Sentenza 10 giugno 2008
Massime • 1
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, nell'ipotesi di plurime imputazioni cumulativamente trattate nello stesso procedimento ma decise con provvedimenti distinti, il "dies a quo" per l'esercizio del diritto alla riparazione va fissato alla data in cui è divenuta irrevocabile l'ultima decisione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/06/2008, n. 26705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26705 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 10/06/2008
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - SENTENZA
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere - N. 1324
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 45609/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
difensore di DI AL, nato a [...] il [...], e dal Ministero dell'Economia e delle finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria;
avverso l'ordinanza pronunciata in data 11 ottobre 2006 dalla Corte di appello di Reggio Calabria;
udita la relazione del Consigliere dott. Renato BRICCHETTI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale dott. D'AMBROSIO Vito che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria accoglieva la domanda di AL DI, assegnando al medesimo, a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione subita dal 15 giugno 1994 al 4 agosto 1997 (1146 giorni), la somma di Euro 218.000,00.
1.1. Spiegava la Corte che, in relazione ai reati oggetto dell'intervento cautelare, erano sopravvenute le seguenti sentenze di assoluzione:
- associazione di tipo mafioso e associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capi 1 e 236): Tribunale di Milano 21 ottobre 1997;
- detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (capo 108): Corte di appello di Milano 12 luglio 1999;
associazione di tipo mafioso, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (capi 2 e 110): Tribunale di Palmi 19 maggio 2004, divenuta irrevocabile il 19 ottobre dello stesso anno.
1.2. Osservava, inoltre, il giudice della riparazione che la condotta dell'DI non aveva dato causa alla custodia cautelare in carcere subita.
Le diverse ipotesi accusatorie, che traevano origine dalle dichiarazioni di RO e GI AR e di MA AL erano, infatti, venute meno per l'assenza di concreti riscontri e per taluni contrasti esistenti tra le stesse.
1.3. Richiamandosi alla giurisprudenza di questa Corte in tema di quantificazione dell'indennizzo, la Corte lo determinava nella misura anzidetta, diminuendo il "massimo aritmetico" (circa 270.000,00 Euro) in considerazione del fatto che l'DI, gravato da precedenti penali, risultava sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.
1.4. Affermava, infine, la Corte che non potevano essere riconosciuti gli interessi legali dal giorno della domanda, esprimendo l'indennità soltanto un dovere di solidarietà verso la "vittima di un'indebita custodia cautelare".
L'onere di corrispondere detti interessi - concludeva la Corte - può sorgere soltanto dopo che l'Amministrazione, a seguito del passaggio in giudicato del provvedimento, richiesta del pagamento, non vi provveda.
2. Avverso l'anzidetta ordinanza, hanno proposto ricorso per cassazione il richiedente per mezzo del difensore ed il Ministero dell'Economia e delle finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria.
3. il difensore del richiedente ne chiede l'annullamento, affidando le proprie doglianze a due motivi.
3.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 314 c.p.p., e art. 643 c.p.p., comma 1, nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della ordinanza impugnata in relazione alla quantificazione dell'indennizzo.
Rileva:
- che lo stato di incensuratezza costituiva semmai una valida ragione per "aumentare" l'indennizzo calcolato sulla base del parametro aritmetico;
- che, per converso, l'ingiusta detenzione resta tale anche se riguarda un pregiudicato;
che, in ogni caso, i precedenti penali del richiedente erano "irrilevanti".
3.2. Con il secondo motivo lamenta la manifesta illogicità della motivazione della ordinanza impugnata in relazione al mancato riconoscimento degli interessi legali.
Osserva che gli interessi legali, quando sono richiesti, vanno riconosciuti, se richiesti, dal passaggio in giudicato del provvedimento attributivo dell'indennità.
L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio anche nella parte in cui "dispone che gli interessi decorrano non dal passaggio in giudicato della pronuncia ma dalla successiva notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione".
4. Il Ministero ricorrente chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, articolando quattro motivi.
4.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 315 c.p.p., rilevando che la Corte di appello era tenuta a dichiarare l'inammissibilità di parte della domanda.
Al momento della proposizione della stessa (18 gennaio 2005), il termine (due anni dal passaggio in giudicato della sentenza assolutoria) era, invero, ormai scaduto in relazione alle citate decisioni del Tribunale e della Corte di appello di Milano, risalenti rispettivamente agli anni 1997 e 1999.
4.2. Con il secondo motivo lamenta l'erronea applicazione dell'art.314 c.p.p., nonché la mancanza o la contraddittorietà della motivazione della ordinanza impugnata "in relazione alla ritenuta esistenza del presupposto del non aver concorso con dolo o colpa grave alla custodia cautelare subita".
Rileva:
- che l'assenza di detta causa impeditiva dell'affermazione del diritto alla riparazione, costituendo condizione dell'azione, va verificata dal giudice;
che la circostanza che DI fosse stato colpito dalla citata misura di prevenzione imponeva di ritenere che il predetto, per la propria condotta o per il proprio tenore di vita, fosse abitualmente dedito a traffici delittuosi o vivesse abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose o, comunque, fosse dedito alla commissione di reati posti a tutela dell'integrità fisica o morale dei minorenni, della sanità, della sicurezza o della tranquillità pubblica e che, in considerazione di ciò, e della sua pericolosità per la sicurezza pubblica, fosse stato legittimamente sottoposto a limitazioni della libertà personale;
che la Corte aveva, invece, disatteso le richieste istruttorie formulate sul punto, mentre avrebbe dovuto acquisire il provvedimento applicativo della citata misura di prevenzione, verificare quali condotte fossero state attribuite all'DI e valutare se si trattasse di condotte gravemente colpose ostative al riconoscimento del diritto alla riparazione;
- che, così facendo, il giudice della riparazione aveva, con motivazione soltanto apparente, ritenuto che DI non avesse dato o concorso a dare causa per dolo o colpa grave alla custodia cautelare subita.
