Sentenza 28 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/01/2003, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2003 |
Testo completo
ee 62879 01 245 /03 TE DA REGISTRAZIONE SI DEL D.P.R. 26/4/1986 TAB. ALL. B - N. 5 TRIBUTARIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alfio Finocchiaro Presidente R.G.N.616/99 Dott. Stefano Monaci Consigliere Dott. Mario Cicala Consigliere Cron. 2706 Dott. Antonio Merone Consigliere Rep. Ud. 4-6-02 Dott. Francesco Ruggiero Cons. Rel. ha pronunciato la seguente: SSAZCHCORTE SUPR.MA CAMPION CIVILE SENTENZA 62879 sul ricorso proposto da: Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, a via dei Portoghesi n.12;
- ricorrente -
contro
UI NI, residente a [...], in via Ripoli;
- intimato avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania-Napoli n.20/49/97 del 21-11- 97. 2427 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4/6/02 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Ruggiero;
Udito l'Avv. Gen. Stato Avv. Guida;
Udito il F.M., in persona del Sostituto Procuratore Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso Generale chiedendo il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo L'Ufficio IVA di Benevento con provvedimento del 16-9- 93 rettificava la dichiarazione presentata per l'anno 1989 dal sig. UI NI, titolare dell'omonima attività agricola, recuperando a ditta esercente IVA di £.4.180.000, non applicata tassazione di £.22.000.000 nell'erroneo sull'imponibile presupposto che continuasse ad applicarsi l'esenzione prevista dall'art.5 co.1° lett.d D.L. 5-12-80, n.799, in relazione agli acquisiti di beni per aziende agricole danneggiate dal sisma del 1980. Il contribuente proponeva opposizione. La Commissione Tributaria di primo grado di Benevento con sentenza n.156/01/97 accoglieva il ricorso, ritenendo che si doveva applicare l'art.8 co. 4° L. 28- 1-88, n.12, che aveva prorogato le agevolazioni fiscali previste per i soggetti danneggiati dal terremoto fino all'entrata in vigore del T.U. n.76/90. 2 L'Ufficio gravame,proponeva deducendo che la certificazione prodotta dal contribuente in primo grado era del tutto insufficiente;
inoltre, le agevolazioni fiscali non erano state prorogate. La Commissione Tributaria Regionale della Campania- Napoli con sentenza n.20/49/97 del 21-11-97 rigettava l'appello. Quanto alla prima doglianza, motivava che si trattava di domanda nuova, inammissibile ai sensi dell'art.57 del nuovo contenzioso tributario. In ordine alla seconda doglianza, rilevava che l'art.8 D.L. n.474/1987, non prevedeva alcun vincolo temporale dell'agevolazione fiscale riconosciuta, né risultava successivamente abrogata tanto che veniva riprodotta nel T.U. per gli interventi nei territori terremotati. Avverso tale decisione il Ministero delle Finanze proponeva ricorso per cassazione, notificato il 24/30- 11-98, articolando due ragioni di doglianza. Il contribuente non si costituiva. Motivi della decisione Il Ministero con i due motivi ha dedotto : la violazione e falsa applicazione degli artt.79 e 57 D.Lgs. n.546/92, in relazione all'art. 360 n.3 e 4 c.p.c., rilevando, innanzitutto, che il divieto di ius novorum in appello non era applicabile in quanto il primo grado si era svolto secondo la disciplina 3 anteriore ed, inoltre, che la deduzione dell'Ufficio costituiva una mera difesa e non una domanda eccezione in senso stretto;
la violazione e falsa applicazione dell'art.5 lett.d D.L. n.799/1980, convertito nella L.22-12-80 n.875, dell'art.3 co.11° D.L. 28-2-84 n. 19, convertito nella L.18-4-84 n.80, dell'art.13 L.10-2-89 n.48 e dell'art.8 co.4° D.L.28- 11-87 n.474 e dell'art.74 co.3° D.Lgs. 30-3-90 n.76, in relazione all'art.360 co.1° n.3 c.p.c., assumendo, innanzitutto, che le agevolazioni in oggetto non erano prorogate, in quanto l'art.13 L. n. 48/1989 nestate aveva proprogato altre, ed, inoltre, che la disposizione contenuta nell'art.8 co. 4° D.L. 20-11-87 n.474 non aveva natura autonoma, ma funzione interpretativa delle previgenti disposizioni dell'art.5 lett. d D.L. n. 799/1980 e dell'art.40 lett.e D.L. n.730/76, per cui tale norma aveva lo stesso limite di efficacia temporale delle norme sostanziali interpretate e, quindi, aveva cessato di avere