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Sentenza 31 marzo 2026
Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/03/2026, n. 12220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12220 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da DE TI AE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/07/2025 del Tribunale di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere LA AS;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale IU Sassone che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 12220 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 13/02/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 25 luglio 2025 il Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto parzialmente l'istanza proposta da LE De VI per il riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con quattro sentenze di condanna per i delitti di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990 commessi tra il 2004 e il 2011, ritenendo uniti in continuazione il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 commesso il 17/11/2005 e quello di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, nonché altri reati commessi sino al dicembre 2005, per la loro vicinanza spazio-temporale e l'analogia delle modalità, ricalcolando la pena complessiva in anni diciotto e mesi quattro di reclusione. Ha escluso, invece, la continuazione, con questi reati e tra loro, dei delitti commessi il 06/10/2004 e il 16/12/2011, per la loro distanza spazio-temporale e la palese occasionalità delle condotte.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso LE De VI, per mezzo dei suoi difensori avv. Sergio Lino Morra e MO Vetrano, articolando un unico motivo, con il quale deduce la carenza e la manifesta illogicità della motivazione. La giurisprudenza di legittimità ritiene sussistente la continuazione tra il delitto associativo e i reati fine quando il reo si sia prefigurato la consumazione di questi ultimi sin dall'ingresso nell'associazione criminosa, e l'ordinanza impugnata ha del tutto omesso di valutare se i reati per i quali ha escluso l'applicabilità dell'istituto siano stati commessi quali reati-fine dell'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Quest'ultimo reato è stato ritenuto commesso dal ricorrente quale intraneo all'associazione criminale Giuliano, dapprima, e LA successivamente, con lo specifico ruolo di gestore di una piazza di spaccio nel quartiere Forcella di Napoli, e dalla lettura della motivazione della sentenza per il reato commesso il 06/10/2004 risulta che egli venne fermato dai Carabinieri in provincia di Messina, mentre trasportava un carico di cocaina, ma stava viaggiando da Napoli a Palermo e Trapani: risulta evidente, perciò, che il trasporto e lo spaccio in Sicilia di sostanza stupefacente costituivano una frazione della condotta associativa, riferibile all'intero arco temporale coperto dalle quattro sentenze. Anche il reato commesso il 16/11/2011 rientra in tale arco temporale, perché l'attività di cessione di droga compiuta dal ricorrente in quella occasione non era certamente occasionale, come confermato dagli acquirenti trovati in casa sua, i quali ammisero di rifornirsi da lui da tempo;
in quest'ultimo caso, peraltro, sussistono tutti gli altri indicatori dell'unicità di disegno criminoso, per cui la mera distanza temporale non è di per sé ostativa al riconoscimento della continuazione. 2 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato. L'ordinanza ha motivato l'esclusione della disciplina della continuazione per i due reati in questione in modo approfondito e logico, ed il vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione, dedotto dal ricorrente, appare del tutto insussistente.
2. Lo stesso ricorrente ricorda che, secondo il consolidato principio di questa Corte, «È ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio» (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Rv. 279430; Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Rv. 28369). 2.1. L'ordinanza impugnata si è conformata ad esso, escludendo la sussistenza di un unico disegno criminoso tra il reato accertato a TT in data 06/10/2004 e il delitto associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e gli altri reati fine ritenuti in continuazione con quest'ultimo. La sentenza di condanna per detto reato, secondo quanto riportato nell'ordinanza, ha ricostruito il fatto come il possesso di una modesta quantità di cocaina, tanto da giustificare la sua qualificazione come un'ipotesi di particolare tenuità, accertato in una località in provincia di Messina;
il giudice dell'esecuzione, perciò, ha ritenuto tale condotta estranea all'attività svolta dal ricorrente all'interno dell'associazione criminosa, per conto della quale egli gestiva una piazza di spaccio nel quartiere Forcella di Napoli. Tale valutazione appare logica, stante la forte diversità tra tali condotte, la distanza tra il luogo in cui il ricorrente operava per l'associazione criminosa e quello in cui è stato trovato in possesso della modesta quantità di droga, e la inconciliabilità del suo spostamento in Sicilia con l'attività a lui affidata dal clan criminoso. Non vi sono, infatti, logici elementi di collegamento tra la gestione di una piazza di spaccio nel territorio di Napoli e un viaggio in Sicilia portando con sé solo una modesta quantità di stupefacente: in particolare, non vi sono elementi per ipotizzare che tale viaggio rientrasse nell'attività che il ricorrente svolgeva per l'associazione, non essendo noto neppure se questa operasse anche in tale diversa Regione, e non vi sono, in ogni caso, elementi da cui dedurre che tale ulteriore condotta fosse stata programmata dal ricorrente sin dal momento iniziale della sua partecipazione al clan criminoso, e non si sia trattato, invece, di 3 una iniziativa occasionale ed estemporanea, la cui ideazione è sorta solo in un momento successivo. 