Sentenza 23 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/04/2001, n. 6001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6001 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO TAL6001.0 1 . EMA DIC SA IONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Rosario DE MUSIS R.G.N. 21917/98 Consigliere Cron. 12921 Dott. Vincenzo MILE Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Rep. Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Rel. Consigliere Ud. 25/01/01 Dott. Giuseppe CELLERINO - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TI LO, DU RI, ZZ SE, NI NC, FR IO, LL GL, TI LE, ER MA, TT FO, ER GI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA COSTANTINO MORIN 271 presso lo studio dell'avvocato GUTTEREZ NC, che li rappresenta e difende ET DO, giusta unitamente all'avvocato delega in atti;
ricorrenti contro 2001 POLESINE IMMOBILIARE SRL, già POLESINI BUS SPA, in 436 persona del legale rappresentante pro tempore, -1- elettivamente domiciliata in ROMA VIA ASIAGO 9, presso NI ER, che la lo studio dell'avvocato unitamente all'avvocato e difende rappresenta " TI IE RO, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè contro in COOPERATIVA TRASPORTI ROVIGO A R.L. IN LIQUIDAZIONE, persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FRANCESCO DE SANCTIS 15, presso lo studio dell'avvocato PELLEGRINI ANTONIO, che la rappresenta e difende unitamente all'Avvocato GIAN MARIO BALDUIN, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 278/98 del Tribunale di ROVIGO, depositata il 22/07/98 R.G.N. 208/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/01 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato GUTTEREZ;
udito l'Avvocato NI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Rovigo Contiero LL e gli altri lavoratori indicati in rubrica proponevano opposizione avverso la sentenza del Pretore di Rovigo con la quale era stata rigettata la domanda da loro proposta contro la Polesine Bus SPA in liquidazione, trasformata in Polesine Immobiliare SRL, per sentir dichiarare la "illegittimità del licenziamento loro intimato, con i provvedimenti conseguenti. Deducevano che il detto licenziamento era formalmente motivato dalla cessazione dell'attività da parte della società, cui erano state revocate le concessioni per il pubblico trasporto nella Provincia di Rovigo Contestualmente a detta cessazione, però, iniziava ad esercitare il medesimo servizio la società cooperativa CTR a r. 1 composta da ex dipendenti della Polesine Bus SPA, cooperativa che agiva adoperando gli stessi mezzi è medesime strutture, con conseguente configurabilità di un rapporto di interposizione fittizia, vietato dalla L. n. 1369 del 1960, oppure di un trasferimento di azienda tra due gestori, con la conseguenza che in ogni caso licenziamenti dovevano essere considerati illegittimi. De La cooperativa non aveva adempiuto agli accordi di riassunzione degli ex dipendenti;
fra cui i ricorrenti, e da ciò derivava un obbligo risarcitorio, Si costituivano in giudizio la Polesine Immobiliare e la CTR ar 1. e contrastavano la domanda ed il Tribunale con sentenza del 19/6 – 22/7/98 rigettava l'appello e confermava la senteriza impugnata. Polert e 1 Precisava il giudice del riesame che infondata era la tesi dell'intermediazione del lavoro per difetto del rapporto tritatero che la caratterizza, essendo nel caso di specie dueni soggetti coinvolti (lavoratori ricorrenti, cooperativa), mentre il presunto terzo soggetto (a cui favore sarebbero state effettuate le prestazioni) non esisteva più come impresa, dal momento che cessava l'attività nel momento in cui veniva posta in liquidazione, contestualmente all'inizio dell'attività della cooperativa. Infondata altresì era la tesi della violazione degli accordi per la riassunzione del personale, in quanto il primo, era stato stipulato il 15/3/93 tra organizzazioni sindacați, l'assessore regionale ai trasporti, il Sindaco di Rovigo ed il Presidente della Provincia di Rovigo, mentre il secondo del 26/6/93 era stato stipulato fra le medesime 00: SS il Comune e la Provincia di Rovigo, non erano parti di tali accordi i ricorrenti e la cooperativa CTR, con la conseguenza che nessuno dei soggetti in causa era legittimato a far valere diritti ed obblighi nascenti i da tali accordi. Peraltro gli accordi facevano riferimento all'assorbimento di soci lavoratori e quindi si era fuori di ogni ipotesi di reintegra, non essendo ravvisabile nella richiesta di assunzione presso la nuova impresa una domanda di associazione alla cooperativa. Non era ravvisabile infine un trasferimento di azienda ex art 2112 c.c., in quanto la cooperativa CTR aveva autonomamente organizzato i beni pervenutele e vario titoló (da vari soggetti: Polesine Bus per la locazione di autobus, officina, magazzino e arredi di ufficio;
