CASS
Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/05/2026, n. 19913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19913 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OR MO, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 13/11/2025 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Fabiola Furnari che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Giacomo Iaria, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13/11/2025 la Corte di appello di Reggio Calabria, decidendo sull'appello dell'imputato, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, esclusa la recidiva e riconosciute le attenuanti generiche, ha rideterminato in mesi 8 di reclusione ed euro 200 di multa la pena inflitta a MO OR per il reato di cui agli artt. 633, 639bis cod. pen. Secondo le conformi sentenze di merito il OR, sino al 10/10/2017, avrebbe occupato senza titolo una porzione di terreno demaniale di circa 400 metri quadrati. Penale Sent. Sez. 2 Num. 19913 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: ST FA Data Udienza: 28/04/2026 2 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell'art. 47 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente. La difesa evidenzia che la Corte territoriale dopo aver dato atto che l'imputato, come da lui sostenuto, aveva ricevuto il terreno da suo nonno che già lo utilizzava da molto tempo, lo ha poi comunque ritenuto responsabile del reato evidenziando che il OR ben avrebbe potuto verificare l'identità del vero proprietario consultando i registri immobiliari. I Giudici di merito, a detta della difesa, hanno dunque ritenuto l'imputato colpevole di un delitto doloso, sulla base di un comportamento meramente colposo. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 131bis cod. pen. Secondo il difensore la Corte di appello ha negato l'applicazione della causa di non punibilità ritenendo che la condotta dell'imputato fosse abituale, così incorrendo in violazione di legge, posto che il delitto in esame ha natura permanente e non abituale. La sentenza è poi contraddittoria posto che ha concesso all'imputato le attenuanti generiche, sul presupposto che lo stesso non ha arrecato un danno grave al bene protetto, ma poi ha ritenuto che il fatto fosse grave e dunque non fosse applicabile l'art. 131bis cod. pen. 3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato per le seguenti ragioni. Questa Corte ha più volte affermato che, nel reato di invasione di terreni o edifici di cui all'art. 633 cod. pen. la nozione di "invasione" non si riferisce all'aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento di colui che si introduce "arbitrariamente", ossia "contra ius" in quanto privo del diritto d'accesso, cosicché la conseguente "occupazione" costituisce l'estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l'abusiva invasione;
si è tuttavia precisato che nel 3 caso in cui l'occupazione si protragga nel tempo, il delitto ha natura permanente e la permanenza cessa soltanto con l'allontanamento del soggetto o con la sentenza di condanna, dopo la quale la protrazione del comportamento illecito dà luogo ad una nuova ipotesi di reato che non necessita del requisito dell'invasione, ma si sostanzia nella prosecuzione dell'occupazione (Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, Cerullo, Rv. 277019 – 01). In altri termini, l'articolo 633 cod. pen. – a differenza di altre fattispecie quali, ad esempio, l'art. 1161 del Codice della Navigazione – non punisce la condotta di occupazione in sé considerata, ma la condotta di invasione finalizzata a scopo di profitto illecito (scopo di profitto di cui l'occupazione è semmai la più tipica manifestazione). Si è quindi coerentemente ritenuto che anche colui che subentra all'originario occupante e/o ne protrae l'occupazione può essere chiamato a rispondere, a titolo di concorso nel delitto, anche se non ha partecipato alla iniziale condotta di “invasione” (cioè all'iniziale ingresso sine titulo nell'immobile) (Sez. 2, n. 4393 del 04/12/2018, dep. 2019, Maniscalco, Rv. 274902 – 01). GI tuttavia precisare che tale concorso del subentrante, intanto si può configurare anche sul piano dell'elemento psicologico del reato (dolo), in quanto quest'ultimo sia consapevole della originaria invasione, vale a dire del fatto che il suo dante causa si è, a suo tempo, introdotto nell'immobile in maniera arbitraria e poi ha continuato ad occuparlo sine titulo. Non si può infatti ragionevolmente escludere, soprattutto nei casi in cui l'occupazione si protrae per un lungo lasso di tempo nel corso del quale subentrano nel godimento del bene soggetti diversi, che gli ultimi occupanti