11 febbraio 1998: rinvio fissato al 30 aprile 1998); 4) consistente si rivelasse solo il ritardo conseguente all'entrata in funzione delle sezioni stralcio ( la prima udienza di- nanzi al GOA risultava essere stata fissata al 19 no- vembre 2000), ma neppure apparisse realistico addebitare allo Stato un ritardo del tutto contingente legato strettamente ad una riforma organizzativa indirizzata proprio ad accelerare la durata dei processi;
5) quanto ÷ agli errori specifici addebitati dai ricorrenti al giu- dice Istruttore ed al G.O.A., ed indicati come concausa della eccessiva durata del processo, essi non potessero acquisire rilevanza specifica ed autonoma, in quanto soggetti a rimedi endoprocessuali, 6) quanto in ogni caso, più in particolare, all'erronea sospensione del processo, dal tenore stesso del ricorso per riassunzio- ne emergesse che solo con lo stesso fosse stata prodot- ta copia di uno dei decreti di archiviazione. Ricorrono per cassazione la LZ ed il NO sulla base di I motivo Resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato il Ministero di Giustizia, sulla base di I motivo, poi rinunciato all'odierna udienza del 19 maggio 2003. MOTIVI DELLA DECISIONE Va premessa la riunione, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., del ricorso principale e di quello incidentale Con un unico motivo i ricor- renti principali lamentano INSUFFICIENTE E MOTIVAZIONE della impugnata sentenza, CONTRADDITTORIA in ordine: a) alla ritenuta, supposta complessità del caso portato alla cognizione del Tribunale di Bologna;
b) alla valutazione del complessivo comportamento del giudice;
c) alla valutazione dell'incidenza del concre- to comportamento tenuto dalle parti nel corso del pro- cedimento in relazione al quale si predica l'avvenuto superamento della ragionevole durata del processo. Il motivo, si prospetta- intanto - come del tutto inammissibile nei suoi pro- fili di doglianza nei quali, al di là dell'apparente sua formulazione, esso non appare teso ad altro at- traverso la contrapposizione di una ricostruzione del tutto alternativa dei fatti - che a provocare un inammissibile- in questa sede - sindacato di puro me- rito sulle conclusioni tratte dalla Corte territoriale nel momento in cui, con percorso motivazionale immune da vizi logico- giuridici: a) ha ritenuto di ravvisa- nella fattispecie processuale sviluppatasi innanzi re, al Tribunale di Bologna, i caratteri della complessi- tà; b) ha ritenuto la concreta concorrente incidenza assunta, nel superamento del termine di giusta durata del processo, dal comportamento processuale concreta- mente tenuto dalle parti nel momento in cui avevano ri- chiesto rinvii o non si erano opposte alle richieste di rinvio della controparte ( del tutto inconfigurabili si rivelano, fra l'altro, i profili di supposta contraddi- zione i quali contrassegnerebbero reciprocamente le pa- gine 2 e 8 della impugnata sentenza, laddove, di contro 8 a quanto si assume dai ricorrenti, il passaggio conte- nuto a pag. 2 della sentenza in ordine al 17 marzo 1994 quale data di avvenuta produzione del decreto di ar- chiviazione del processo penale, lungi dal costituire l'espressione del pensiero proprio della Corte territo- riale ( espressione poi suppostamente smentita alla successiva pag. 8 ), rappresenta il mero riepilogo * espositivo delle deduzioni argomentative sviluppate, innanzi al Tribunale di Bologna, dagli attuali ricor- renti) IL motivo merita peraltro parziale accoglimento in ordine all'indubbio profilo di vizio motivazionale relativo ai punti della decisione 3 nei quali la Corte territoriale: a) ha ritenuto di sot- trarre ad ogni valutazione di incidenza e di rilevanza il ( pur da essa definito ) consistente ritardo conse- guente all'entrata in funzione delle sezioni stralcio;
sottrazione argomentata attraverso la considerazione secondo cui non apparirebbe realistico addebitare allo Stato un ritardo del tutto contingente legato ad una riforma organizzativa proprio volta a far fronte all'arretrato accumulatosi in materia civile, e dunque ad accelerare la durata dei processi;
b) ha qualificato come non apprezzabile autonomamente nell'economia della decisione la prospettata incongruità di appesantimenti 9 processuali indotti dall'erronea valutazione, dapprima della "riserva di collegialità", e quindi dello stadio effettivo in cui si trovava la CTU grafologica, ed allo scopo si è affidata all'argomento relativo alla sussi- stenza di rimedi endoprocessuali . Va da sé infatti la intima contraddittorietà degli argomenti in questio- ne, nel momento in cui, da un lato la Corte territoria- le dà atto della significativa incidenza (in termini quantitativi numerici) temporale rivestita dall'entrata in funzione delle "sezioni stralcio", e dall'altro non spiega adeguatamente perché mai, pur in un sistema qua- le quello di cui alla legge n. 69/81 in cui l' artico- lo 2 rende rilevante il comportamento e le inefficienze del "giudice", nella loro oggettività, indipendentemen- te da ogni profilo soggettivo di imputabilità di quelle condotte all'organo giurisdizionale procedente, il dif- ferimento conosciuto - in concreto - dal procedimento in ragione della concreta attivazione del sistema delle sezioni stralcio e della nuova figura del G.O.A. si renderebbe del tutto inapprezzabile, in ragione della finalità concretamente perseguita dalla legge in- troduttiva del sistema delle sezioni stralcio. Del pari inesplicabile si rivela il rilievo dell'osservazione secondo cui le "sviste" processuali sopra riportate ri- 10 sulterebbel neutralizzate dalla esistenza di rimedi en- $ doprocessuali Limitatamente a tali punti pertanto - della impugnato decreto il ricorso va accolto, e previa cassazione della impugnata pronuncia limitatamente ad un tale suo profilo, la causa va rinviata, anche per le spese della presente fase processuale, innanzi ad al- tro collegio della Corte di Appello di Ancona, il quale procederà ad un nuovo e motivato esame del profilo re- lativo alla fase del processo sveltesi innanzi al Tri- bunale di Bologna, apertasi in ragione del rinvio per l'entrata in funzione delle Sezioni stralcio;
con tutte le conseguenze del caso in ordine alla eventuale confi- gurabilità della violazione del diritto alla giusta du- rata del processo. Quanto invece al ricorso inci- rinuncia al motivo formulata in dentale, l'avvenuta udienza lo rende inammissibile.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Accoglie per quanto di ragione il ricorso principale. Cassa l'impugnata sentenza in ordine al profilo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Ancona in diversa composizio- ! ne. 11 Così deciso nella camera di consiglio della I se- zione civile della Suprema Corte di Cassazione il 19 maggio 2003. Il Presidente Il consigliere estensore (Onofrio Fittipaldi)f (Mario Delli Priscoli) Mario Belli rico CORTE SUPREMA DI CASUAZIONE Prima So ve Civile CANCELLIERE RE IA Depositato in Canceteria 77 0 -2003 l i AL CANCELLIERE CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la magisizione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 20.01.04 serin 4 an. 1385 versate € 129,11 al apposta in calce/alla copia autentica (art. 278 T.U. 115 del 30/5/2002) дой 12