Sentenza 29 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/2002, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
C IN NOM EL POPOLO ITALIANO 02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto ( Procura firma illegibile SEZIONE TERZA CIVILE del mandante;
contratto trattative-interpretazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 11022/99 Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA 15105/99 Consigliere Dott. Giovanni Silvio COCO Cron. 2770 ConsigliereSABATINI Dott. Francesco Rep. 304 MALZONE Rel. Consigliere Dott. Ennio Ud. 27/09/01 ConsigliereDott. Giovanni Battista PETTI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig.IL SOLE 24 ORE .
4.55.per Zirgi GEN: 2002- sul ricorso proposto da: il NEW CENTER SERVICE DITTA, in persona del legale IL CANCELLIERE rappresentante OS AN, elettivamente domiciliata in ROMA PZZA DI TREVI 86, presso lo studio dell'avvocato BARBANTINI FEDELI MARIA TERESA, che la difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
PALLADIO LEASING SPA;
- intimato e sul 2° ricorso n 15105/99 proposto da: DG724750 PALLADIO LEASING SPA, in persona del legale rappresente2001 1666 pro tempore dott. Luigi Bergozza, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE PINTURICCHIO 214, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO CAPORALE, che la difende unitamente all'avvocato RENATO BERTELLE, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè
contro
NEW CENTER SERVICE DITTA;
- intimato -
avversO la sentenza n. 690/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, sezione prima civile emessa il 5/3/1998, depositata il 21/04/98; RG.378/1995, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/01 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 3.1.1991 la ditta NE ER ER proponeva opposizione al decreto ingiuntivo di pagamento della somma di L, 34.000.000 emesso in data 10.12.90 dal presidente del Tribunale di Vicenza su istanza della IO leasing e relativo all'acquisto di macchinari di cui non era stato versato il corrispettivo. Lamentava l'opponente di non aver mai concluso il concluso il contratto di vendita, in quanto la sua proposta d'acquisto era superata da una controproposta della società di leasing, cui non aveva fatto seguito l'accettazione della proponente. La IO leasing spa, costituitasi in giudizio, sosteneva che il contratto s'era perfezionato e pertanto chiedeva il rigetto della proposta opposizione e in via riconvenzionale la condanna della controparte al pagamento della precisata somma. In sede conclusionale, eccepiva altresì l' invalidità della procura ad litem rilasciata dall'opponente mediante procura in calce all'atto ingiuntivo, in quanto non consentiva l'identificazione del sottoscrittore per illegibilità della firma. Il tribunale accoglieva l'eccezione preliminare e dichiarava la nullità della citazione in opposizione. Sull'appello proposto dalla NE ER ER la Corte d'Appello di Venezia, in riforma della sentenza appellata, riteneva la validità della procura ad litem rilasciata dall'opponente e giudicando nel merito rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo, ritenendo perfezionatosi l'accordo circa la compravendita dei macchinari. Per la cassazione della decisione ricorre la NE 3 ER ER esponendo due motivi. Resiste con controricorso la IO AS spa, chiedendo in via incidentale la cassazione della sen- tenza sul capo relativo al rigetto dell'eccezione d'invalidità della procura ad litem rilasciata dall'opponente. MOTIVI DELLA DECISIONE I due ricorsi possono essere trattati congiuntamen- te perché attengono alla medesima sentenza. Pregiudiziale è la questione della validità o meno della procura ad litem rilasciata dalla ditta indivi- duale NE ER ER in calce al decreto ingiuntivo opposto per proporre la relativa opposizione. Sostiene la resistente la nullità di detta procura perché la firma di sottoscrizione della titolare della ditta individuale non sarebbe pienamente leggibile e non sarebbe stata indicata nominativamente la persona del titolare, di tal che sarebbe in contrasto col di- sposto degli artt. 83 e 156 c.p.c. e la Corte di merito non avrebbe fornito adeguata motivazione in ordine alla ritenuta sua validità. La questione non aveva ragione di essere riproposta in sede di legittimità, perché come ha chiaramente spiegato la Corte di merito l'esame dell'atto in calce al quale la procura era stata apposta (decreto ingiun- 4 tivo) consentiva in maniera certa di individuare il no- minativo della persona che aveva rilasciata la procura e di constatarne la conformità della firma perché fatta per esteso nel suo nominativo OS con l'aggiunta del- la lettera L corrispondente all'iniziale di AN.. Giudizio altrettanto negativo deve essere espresso in ordine ai due motivi del ricorso principale, con cui si censura sotto il profilo della violazione di legge (artt. 1362 e segg. c.c.) e del difetto di motivazione, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., l'interpretazione fatta dalla Corte di merito circa la condizione cui era stato sottoposto il riacquisto dei macchinari da parte della NE ER ER. E' opportuno richiamare i termini della questione. La IO AS aveva acquistato dalla NE Cen- ter ER dei macchinari, da essa poi ceduti in lea- sing alla ditta Mary Confezioni di DI DA;
risoluto tale secondo contratto per inadempimento della conduttrice, la IO AS propose alla ditta fornitrice (NE ER ER) il riacquisto dei mede- simi macchinari per l'importo di L. 34 milioni. In data 27.7.90 la NE ER ER, facendo seguito agli ac- cordi telefonici, confermò via fax la propria disponi- bilità al riacquisto dei macchinari per l'indicato im- porto, con l'unica riserva del seguente tenore: "fermo 5 restando lo svincolo da parte Vs. di qualsiasi obbligo presente e futuro nei confronti della sig. DI Jo- landa". Sostiene la ricorrente che con tale espressione el- la aveva inteso sottoporre lo stipulando contratto alla condizione che la IO leasing liberasse la sig.ra DI DA da qualsiasi obbligo presente e futuro in ragione del contratto di leasing stipulato. La Corte di merito ha, invece, ritenuto che con ta- le espressione la NE ER ER intendeva essere liberata dalla IO AS da qualsiasi obbligo nei confronti della Sig.ra DI DA. Orbene, non v'è ragione di discostarsi dall'interpretazione che di tale clausola contrattuale ha dato la Corte di merito, che ha ampiamente esaminato i documenti contrattuali e motivatamente sceverato dal loro significato letterale e logico la conclusione ed i termini della "rivendita", e così con un corretto ap- prezzamento dei dati fattuali, che si sottrae al sinda- cato di legittimità. In ragione della decisione adottata le spese di questo grado di giudizio possono ritenersi compensate fra le parti.
P.Q.M.
Riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese. 6 Così deciso in Roma addì 27.9.2001. L CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Java Fiduccin thune Depositata in Cancelleria ILCANCELLIERE C1 Goggi, # 29.1.02 Gina Casoli IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si attesta la registrazione delle Entrate di Roma 2 il 11. 1. 2012 versate € 161.77 apposta in calce alla copia autentica serie 4 al n. 1984 (art. 278 T.U. n°115, del 30/5/2002) 109T 129,11 CEST 20,66 лия. 77 806T 120 161,77 7