2.2. Altrettanto logica è la valutazione della insussistenza di un unico disegno criminoso tra il reato accertato in data 16/12/2011 e il delitto associativo ovvero gli altri reati ritenuti uniti a quest'ultimo per continuazione: il fatto che la partecipazione all'associazione criminosa sia stata ritenuta, dai giudici di merito, cessata nel 2005, e comunque sicuramente non proseguita oltre la condanna di primo grado per detto reato, risalente al 28/10/2008, rende del tutto logica l'esclusione di un collegamento con quella condotta e con i vari episodi di spaccio accertati durante la sua consumazione. La distanza temporale è già significativa del subentro di un nuovo disegno criminoso, ma soprattutto le modalità della condotta, consistenti in un'attività di cessione a terzi commessa non attraverso una piazza di spaccio ma all'interno della propria abitazione, senza alcun collegamento con i precedenti o con altri clan criminosi, impongono, logicamente, di ritenere che l'attività pregressa fosse del tutto cessata, e che il ricorrente avesse ideato, al di fuori di ogni contesto associativo, una diversa attività con cui procurarsi un profitto, attività che non poteva avere programmato, neppure in linea generale, nel momento in cui era entrato a far parte del clan. Il ricorrente, peraltro, non ha allegato alcun elemento che consenta una diversa valutazione, essendosi limitato a valorizzare elementi neutri, quale l'identica tipologia della sostanza stupefacente detenuta o ceduta, ed omettendo di confrontarsi con la particolarità ed eccezionalità del fatto accertato in TT, e con la non riconducibilità del fatto accertato nel 2011 al delitto associativo, essendo questo cessato già molti anni prima.
4. Per le ragioni esposte il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LA AS IU CI 4
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale IU Sassone che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 12220 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 13/02/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 25 luglio 2025 il Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto parzialmente l'istanza proposta da LE De VI per il riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con quattro sentenze di condanna per i delitti di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990 commessi tra il 2004 e il 2011, ritenendo uniti in continuazione il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 commesso il 17/11/2005 e quello di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, nonché altri reati commessi sino al dicembre 2005, per la loro vicinanza spazio-temporale e l'analogia delle modalità, ricalcolando la pena complessiva in anni diciotto e mesi quattro di reclusione. Ha escluso, invece, la continuazione, con questi reati e tra loro, dei delitti commessi il 06/10/2004 e il 16/12/2011, per la loro distanza spazio-temporale e la palese occasionalità delle condotte.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso LE De VI, per mezzo dei suoi difensori avv. Sergio Lino Morra e MO Vetrano, articolando un unico motivo, con il quale deduce la carenza e la manifesta illogicità della motivazione. La giurisprudenza di legittimità ritiene sussistente la continuazione tra il delitto associativo e i reati fine quando il reo si sia prefigurato la consumazione di questi ultimi sin dall'ingresso nell'associazione criminosa, e l'ordinanza impugnata ha del tutto omesso di valutare se i reati per i quali ha escluso l'applicabilità dell'istituto siano stati commessi quali reati-fine dell'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Quest'ultimo reato è stato ritenuto commesso dal ricorrente quale intraneo all'associazione criminale Giuliano, dapprima, e LA successivamente, con lo specifico ruolo di gestore di una piazza di spaccio nel quartiere Forcella di Napoli, e dalla lettura della motivazione della sentenza per il reato commesso il 06/10/2004 risulta che egli venne fermato dai Carabinieri in provincia di Messina, mentre trasportava un carico di cocaina, ma stava viaggiando da Napoli a Palermo e Trapani: risulta evidente, perciò, che il trasporto e lo spaccio in Sicilia di sostanza stupefacente costituivano una frazione della condotta associativa, riferibile all'intero arco temporale coperto dalle quattro sentenze. Anche il reato commesso il 16/11/2011 rientra in tale arco temporale, perché l'attività di cessione di droga compiuta dal ricorrente in quella occasione non era certamente occasionale, come confermato dagli acquirenti trovati in casa sua, i quali ammisero di rifornirsi da lui da tempo;
in quest'ultimo caso, peraltro, sussistono tutti gli altri indicatori dell'unicità di disegno criminoso, per cui la mera distanza temporale non è di per sé ostativa al riconoscimento della continuazione. 2 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato. L'ordinanza ha motivato l'esclusione della disciplina della continuazione per i due reati in questione in modo approfondito e logico, ed il vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione, dedotto dal ricorrente, appare del tutto insussistente.
