Cass. pen., sez. I, sentenza 18/06/2013, n. 35567
CASS
Sentenza 18 giugno 2013

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Massime1

Integra il reato previsto dall'art. 9, comma secondo, L. 27 dicembre 1956 n. 1423, la violazione, da parte della persona sottoposta a sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, della prescrizione di portare con sé la carta precettiva consegnatagli all'atto della sua sottoposizione alla misura di prevenzione personale.

Commentario1

  • 1Le Sezioni Unite sulla violazione dell'obbligo, per il sorvegliato
    Maria Chiara Ubiali · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Con la sentenza che può leggersi in allegato le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno preso posizione sulla seguente questione di diritto: "se il sorvegliato speciale, con obbligo o divieto di soggiorno, che non porti con sé e non esibisca a richiesta di ufficiali e di agenti di pubblica sicurezza la carta precettiva (rectius: "carta di permanenza"), risponda del reato di cui al comma primo dell'art. 9 della legge n. 1423 del 1956 (attualmente comma 1 dell'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011) o di quello previsto dal comma secondo del medesimo articolo (attualmente comma 2 dell'art. 75 d.lgs. cit.) o infine, della contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen.". 2. L'imputato era …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 18/06/2013, n. 35567
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35567
Data del deposito : 18 giugno 2013

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