efficacia nello stesso termine del 31-12-88, in cui aveva cessato di avere efficacia il citato art.40 lett.e D.L. n.730/86. Il ricorso va disatteso. Il thema decidendum posto dalla presente controversia è costituito dal problema esegetico avente ad oggetto l'individuazione della natura e degli effetti dell'art.8 co.4° D.L. 20-11-87 n. 474, recante proroga dei termini per l'attuazione degli interventi nelle zone terremotate della Campania, Basilicata e Puglia, nonché di altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle stesse zone, Decreto convertito nella L.21-1-88, n.12. La citata disposizione prevede testualmente : "Non sono cosiderate cessioni di beni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto gli acquisiti di nuove attrezzature, anche se di tipo diverso da quello delle attrezzature preesistenti, effettuati per il potenziamento di aziende danneggiate dall'evento sismico operanti nel settore agricolo o i quelli previsti negli articoli 21 e 22 della legge 14 maggio 1981, n.219 e successive modificazioni". Come si è innanzi accennato, secondo la tesi sostenuta dal contribuente detta disposizione prevederebbe in via autonoma una agevolazione e la norma sarebbe in vigore nel 1989. L'Amministrazione Finanziaria sostiene, invece, che la norma ha natura interpretativa delle precedenti disposizioni, non ha perciò efficacia autonoma er conseguentemente, incontra lo stesso limite temporale di efficacia delle norme interpretate. 5 La tesi del ricorrente Ministero deve ritenersi destituita di fondamento. Salvo un'isolata pronuncia (Cass. Civ., Sez. I, 28-11- 89, n.12100), secondo l'orientamento costante e consolidato di questa Corte (Cass., Sez. Trib., 3-8- 2001, n.10660; Cass., Sez. Trib., 5-12-2001, n. 15372; Cass., Sez. Trib., 28-12-2001, n.16209; Cass., Sez. n.4585) orientamento pienamente Trib., 29-3-2002, condiviso, in considerazione della valenza delle - l'art.8considerazioni esegetiche su cui si fonda co.4° D.L. 20-11-87, n.474, convertito nella L. 21-1- 88, n. 12, non ha natura interpretativa della disposizione dell'art.5 co.1° D.L. 5-12-80, n.799, convertito nella L. 12-12-80, n.875. La citata norma dell'art.8 ha, invece, il valore di disposizione introduttiva di un autonomo beneficio. Questa conclusione discende concludentemente da molteplici considerazioni. Innnanzitutto, mancano le connotazioni proprie della norma di interpretazione autentica come : il richiamo di altra disposizione e la manifestazione, esplicita o implicita, dell'intento del legislatore di assegnare ad essa significato vincolante;
la circostanza che il suo in parte sovrapponibile a contenuto non è nemmeno quello della norma assertivamente interpretata, atteso 6 che il ripristino di scorte è vicenda economicamente e giuridicamente differenziata dal potenziamento dell'impresa con nuove attrezzature e macchinari. Infine, la diversità dei due benefici trova conferma nella sostanziale riproposizione, all'art.1 co.1° bis D.L. n.474/87, dell'agevolazione per il ripristino di scorte di cui al citato art.5 D.L. n.799/80. Ne discende che l'agevolazione prevista dall'esaminato art.8 non subisce lo stesso limite temporale di efficacia al 31 dicembre 1988, previsto per i benefici di cui all'art.5 citato, ma perdura anche per il 1989 e perdura fino all'entrata in vigore del D.Lgs. 30-3-90, n.76, che prevede l'esenzione soltanto per le imprese insettori diversi dall'agricoltura (art.74),operanti con abrogazione delle disposizioni incompatibili. In definitiva, il ricorso va rigettato. L'accennato contrasto tra il più recente e consolidato orientamento e l'isolata pronuncia risalente fa ricorrere giustificati motivi per pervenire ad un'equa compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Compensa le spese.La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 6-11-2002, nella camera di 7 _ NTE DA R consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte AI SENSI DE N. 131 M di Cassazione. ALL. B - N. .R. 26/4/1986 TRIBUTARIA TRAZIONE Il Presidentel Il Relatore пл pour Min Dott. Alfio Finocchiaro Dott. Francesco Ruggiero DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 2.8 GEN 2003 Osvaldo Ascanio Oggi. IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio 8