CASS
Sentenza 10 febbraio 2023
Sentenza 10 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/02/2023, n. 5761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5761 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RU TA nato il [...] avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TA SESSA;
uro il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY 1,~ • c)ie ha concluso chiedendo L ,m- udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 5761 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: SESSA TA Data Udienza: 19/12/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 24 febbraio 2022 dalla Corte di appello di Torino, che ha parzialmente riformato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città che aveva condannato GI IS per il possesso di una falsa carta di identità e patente (aggravato ex art. 61 n. 6 cod. pen.) apparentemente rilasciate dalla Lituania. La riforma in appello è consistita nel proscioglimento per prescrizione quanto alla detenzione della patente, con rideterminazione in mitius della pena. 2. Contro la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del proprio difensore, che denunzia omessa motivazione sulla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla circostanza aggravante. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile. Manifestamnete infondato è il motivo con cui si lamenta la mancata risposta da parte della Corte di Appello;
ed invero, nell'atto di appello il ricorrente si era limitato a chiedere genericamente il riconoscimento delle attenuanti generiche laddove esse erano state già concesse dal giudice di primo grado sia pure con giudizio di equivalenza;
la deduzione dei motivo in tali termini generici a fronte del già intervenuto riconoscimento, con motivazione congrua, non comportava evidententemente la necessità di una risposta;
sicchè tardiva è la lamentela avanzata solo nella presente sede in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in termini di prevalenza. 5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/12/2022,
udita la relazione svolta dal Consigliere TA SESSA;
uro il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY 1,~ • c)ie ha concluso chiedendo L ,m- udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 5761 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: SESSA TA Data Udienza: 19/12/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 24 febbraio 2022 dalla Corte di appello di Torino, che ha parzialmente riformato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città che aveva condannato GI IS per il possesso di una falsa carta di identità e patente (aggravato ex art. 61 n. 6 cod. pen.) apparentemente rilasciate dalla Lituania. La riforma in appello è consistita nel proscioglimento per prescrizione quanto alla detenzione della patente, con rideterminazione in mitius della pena. 2. Contro la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del proprio difensore, che denunzia omessa motivazione sulla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla circostanza aggravante. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile. Manifestamnete infondato è il motivo con cui si lamenta la mancata risposta da parte della Corte di Appello;
ed invero, nell'atto di appello il ricorrente si era limitato a chiedere genericamente il riconoscimento delle attenuanti generiche laddove esse erano state già concesse dal giudice di primo grado sia pure con giudizio di equivalenza;
la deduzione dei motivo in tali termini generici a fronte del già intervenuto riconoscimento, con motivazione congrua, non comportava evidententemente la necessità di una risposta;
sicchè tardiva è la lamentela avanzata solo nella presente sede in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in termini di prevalenza. 5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/12/2022,