⠀ immobili di proprietà della Provincia e del Comune di Rovigo) per la 2 costituzione di un soggetto di impresa. Contestualmente la Polesine Bus subiva la revoca della concessione amministrativa necessaria per l'espletamento del servizio e quindi veniva meno un elemento: essenziale ed unificante dell'azienda, con conseguente disgregazione della precedente organizzazione, che non poteva perciò essere trasferita alla nuova azienda l Con il rilascio di una autorizzazione provvisoria in favore della CTR, in attesa della costituzione di un nuovo soggetto, si era costituita la nuova organizzazione aziendale e nessun trasferimento c'era stato tra primo e secondo concessionario, cui fosse applicabile la disciplina di cui all'art. 2112 c.c.. Tutti i motivi di appello erano quindi infondati ed il ricorso doveva essere rigettato. Avverso questa pronuncia propongono ricorso per cassazione gli originari ricorrenti, fondato su un solo motivo. Resistono con controricorsi la Polesine Immobiliare e la CTR. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 c.c..> deducono i ricorrenti che, nel caso di specie non c'era stata una mera successione;
temporale di due soggetti in quanto il primo concessionario, volendo cessare l'attività perché posto in liquidazione, aveva affidato al secondo l'intera struttura aziendale al fine di continuare l'attività di trasporto;
i soci della società cedente, Provincia e Comune di Rovigo, avevano autorizzato la prosecuzione dell'attività in attesa della costituzione di in soggetto, la SITA Spa, che avrebbe a 3 assunto tutti i dipendenti "compresi i ricorrenti" ed al quale sarebbero state rilasciate le concessioni necessarie. Il trasferimento di azienda si era verificato, perché lo stesso era l'unico scopo'cui tendevano le parti, per garantire la prosecuzione provvisoria del servizio Errata e riduttiva era la ricostruzione in fatto e diritto operata dal Tribunale, perché da una parte si basava sulla affermazione non vera di una semplice successione temporale di provvedimenti di concessione e dall'altra ignorava la situazione di fatto della continuità dell'azienda come universalità di beni e di rapporti giuridici, assistita da un anomalo provvedimento amministrativo rivolto a garantire la continuità del servizio. Sussisteva quindi la violazione dell'art. 2112 c.e. e la sentenza doveva essere cassata. Il ricorso è infondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare i principi di diritto, secondo cui "non può essere configurato un trasferimento di azienda ai sensi e per gli effetti di cui all'art, 2112 c.c. allorché l'avvicendamento nella titolarità di questa concerna attività imprenditoriali il sui esercizio sia subordinato al rilascio di una concessione amministrativa In tal caso, infatti, detta attività, attesa la natura pubblicistica dei servizi che ne costituiscono oggetto, ripetono dalla concessione amministrativa la loro origine ed il loro titolo, senza collegamento di natura derivativa o causale fra le gestioni uscenti e quelle subentranti, con la conseguenza che, con lo scadere o la revoca della concessiorie, la precedente attività si esaurisce e viene meno, senza possibilità di ipotizzare un rapporto diverso da una successione meramente cronologica”, 4 Ed ancora "l'ipotesi di trasferimento di azienda, considerata dall'art. 2112 c.c., si verifica soltanto quanto, restando inalterata la struttura organica dell'azienda medesima o dell'autonomo ramo di essa, che non cessi di costituire un'entità organizzata e cioè un .... complesso di beni e rapporti unificati dalla volontà del titolare in vista dello scopo produttivo perseguito, muti soltanto la persona di quest'ultimo; non anche quando si tratti di alienazioni parziali di singoli o di più elementi di quel tutto organico, privi di siffatta autonomia funzionale” (Cass. N, 2887 del 10/3/92; in senso conforme Cass. n. 10828/94). Questi principi, pienamente condivisi dal Collegio, sono stati correttamente applicati dal Tribunale, che ha accertato la disintegrazione della precedente organizzazione aziendale e la costituzione di una nuova,mediante rilascio di un autorizzazione provvisoria e la acquisizione dei singoli cespiti da diversi soggetti, senza alcun rapporto diretto fra quelli che, secondo la ricostruzione dei ricorrenti, sarebbero stati il cedente ed il cessionario dell'azienda. La semplice prosecuzione del servizio di trasporto non basta a configurare una cessione di azienda, intesa come entità organizzata che prosegue la sua attività, con mutamento del solo titolare. Il ricorso è quindi infondato e va rigettato. Sussistono giusti motivi per la integrale compensazione delle spese.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e compensa le spese. Roma 25 gennaio 2001 II CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE алогано Roparis de llunis s I D IL CANCELLIERE , O Depositato in Cancelleria L 3 L 0 3 O 1 A 5 B S . I oggi, 23 APR 2001 S . T D A R N T A A , ' IL CANCELLIERE 3 T A L S 7 S L - E O E 8 P P D - S 1 I I M I 1 S N N A G E E D O S G E I A G T A D E N L E E O , S T O E T A I R L T R L I S I E D G D E O R ** *