Sentenza 24 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/03/2003, n. 4285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4285 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2003 |
Testo completo
AULA "B" REPUBBLICA ITALIANA POPOLO ITALIANO042 85 /03 R.G.N. 1453/2001 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Compos la dagli 11.mi siggiri Magistrati: lavoro Milco Presidente VincenzoDott. on 9837 Cron Враго Cons. Rel. Dott. Alberto Rep Miani Canevar: Consigliere Jott. Fabrizio Ud. 16 ot- Maiorano Consigliere Dott. Francesco Ar tonic tobre 2001 Gugliem. c Consigilere Dat.l.. Corrado ha pronunciato la sequente: SE NT ENZA sul ricorso proposto da: TO Francesco, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza del Panto n. 10, presso l'avv. Gianfranco Montaretto Marullo che, uni- Iamento all'avv. Fa vio D'Amato, To rappresenta o cifende giusto one- ga in atti;
ricorrente contro socie à Cremonini S.p.A., quale incorporante della Agape S.p.A., eiet- via Lucrezio Caro .63, presso l'avy.nivamente domiciliata in Roma, Luciano Tamburro che a rappreserta e difende giusta delega in atti;
11050 Λ - controricorrente avverso la sentenza n. 1925 /2000, cecisa il 15 ottobre 1999 0 pubblicata il 10 giugno 2000, resa dal Tribunale di Roma nel pro- sedimento n. 28469/97 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubolica ucienza de: 16 ottobre 2002 da. Relatore Cons. Dot . Alberto Spanò; udito avv. Luciano Tamburro per la società controricorrente;
udite il F.M. che, in persona del So Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi, ha concluso per i rigetto del ricor SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Roma in funzione di Giudice de. Lavoro amiento "rancesco corven.va in giudizio la datrice di lavoro, 50- cietà Acape S.p.A., Al fine di ottenere la declaratoria di ille- gittimità del licenziamento a lui intimato - data 1 agosto 1995, ⠀ 1 tuto con ogni consequenza di legge. Con senten in data 7 febbraio 1997 1 Giudice adito respingeva la domanda. Interponeva appollo il lavoratore e in esito il gravame veniva ri gettato cor. sertenza n. 19751, emessa In data 15 ottobre 1999, 19 giugno 2000 dal Tribunale di Roma. La decisione veniva cosi motivate. Osservava i Collegio d Teri far: addebilati al Lavora- Core, risultando "manifestamente contrari а valori generalmente accettazi dalla collettività, costituiscono gravi violazioni cci dover fondamentali del lavoratore e sono palesemente in contrasto Λ Con in_eressi dell'impresa”. la*scludeva quindi necessità d'inclusione ce. codice disciplinare da affiggere ai sensi del- 'ar 7 Sta to Lavoratori. Valutava le risultanze istruttorie e giungeva alla conclusione che era state provato il mancato r ascio di ricevuta fiscolo per un pranzo consumato su vettura ristorante, sequito, a fronte di insi- stenze della cliente, dalla consegna di documento per difference importo, evidentemente non ritirato da alt.ro avventore. valutava gli elementi acquisiti ai fini del giudizio di proporzio nalità, consideranco fatto particolarmente grave, anche a pre- scindere dalla ritualità nella contestazione delis recidiva. Avvorso la sentenza, notificata in dato 5 novembre 2000, propone per cassazione Tumiento Francesc0, con at lo nolificato in data 3 gennaio 2000, sulla case due complessi motivi. La Società Cremonini S.p.A., quale incorporante della Agape S.p.A., resiste con controricorac notificato ic dat.a 9 febbra. 2001 e deposita memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo si denuncia, con riferimento a TL. 5 dell'art. 360 cpc, vizio di motivazione sotto i. duplice profilo della carenza di prova circa la mancata emissione di ricevuta fiscale e dolla manca la anmi asione prove richieste, in particolare 1'acquisizione di tunte e 'covute fiscali rilasciate nella gior- nata. Le censure non appaiono andate. 2 л hd vero il controllo qui s loginita del ciudizio, riservato alla Corte Suprema, non puo risolvers) in un'ulteriore valutazione de- gli elementi sottoposti all'esame del giudice del merito, con a - prezzamento dell'eventuale ingiustizia della impugnata. senter za motivaziore, ossia la mancanza ai Altro è l'insufficienza della ragioni, altro 'ingiustizia della decisione, ossia la mancanza di buone ragioni a sentenza di merito è valida pur e il giudice dica quali argomenti lo abbiano guidato a decidere come ha deciso. La bonta delia soluzione adottata non può essere sindacata in cas sazione sulla base di critiche che attcagono alla inadequatezza della decisione per un diverso apprezzamento del le ris anze di ca sa. La Corte regolatrice è tenuta soltanto ve ficare la sus- sistenza di "ragioni sufficienti", posto che all'obbligo formale di motivare si affianca obligo di esprimere in modo adeguato il proprio corvincimento, risolvendo la questione di fatto seconoc canori metodologici indicat, ne. codice di rito e comunque desa- mibili dai princip fondamentali dell'ordinamento giuridico. a lunga ed approfondita elaborazione giurisprudenziale na ben po- sto 17 Fillovo che i matrollo sulla motivazione non può servire a Reitere in discussione convincimento _n fat.o espresso dal giudice a QUO che como male è incensurabile, ma cost Luiace 10 strumento attraverso il quale si può valutare solamente la legit- mità della base di quel convincimento e neppure consente di V5- lutare l'eventuale ingiustizia in fatto della sentenza, ma 5010 an pertanto i91 riscontrato deve vizio mero sintomo di ingicalizia;
