Sentenza 8 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/03/2001, n. 3416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3416 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLI$34-16/0 1 ee 59704 OGGETTO A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I R IRPEF: accertamento;
A 8 T 6 _ . CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 8 coefficienti presuntivi E U N 9 1 N B . / I O 4 B I / R . Z 6 T L 2 A L . SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA R A R . T S P I B A G T E L A Amposta dai Magistrati: E 1 I R D 3 R I 1 A S E . D N T E R.G. N. 8038/98 S E A DELLI PRISCOLI Presidente T Dott. Mario I A M N E S E Dott. Enrico PAPA Cons. relatore Consigliere 7030 Dott. Eugenio AMARI Cron. Dott. Simonetta SOTGIU Consigliere Rep. Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere Ud. 15.12.2000 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 8038 R.G. 1998, proposto da MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro 'pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12;
- ricorrente -
contro
OM CI, rappresentato e difeso, con procura datata 11 giugno 1998, in calce al controricorso, dall'avv. Giovanni PASANISI, domicliatario in L'Aquila, ed elettivamente domiciliato per legge presso la Cancelleria della Corte;
- controricorrente -
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria CAMPIONE CIVILE 4 1 0 N. 59704 2 J Regionale dell'Abruzzo in data 13 marzo 1997, depositata col n. 106/IV/97 il 20 marzo 1997. Uditi, nella pubblica udienza del 15 dicembre 2000: -il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Dario Cafiero, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo L'Ufficio Imposte Dirette di L'Aquila rettificò la dichiarazione congiunta di CI NT e LA Di NO, ai fini dell'i.r.pe.f. e dell'i.lo.r. per l'anno 1989, accertando nei loro confronti, ai sensi dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 e del d.m. 10 settembre 1992, i maggiori redditi di lire 20.876.000 per il primo e 13.161.000 per la seconda. L'impugnativa dello NT - fondata sulla illegittimità dell'applicazione retroattiva del decreto ministeriale indicato e comunque sulla erronea applicazione dell'art. 38 d.P.R. cit. – fu parzialmente accolta dalla Commissione Tributaria di primo grado di L'Aquila, con decisione del 14 dicembre 1995, che annullò la ricostruzione sintetica relativamente al coniuge co-dichiarante. Dei gravami contrapposti, la Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo ha, con sentenza del 13 marzo 1997 depositata col n. 106 il 20 seguente, accolto quello del contribuente, avendo rilevato, in via generale, la mancanza di prova della incongruità del reddito dichiarato per almeno due periodi d'imposta, da intendersi consecutivi, ed, in aggiunta, l'indebita inserzione nel calcolo di un dato (rata di mutuo) non indicato nel decreto ministeriale ai fini 2 dell'accertamento sintetico. Per la cassazione ricorre, con atto notificato il 5 maggio 1998, l'Amministrazione finanziaria, che articola un motivo. Resiste il contribuente, con controricorso notificato il 13 giugno successivo. Motivi della decisione Denunziando violazione dell'art. 38 del d.P.R. 600/1973 e concorrente vizio di motivazione, l'Amministrazione finanziaria, dopo aver lamentato l'omissione di pronunzia sull'appello dell'Ufficio relativo all'annullamento dell'accertamento sintetico nei confronti del coniuge co-dichiarante, deduce il doppio errore in cụi sarebbe incorso il giudice 'a quo': da un lato, col sostenere che l'incongruità della dichiarazione debba manifestarsi per almeno due periodi da intendersi 'consecutivi' qualificazione invece assente - nell'art. 38 cit. -; dall'altro, con l'escludere la rilevanza della rata di mutuo gravante sull'immobile - che, per contro, è specificamente inclusa fra gli indici di computo dal richiamato decreto ministeriale -. Il resistente ribadisce l'esattezza dell'interpretazione offerta dal giudice 'a quo', rilevando che nell'avviso di accertamento non era comunque menzionato l'altro (non successivo) periodo di imposta poi segnalato dall'Amministrazione, e deducendo ancora l'impossibilità di applicare il cd. redditometro del 1992 a periodi anteriori, quando non risulti più favorevole al contribuente. Il ricorso, rivelandosi infondato, dev'essere respinto. Con riguardo alla posizione dello NT (materia 3 dell'appello principale del contribuente medesimo), si osserva che la questione, posta in via generale dall'Amministrazione, non coglie nel segno, in quanto - fermo restando che l'incongruità del reddito dichiarato “per due o più periodi d'imposta” non era stata dedotta a sostegno dell'accertamento, come espressamente risulta dalla sentenza ed il contribuente ribadisce, senza contestazione alcuna - il giudice 'a quo' ha escluso la reiterazione al riguardo, alla stregua delle dichiarazioni "per gli anni immediatamente precedenti successivi a quello in esame", con indagine di merito, che nega la legittima applicazione del redditometro, indipendentemente dalla interpretazione prospettata sulla necessaria consecuzione dei periodi d'imposta menzionati nel comma 4 dell'art. 38 cit. Indagine che, a parte i limiti dell'impugnazione nella presente sede, risulta condotta sullo stesso atto di rettifica, e non viene censurata sotto il profilo del vizio logico della motivazione. L'aspetto più particolare della censura, pure apparendo fondato alla stregua della espressa previsione del computo relativo alle rate di ammortamento di mutui sulle residenze in proprietà (punto 6, penultimo capoverso della tabella allegata al d.m. 10 settembre 1992), finisce per restare assorbito dal precedente rilievo, per l'indiscutibile carattere di pregiudizialità del relativo accertamento. Così superata l'impugnazione relativa alla originaria materia dell'appello principale, la lamentata omissione di pronunzia sul gravame incidentale proposto dall'Ufficio, con riguardo alla - resta a sua volta superata, posizione di LA Di NO dovendosi, con uso del potere correttivo, necessariamente concludere che la 'ratio decidendi' come sopra individuata, per il carattere unitario, finisce per travolgere l'accertamento sintetico nella sua interezza, pure con riguardo alla posizione del coniuge co-dichiarante. Risulta pertanto conforme a diritto la statuizione finale, di reiezione dell'appello dell'Ufficio. Al rigetto del ricorso può seguire, avuto riguardo alla natura della causa, la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
dichiara compensate le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2000. II Cons. estensore II Presidente -Enrico Papa - Mario Delli Priscoli - Maiottelli Buscol КрейсеTafe - DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 -8 MAR. 2001 AL SC Oggi ZION IL CANCELLIERE C1 E AL SC S A C HOME