Sentenza 16 gennaio 2009
Massime • 1
Per il delitto di evasione dalla detenzione domiciliare (art. 47-ter, comma ottavo, L. n. 354 del 1975), che costituisce un'ipotesi autonoma di reato, equiparata solo "quoad poenam" a quella di evasione (art. 385 cod. pen.), è consentita la sostituzione della pena detentiva (artt. 53 ss. L. n. 689 del 1981), anche in conseguenza dell'abrogazione, ad opera dell'art. 4 della L. 12 giugno 2003, n. 134, dell'art. 60 della L. n. 689 del 1981), tenuto anche conto all'abrogazione delle esclusioni oggettive previste dall'art. 60 L. n. 683 del 1981 (che escludeva oggettivamente la sostituzione per il solo reato di cui all'art. 385 cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/01/2009, n. 14199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14199 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 16/01/2009
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 107
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 16049/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UZ LL, nato a [...] il [...];
contro la sentenza in data 11/10/2005 della Corte di Appello di Napoli;
esaminati gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale dott. MONETTI Vito che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza.
FATTO E DIRITTO
LL ON, condannato sottoposto -giusta ordinanza 21.3.2001 del magistrato di sorveglianza del Tribunale di Santa Maria C.V. - al regime di detenzione domiciliare ex art. 47 ter O.P. (L. 26 luglio 1975, n. 354) presso la propria abitazione di Piedimonte Matese, è
stato condannato per il reato di violazione del regime di esecuzione detentiva domiciliare alla pena di quattro mesi di reclusione (previa concessione delle attenuanti generiche) con sentenza del 29.10.2004 del Tribunale di Santa Maria C.V. sezione distaccata di Piedimonte Matese. Il contestato reato di evasione sanzionato dall'art. 47-ter, comma 8 O.P., in relazione all'art. 385 c.p., comma 3, è stato ritenuto provato dall'accertata assenza del ON dalla sua abitazione al di fuori dell'orario (dalle ore 0 9.00 alle ore 12.00 quotidiane) in cui gli era permesso di assentarsene. Assenza emersa nel corso di un ordinario controllo della locale polizia giudiziaria. Investita dall'impugnazione del ON, la Corte di Appello di Napoli con l'indicata sentenza in data 11.10.2005 ha confermato la sentenza di condanna di primo grado, altresì respingendo la subordinata richiesta dell'appellante della conversione dell'inflitta pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria a norma della L. n. 689 del 1981, art. 53 e segg.. La Corte di Appello, ritenuta provata l'ipotesi criminosa ascritta all'imputato e pienamente sussistente il dolo del reato (consapevolezza di eludere la misura detentiva in difetto di alcun valido elemento giustificativo del contegno dell'imputato), ha motivato il diniego della sostituzione dell'inflitta pena detentiva con l'ostatività del titolo del reato di evasione ex art. 385 c.p. ascritto al prevenuto prevista dalla L. n. 689 del 1981, art. 60.
Contro detta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore del ON, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva della pena detentiva "breve" (inferiore a sei mesi di reclusione) inflitta all'imputato.
L'apodittico ragionamento reiettivo della Corte territoriale è, per un verso, frutto di travisamento del fatto storico integrante la regiudicanda, l'imputato trovandosi sottoposto a regime detentivo domiciliare e non già alla misura cautelare degli arresti domiciliari;
regime detentivo la cui inosservanza è soltanto equiparata (dall'art. 47-ter, comma 8 O.P.) quoad poenam all'art. 385 c.p., comma 3. Per altro verso, aggiunge il ricorrente, palese si rivela la violazione di legge riferibile alla sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di rilevare l'assenza della specifica causa ostativa individuata, in rapporto al titolo del reato contestato, nella L. n.689 del 1981, art. 60. Sia perché il reato previsto dall'art. 47-
ter, comma 8 O.P. è una fattispecie incriminatrice autonoma e non sovrapponibile al reato di evasione dal regime cautelare di custodia domestica di cui all'art. 385 c.p., comma 3, cui - come detto - è equiparato ai soli fini del trattamento sanzionatorio. Sia perché la Corte territoriale ha omesso di rilevare che la presunta disposizione ostativa (L. n. 689 del 81, art. 60) è stata abrogata in epoca anteriore alla emissione delle due conformi decisioni di merito. Il ricorso è assistito da fondamento, e la sentenza impugnata deve essere annullata - intatta la confermata responsabilità penale del ON - limitatamente al diniego della sostituzione della irrogata pena di quattro mesi di reclusione con la corrispondente pena pecuniaria della multa ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 53. Con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Napoli per un nuovo giudizio sul punto relativo all'eventuale applicazione dell'invocato beneficio della conversione della pena detentiva, ove se ne ritengano sussistenti le condizioni applicative (di carattere soggettivo o d'altra natura) diverse da quella ritenuta impropriamente fonte di preclusione oggettiva in virtù dell'abrogato L. n. 689 del 1981, art. 60. In vero dal testo della decisione gravata dal ricorso è agevole inferire che i giudici di secondo grado sono incorsi in errore nell'apprezzare l'accusa elevata nei confronti del ON, ritenendola riferita ad una elusione (id est evasione) del regime cautelare della misura degli arresti domiciliari specificamente prevista dall'art. 385 c.p.p., comma 3, non diversa interpretazione rendendosi possibile dalla lettura del laconico inciso contenuto nella decisione, alla cui stregua la Corte partenopea assume "non potersi condividere la tesi secondo cui sarebbe stata contestata l'ipotesi prevista dall'art. 47-ter O.P.." Non è revocabile in dubbio, per converso, che proprio quest'ultima, e non altra, sia la fattispecie criminosa che è stata contestata ad LL ON alla data del commesso reato del 16.10.2002.
L'autonoma tipizzazione della fattispecie criminosa ex art. 47 ter comma 8 o.p. rispetto a quella dell'art. 385 c.p., comma 3 (equiparate, ripetesi, solo ai fini dell'omologo trattamento sanzionatorio) già consentiva di escludere, per il divieto di estensione analogica in materia penale, possibili effetti impeditivi della eventuale conversione della pena detentiva discendenti dalla L. n. 689 del 1981, art. 60, recante espresso riferimento al solo reato di cui all'art. 385 cpv. c.p. (v. Cassa. Sez. 6, 15.12.2000, n. 22/01, Berton, rv. 217717). Nessun dubbio comunque è più oggi consentito (nè lo era all'atto della decisione d'appello) in merito alla sostituibilità L. n. 689 del 1981, ex art. 53 ss. del reato cui all'art. 47 ter, comma 8 o.p. (e dello stesso reato di cui all'art.385 c.p.) alla stregua dell'avvenuta abrogazione ad opera della L. 12 giugno 2003, n. 134, art. 4 della L. n. 689 del 1981, cit. 60.
La Corte di Appello di Napoli dovrà per tanto, procedere in diversa composizione sezionale a nuovo giudizio sul punto dell'eventuale applicabilità della conversione della pena della reclusione afflitta ad LL ON in quella della corrispondente multa, nei termini precisati in narrativa.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego di conversione della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2009