Cass. pen., sez. I, sentenza 31/03/2026, n. 12220
CASS
Sentenza 31 marzo 2026

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  • Rigettato
    Carenza e manifesta illogicità della motivazione

    Il giudice di esecuzione ha motivato in modo approfondito e logico l'esclusione della continuazione, ritenendo i reati del 2004 e 2011 estranei all'attività associativa per diversità delle condotte, distanza spazio-temporale e occasionale natura delle stesse, non essendovi elementi per collegarli all'associazione criminosa o a un unico disegno criminoso programmato sin dall'inizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 31/03/2026, n. 12220
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12220
    Data del deposito : 31 marzo 2026

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