Sentenza 17 marzo 1999
Massime • 1
In tema di cessione di crediti, il debitore ceduto può opporre al creditore cessionario tutte le eccezioni opponibili all'originario creditore cedente, compresa quella relativa alla clausola compromissoria, non comportando la cessione una modificazione oggettiva del rapporto che viene trasferito al cessionario con gli stessi elementi individuatori e perciò con la stessa causa e le eccezioni causali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/03/1999, n. 2394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2394 |
| Data del deposito : | 17 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Franco PONTORIERI - Consigliere -
Dott. Giuseppe BOSELLI - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Giovanna SCHERILLO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
BANCA NAPOLI S.p.A., filiale di AVERSA, in persona dei legali rappresentanti p.t. Di Stefano AT e RO IE elettivamente domiciliata in ROMA VIA PIETRO DELLA VALLE 2, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO PIRANI, che la difende unitamente agli avvocati ALBERTO PALMIERO, PALMIERO CARLO MARIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IMM VALPARADISO S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. Luigi Amore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA VESCOVIO 21, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO MANFEROCE, che la difende, giusta delega in atti;
- resistente -
avverso la sentenza n. 15990/97 del Tribunale di ROMA, depositata il 10/09/97;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 18/11/98 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO
lette le conclusioni dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Planerei Raffaele con le quali chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, voglia rigettare il ricorso, confermando la competenza del collegio arbitrale previsto dall'art.34 del contratto d'appalto stipulato il 25 ottobre 1994 tra il debitore ceduto IMMOBILIARE VALPARADISO S.r.l. ed il creditore cedente LA.VE.CO.s.r.l., clausola opponibile al creditore cessionario BANCO di NAPOLI S.p.A., con le pronunce seguenti per legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 20/5/96 la s.r.l. Immobiliare Valparadiso propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo nel suoi confronti emesso il 22/3/96 dal presidente del tribunale di Roma per il pagamento di L.
1.040.555.251 in favore del ricorrente Banco di Napoli s.p.a., in virtù di cessione di credito da parte dell'originario creditore LAVECO s.r.l, cessione accettata dalla Valparadiso. A sostegno dell'opposizione l'ingiunta eccepì preliminarmente l'incompetenza del tribunale di Roma, in quanto competente a conoscere di tutte le controversie nascenti dall'interpretazione e dall'esecuzione del contratto di appalto sottoscritto da essa opponente e dalla LAVECO, e dal quale discendeva il credito oggetto di causa, doveva essere il collegio arbitrale previsto dall'art.34 del contratto stesso. Con sentenza 19/6 - 10/9/97 pronunziata nella resistenza dell'opposto Banco di Napoli, il tribunale, in persona del giudice unico, dichiarò la propria incompetenza revocando, pertanto, il decreto ingiuntivo.
La decisione è stata impugnata dal Banco di Napoli che ha proposto ricorso per regolamento di competenza basato su un unico motivo.
L'immobiliare Valparadiso ha resistito al ricorso con una memoria.
Il procuratore generale presso questa corte ha chiesto il rigetto del ricorso, sul rilievo che la clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto era opponibile al creditore cessionario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo dedotto il ricorrente Banco di Napoli denuncia violazione di legge (artt. 1260, 1264 cod.civ, 9 e 808 cod.proc.civ.) e vizi di motivazione censurando l'impugnato provvedimento nella parte in cui ha ritenuto opponibile al cessionario (Banco di Napoli) la clausola compromissoria contenuta nel contratto d'appalto intercorso tra creditore cedente (società LAVECO) e debitore ceduto (società Valparadiso).
Dalla documentazione in atti risultava che si era trattato di cessione di credito e che tale credito, al momento della cessione, era "certo, incontestato, riconosciuto e accettato" dalla debitrice. Esso, quindi, costituiva un'entità giuridica distinta ed autonoma rispetto al contratto di appalto, con la conseguenza che non era opponibile al cessionario la clausola compromissoria contenuta nel contratto in questione.
Con la successiva memoria il ricorrente, sviluppando il tema dell'autonomia del credito ceduto rispetto al contratto di appalto, ha sostenuto che l'accettazione del debitore ceduto doveva essere configurata come riconoscimento di debito e, quindi, come fonte di obbligazione autonoma e distinta rispetto al negozio nel quale il debito riconosciuto trovava origine. Restava, perciò, confermata l'inopponibilità della clausola compromissoria contenuta nell'originario contratto,
La censura è infondata.
In tema di cessione di crediti questa corte ha più volte affermato che il debitore ceduto può opporre al creditore cessionario tutte le eccezioni opponibili all'originario creditore cedente, compresa quella relativa alla clausola compromissoria (v. Cass. 2161/64 nonché, da ultimo, 1499/95, incompletamente richiamata dalla sentenza impugnata).
Ed invero, nella cessione di credito il mutamento della titolarità del credito non comporta una modificazione oggettiva del rapporto. Ciò che caratterizza la cessione è, infatti, l'identità del credito, nel senso che nella cessione viene trasferito al cessionario lo stesso credito che aveva il cedente, con ali stessi elementi individuatori, perciò con la stessa causa ed eccezioni causali. Tal'è certamente l'eccezione fondata su una clausola negoziale derogatoria della competenza, in quanto trae origine dal regolamento negoziale, di cui costituisce parte integrante. Correttamente, quindi, la sentenza impugnata ha accolto l'eccezione di incompetenza opposta dal debitore ceduto al cessionario in forza della clausola compromissoria contenuta nel contratto d'appalto.
In ordine all'ulteriore questione introdotta - peraltro tardivamente - dal ricorrente con la memoria difensiva, è appena il caso di osservare che la possibilità di configurare l'accettazione del debitore ceduto come riconoscimento di debito e, quindi, come fonte autonoma di obbligazione verso il cessionario, è esclusa dal tenore della dichiarazione di accettazione, così come richiamata nell'atto di ricorso, contenente espresso riferimento alle clausole del contratto di appalto il cui rispetto restava "fermo" (v.pag 5 del ricorso).
Attesa la soccombenza, le spese, liquidate come segue, sono a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del collegio arbitrale a decidere sulla controversia. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in lire, 8.114.400 di cui lire 8.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 1998
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 1999