2. Lo stesso ricorrente ricorda che, secondo il consolidato principio di questa Corte, «È ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio» (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Rv. 279430; Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Rv. 28369). 2.1. L'ordinanza impugnata si è conformata ad esso, escludendo la sussistenza di un unico disegno criminoso tra il reato accertato a TT in data 06/10/2004 e il delitto associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e gli altri reati fine ritenuti in continuazione con quest'ultimo. La sentenza di condanna per detto reato, secondo quanto riportato nell'ordinanza, ha ricostruito il fatto come il possesso di una modesta quantità di cocaina, tanto da giustificare la sua qualificazione come un'ipotesi di particolare tenuità, accertato in una località in provincia di Messina;
il giudice dell'esecuzione, perciò, ha ritenuto tale condotta estranea all'attività svolta dal ricorrente all'interno dell'associazione criminosa, per conto della quale egli gestiva una piazza di spaccio nel quartiere Forcella di Napoli. Tale valutazione appare logica, stante la forte diversità tra tali condotte, la distanza tra il luogo in cui il ricorrente operava per l'associazione criminosa e quello in cui è stato trovato in possesso della modesta quantità di droga, e la inconciliabilità del suo spostamento in Sicilia con l'attività a lui affidata dal clan criminoso. Non vi sono, infatti, logici elementi di collegamento tra la gestione di una piazza di spaccio nel territorio di Napoli e un viaggio in Sicilia portando con sé solo una modesta quantità di stupefacente: in particolare, non vi sono elementi per ipotizzare che tale viaggio rientrasse nell'attività che il ricorrente svolgeva per l'associazione, non essendo noto neppure se questa operasse anche in tale diversa Regione, e non vi sono, in ogni caso, elementi da cui dedurre che tale ulteriore condotta fosse stata programmata dal ricorrente sin dal momento iniziale della sua partecipazione al clan criminoso, e non si sia trattato, invece, di 3 una iniziativa occasionale ed estemporanea, la cui ideazione è sorta solo in un momento successivo. 2.2. Altrettanto logica è la valutazione della insussistenza di un unico disegno criminoso tra il reato accertato in data 16/12/2011 e il delitto associativo ovvero gli altri reati ritenuti uniti a quest'ultimo per continuazione: il fatto che la partecipazione all'associazione criminosa sia stata ritenuta, dai giudici di merito, cessata nel 2005, e comunque sicuramente non proseguita oltre la condanna di primo grado per detto reato, risalente al 28/10/2008, rende del tutto logica l'esclusione di un collegamento con quella condotta e con i vari episodi di spaccio accertati durante la sua consumazione. La distanza temporale è già significativa del subentro di un nuovo disegno criminoso, ma soprattutto le modalità della condotta, consistenti in un'attività di cessione a terzi commessa non attraverso una piazza di spaccio ma all'interno della propria abitazione, senza alcun collegamento con i precedenti o con altri clan criminosi, impongono, logicamente, di ritenere che l'attività pregressa fosse del tutto cessata, e che il ricorrente avesse ideato, al di fuori di ogni contesto associativo, una diversa attività con cui procurarsi un profitto, attività che non poteva avere programmato, neppure in linea generale, nel momento in cui era entrato a far parte del clan. Il ricorrente, peraltro, non ha allegato alcun elemento che consenta una diversa valutazione, essendosi limitato a valorizzare elementi neutri, quale l'identica tipologia della sostanza stupefacente detenuta o ceduta, ed omettendo di confrontarsi con la particolarità ed eccezionalità del fatto accertato in TT, e con la non riconducibilità del fatto accertato nel 2011 al delitto associativo, essendo questo cessato già molti anni prima.
4. Per le ragioni esposte il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LA AS IU CI 4