1 riguardare L punto cec.sivo, tale, cice da render possibile Cra diversa soluzionЄ ove i relativo errore non fosse slato commes s0 lex plurimis, CASS. 16 gennaio 1996 71. 026, Cass. 29 febbraio 1992, n. 2476; Cass. 16 aprilc 1988, . 2989; Cass. 5 novembre 9780; Cass. 17 giugno 1987 n. 8 18 Cass. 15 dicembre 1987, n. -985, - 3653, Cass. 2 e braic 1982, . 625, Cass. 16 giug 1981, n. 3920 'identificazione del punto o dei punt: oggetto del a Tacuna amen ata non può essere rimessa a a Corte cui verga genericamente espressa la doglianza di motivazione viziata: i principio di autosufficiorza cel ricorso e per it carat-Der l Cere imitato de mezzo di impugnazione, è onere cella parte ri- corrente indicare quali siano le circostanze e gli elemenLi ri- spero ai qua l invoca i controllo di logicità, sotto il profilo dell'apprezzamento delia 'causali dell'errore" e quindi delid necisività 2; Lali circostanze iv. Cass, 18 settembre 1986, 56561 A tali princ.pi non si è attenuto oderno ricorrente il quale, lung dal porre іп rilievo un qualsiasi vizio argomentativo. si urta diversa lettura celie deposizioni testima- limita ad offr niali prese in esame dal Collegio di merito, tra ro ziass unte o ripor Late solo per straic Carziali. Quanto ai secondo profilo si Osserva che nella donunciata senten- Za si fa cenno solamente all'inqui.ità di far Luogo ad ara p rova crale, sulla quale 1 ricorrente Ion insiste in questa sedie, do Lendosi invece della marcata acquisizione di copia di cutte le ri- A ར cevue fiscali eresse 1 giorno 27 giugno 1995, data in cui si ve rificò l'ecisodio che ha dalo origine al licenziamento. Al riguar do afferma di Aver avarzato la richiesta nel giudizio di primo giado e di averla "rej-erata in grado di appello", a pag. 21 del ricorso. Ma la parte che in sede di legittimità prospetta un insufficiente giud ce di appello del motivi soloposti a same ca parte può milars. A lamentare genericamente 'inade- lo stes60, non motivazione, ma, in considerazione de. principio gualezza della di autosufficienza del ricorso per cassazione e del carattere 1 - mitato dei relativo mezzo di impugnazione, na 'onere di indicare cuali siano le circostanze e gli elementi 3 cui езза Invoca il controllo di logic Tà. Non è sufficiente a consentire l'apprezzamento dell'inciderza causalo de. difetto d: motiva- zione 1 moro richiam ad un a del pregresso giudizio dj Le- rito, poiché in mai modo a doglienza s converte nell'invito ad I a diversa costruzione dei fat a una diversa valutazione 9 delle prove. nemmano ė sufficiente far cenno alia deduzione are si afferma essere stata pretermessa, Curaine 'integra e trascrizione De! zicorso poiché non نیم consentito al_a Corte di Legitim: tà, i mili propri de l furzione JG esso attribui s, procedere a ricerca ad al.'esame del contenuto del tascicoli di perle al di fuori dell'ipotesi di denuncia di erroz in procedendo (ex plu- ibus Cass., sez. IT, 01-08-2001, n. 10484, Case. sez. I, 10-13- 2001, 7. 13963 Cass., se7. 170, 17-10-2001, n. 12655; Da rituale deduzione e la decisivila del nezzo di prova non AMMES- so non può dunque essere apprezzala, risultando incompleto introduttivo del presente giudizio ai legittimità. Co secondo motivo si denuncia, co riferimento al 2 dell'arl. 360 apc, la violazione degli artt. 2697 cc, 7 legge 20 maggio 1970 300.1. Si afferma che 1 Triourale ha tenuto conto della recidiva pur se era marcata la rituale contestazione della medesima. censure appare inforcata, siccome non attinente alle considera- vion: svolte nell'impugnala sentenza. Irvero il Tribunale ta osservato che il Catto è di gravità tale da giustificare il licenziamento anche senza tener conto della reci diva e tale argomento non viene censurato. 'esistenza di prece- per мета esigenza di completeza", DO- denni è stata menzionata 33 nendos: in evidenza che le sanzion disciplinar 'r precedenza ir- rogale forniscono teriori clementi per dimostrare gravità dell' addebito e verif care 'adeguatezza della sanzionc discipli- nare. E poiché l'argomento non censurato ė sufficiente a sorreggere a pronuncia e argomentazioni svolte contro l'argomento rafforzativo mancano di decisività. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Je spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
A 7 ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, RDA OGNI SPESA, TASSA La Corte, O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 ARILA GROGE 11- 7 . 23 Rigetla 1 ricorso. Condanna parte corrente a. le spese del giudizio di legittimità, Liquidate in € 33,00 sitre a € 3.000,00 (tremila) per onorario. Roma, 16 ottobre 2002 PRRSIDENT Vincenzo Millo I CONSIGLIERE STENSORE to your ✗L CANCELLIERE Depositate in Cancelleria oggi,24 MAR. 2003 CELLIERE