4.3. Con il terzo motivo si duole dell'erronea applicazione dell'art.315 c.p.p., nonché della mancanza o della contraddittorietà della motivazione della ordinanza impugnata in relazione alla quantificazione dell'indennizzo.
Osserva:
- che il giudice doveva, comunque, anche a tal fine esaminare la condotta tenuta dal richiedente;
- che, invero, la colpa (non grave) "sinergica" va valutata ai fini di stabilire il quantum debeatur, in applicazione del principio generale di responsabilità, desumibile dagli artt. 1227 e 2056 c.c. alla stregua del quale non è indennizzabile il pregiudizio causato per colpa, seppur lieve, dallo stesso danneggiato;
- che la Corte aveva, invece, omesso ogni valutazione al riguardo.
4.4. Con l'ultimo motivo ribadisce l'erronea applicazione dell'art.315 c.p.p., nonché la mancanza o la contraddittorietà della motivazione della ordinanza impugnata in relazione alla quantificazione dell'indennizzo, affermando:
- che è contraddittorio applicare una minima riduzione del ed. "massimo aritmetico" dell'indennizzo a chi è stato sottoposto a misura di prevenzione antimafia;
- che la Corte non aveva, inoltre, motivato in relazione ad altra circostanza evidenziata nella memoria di costituzione (la mancata dichiarazione di redditi nell'anno precedente l'arresto);
- che l'inesistenza di un danno patrimoniale costituiva "altra causa di riduzione dell'indennizzo astrattamente riconoscibile in ordine alla cui esclusione la Corte non aveva fornito motivazione alcuna". MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il primo motivo del ricorso del Ministero è infondato. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (cfr., ex plurimis, Cass. 4^ 8 ottobre 1996, Goglia, RV 206619), nell'ipotesi di plurime imputazioni cumulativamente trattate nello stesso procedimento ma decise con provvedimenti distinti, il dies a quo per l'esercizio del diritto alla riparazione va fissato alla data in cui è divenuta irrevocabile l'ultima decisione.
E, nel caso in esame - come si è detto (v. supra 1.1) - le tre menzionate riguardavano reati oggetto di unico intervento cautelare. Il termine per la proposizione della domanda di riparazione decorreva, pertanto, dal passaggio in giudicato dell'ultima di esse (19 maggio 2004).
La domanda risulta, pertanto, essere stata tempestivamente presentata il 18 gennaio 2005.
6. È fondato, invece, il secondo motivo del ricorso del Ministero. A norma dell'art. 314 c.p.p., comma 1, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare.
La Corte di appello, tenuta a verificare la sussistenza delle condizioni cui la legge subordina il riconoscimento del diritto alla riparazione, deve accertare l'assenza di tale causa (cfr. Cass. 4^ 5 novembre 2002, Guadagno, RV 226004). A tal fine il giudice dell'equa riparazione ha il potere di apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori a sua disposizione ed il dovere di fornire adeguata e congrua motivazione del convincimento conseguito.
Nel caso in esame, invece, la Corte, da un lato, non ha valutato tutti gli elementi probatori che aveva a disposizione, dall'altro, si è limitata genericamente ad affermare che i giudici di merito avevano ritenuto che le diverse ipotesi accusatorie - che traevano origine dalle dichiarazioni di RO e GI AR e di AL MA - erano venute meno "per l'assenza di concreti riscontri e per taluni contrasti esistenti tra le stesse" (nell'ordinanza impugnata neppure si specifica quale fosse il contenuto di dette accuse).
E ciò benché il Ministero, nell'ambito del procedimento, avesse, con memoria depositata il 7 aprile 2006, dato risalto ai comportamenti (poi richiamati nel ricorso in esame) che riteneva avessero concorso all'adozione del provvedimento restrittivo ed al mantenimento della custodia cautelare in carcere.
7. L'accoglimento del motivo anzidetto rende superfluo l'esame del terzo e del quarto motivo del ricorso del Ministero.
8. Assorbito deve ritenersi anche il ricorso presentato nell'interesse di DI.
Quanto al secondo motivo è opportuno comunque ricordare che questa Corte (cfr., ex plurimis, Cass. 4^ 27 novembre 2007, Min. econ. in c. Verde, RV 238677; Cass. 4^ 26 gennaio 2006, Min. Econ. in c. Regine, RV 234028) ha già avuto modo di affermare che gli interessi al tasso legale sulla somma attribuita all'istante - non già moratori, bensì corrispettivi - vanno riconosciuti, se richiesti, dal passaggio in giudicato del provvedimento attributivo, atteso che solo da tale momento il credito - avente natura non risarcitoria - può ritenersi certo, liquido ed esigibile.
9. La decisione impugnata va, pertanto, annullata con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria, alla quale si rimette il regolamento delle spese tra le parti per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria cui demanda anche il regolamento delle spese tra le parti per il presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2008