Sentenza 18 giugno 2013
Massime • 1
Integra il reato previsto dall'art. 9, comma secondo, L. 27 dicembre 1956 n. 1423, la violazione, da parte della persona sottoposta a sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, della prescrizione di portare con sé la carta precettiva consegnatagli all'atto della sua sottoposizione alla misura di prevenzione personale.
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni Unite sulla violazione dell'obbligo, per il sorvegliatoMaria Chiara Ubiali · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con la sentenza che può leggersi in allegato le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno preso posizione sulla seguente questione di diritto: "se il sorvegliato speciale, con obbligo o divieto di soggiorno, che non porti con sé e non esibisca a richiesta di ufficiali e di agenti di pubblica sicurezza la carta precettiva (rectius: "carta di permanenza"), risponda del reato di cui al comma primo dell'art. 9 della legge n. 1423 del 1956 (attualmente comma 1 dell'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011) o di quello previsto dal comma secondo del medesimo articolo (attualmente comma 2 dell'art. 75 d.lgs. cit.) o infine, della contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen.". 2. L'imputato era …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/06/2013, n. 35567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35567 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 18/06/2013
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - N. 1000
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere - N. 28604/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RG OS N. IL 27/10/1978;
avverso la sentenza n. 1392/2008 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO, del 28/11/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/06/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Pugliese Leonardo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 28 novembre 2011 la Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la pena di mesi 8 di reclusione inflitta dal Tribunale di Taranto, sezione distaccata di Ginosa, a RG IM con sentenza del 15 febbraio 2007 per il reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2, perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno, non ne rispettava le prescrizioni, essendo stato rinvenuto privo della carta precettiva.
2. Avverso detta sentenza della Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, propone ricorso per cassazione RG IM per il tramite del suo difensore, che ha dedotto inosservanza della legge penale e motivazione carente, in quanto la "carta di permanenza", consegnatagli al momento in cui gli era stata applicata la misura di prevenzione, era da ritenere documento inteso in senso formale ed amministrativo, che non svolgeva alcuna funzione identificativa e non poteva sostituire le prescrizioni contenute nel decreto applicativo, note sia al proposto, sia alle autorità di p.s. tenute ad effettuare il suo controllo;
inoltre mancava nella specie l'elemento psicologico del reato ascrittogli, trattandosi di delitto che non poteva essere punito a titolo di mera colpa, essendo richiesto il dolo generico o specifico.
La sentenza impugnata aveva poi omesso di motivare la quantificazione della pena inflittagli, non avendo fatto riferimento a fatti specifici.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da RG IM è infondato.
2. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata ha correttamente motivato in ordine alla sussistenza, a carico del ricorrente, del reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2, per essere stato egli sorpreso, nel corso di un controllo effettuato dalla polizia, privo della c.d. "carta di permanenza", prevista dalla L. n. 1423 del 1956, art. 5, u.c.. 3.La Corte territoriale ha fatto invero corretta applicazione della più recente giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui la carta precettiva, di cui sopra, consegnata al ricorrente all'atto della sua sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., dev'essere esibita ad ogni richiesta da parte della p.g., affinché quest'ultima possa verificare il rispetto, da parte del sorvegliato, delle prescrizioni alle quali il medesimo è tenuto;
pertanto la violazione di tale obbligo, fra l'altro espressamente indicato fra le prescrizioni in concreto imposte al ricorrente e preordinato a garantire la sicurezza pubblica, integra certamente il reato ascrittogli, pur se il prevenuto fosse stato personalmente conosciuto dagli agenti operanti (cfr., in termini, Cass. 1A, 12.2.08 n. 8771, rv. 239236; Cass. 1A, 17.1.06 n. 5640, rv. 233691). 4. È poi inammissibile siccome del tutto generica la doglianza relativa alla mancanza di dolo nel suo comportamento, non avendo il ricorrente indicato sulla base di quali concreti elementi avesse potuto nella specie ipotizzarsi una sua dimenticanza solo colposa della carta precettiva in esame.
5. Va infine rilevato che la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato in ordine alla quantificazione della pena inflittagli, avendo rilevato come il primo giudice avesse attentamente valutato la sua posizione, avendogli concesso le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva ed avendo altresì fatto riferimento ai caratteri del reato ascrittogli ed alla sua negativa personalità, trattandosi di soggetto gravato di numerosi precedenti penali.
6. Il reato contestato al ricorrente non può infine ritenersi prescritto alla data odierna, tenuto conto delle sospensioni dei termini prescrizionali disposte dai giudici di merito.
7. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2013