possano legittimamente ignorare le modalità con le quali i loro danti causa ebbero ad entrare in possesso del bene o comunque possano fare ragionevolmente affidamento sul fatto che l'originario ingresso sia avvenuto in maniera lecita (vale a dire col consenso o la non opposizione del proprietario). Per ritenere sussistente il dolo del concorso in capo a colui che subentra nel possesso non è quindi sufficiente il fatto che costui sia consapevole che il bene appartiene ad altri e che lui non ha attualmente titolo per utilizzarlo (condotta questa che di per sé integra solo una occupazione abusiva ma non una invasione), ma è necessario che l'agente sappia anche che il soggetto a cui è subentrato (e che gli ha consentito di entrare nell'immobile e di goderne) a suo tempo lo aveva invaso, vale a dire vi si era introdotto contro la volontà e/o senza il consenso dell'avente diritto sul bene. In mancanza della consapevolezza dell'originaria condotta illecita di invasione del dante causa, l'avente causa dell'autore del reato non può dunque essere chiamato a rispondere di concorso nel delitto per il solo fatto di aver protratto un'occupazione abusiva di cui però ignora l'origine delittuosa. Nel caso in esame, i Giudici di merito non si sono attenuti ai principi di diritto sopra esposti. Gli stessi hanno, infatti, accertato in punto di fatto che il 4 OR (come da lui dichiarato) è subentrato nell'uso e nel godimento della porzione di terreno di proprietà pubblica ai suoi ascendenti (il nonno), i quali già la utilizzavano (evidentemente) da molto tempo. Pur avendo riconosciuto che l'imputato era un semplice subentrante o avente causa dell'originario occupante, la Corte di appello ha poi ritenuto sufficiente, ai fini del dolo del reato, che il OR sapesse (o potesse comunque agevolmente scoprire) che lui non era il proprietario del terreno e che non aveva un titolo giuridico valido che legittimasse la sua attuale occupazione. I Giudici di merito hanno quindi reputato sufficiente la consapevolezza del ricorrente in ordine all’arbitrarietà della sua attuale occupazione, senza però in alcun modo verificare se lo stesso avesse conoscenza delle modalità con le quali il suo dante causa aveva a suo tempo ottenuto l'uso dell'immobile; aspetto sul quale occorreva invece indagare e motivare non potendo escludersi, per quanto detto, che il nonno del OR avesse fatto ingresso nel cespite con consenso (o la non opposizione) del proprietario e che l’odierno ricorrente facesse affidamento su tale circostanza. Per tale aspetto si può affermare che la motivazione della sentenza di appello è sostanzialmente mancante su un aspetto decisivo ai fini della affermazione di responsabilità dell'imputato. La sentenza deve dunque essere annullata sussistendo, nei termini indicati, il vizio di motivazione denunciato nel ricorso. 2. Anche il secondo motivo di ricorso è meritevole di accoglimento. L'art. 131bis, comma 1, cod. pen. esclude la possibilità di ritenere sussistente la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto in presenza di comportamenti abituali, mentre il comma 4 stabilisce che il comportamento “è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate”. A rigore, dunque, il reato permanente, di per sé, non rientra nell'ambito dei comportamenti abituali così come definiti dalla norma in esame, in quanto, come è noto, non sempre e non necessariamente consta di condotte plurime o reiterate. Non vi è quindi una incompatibilità logica/giuridica assoluta tra reato permanente e tenuità del fatto. Questa Corte, tuttavia, ha più volte affermato che in tema di reati permanenti, è preclusa l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto finché la permanenza non sia cessata, in ragione della perdurante compressione del bene giuridico per effetto della condotta delittuosa (Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, Mazzoccoli, Rv. 267589 – 01; nello stesso senso Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv. 276096 – 01, che con specifico riferimento al delitto di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. ha escluso 5 l’applicabilità della causa di non punibilità sino a che continua l'invasione arbitraria dell'immobile). Tali principi giurisprudenziali devono essere ribaditi anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 131bis cod. pen. dal D. Lgs n. 150 del 2022, il quale, pur ampliando significativamente la portata applicativa della causa di non punibilità, nel prevedere che il giudice deve prendere in considerazione anche la “condotta susseguente al reato”, conferma che la causa di punibilità in esame presuppone pur sempre l'esaurimento dell'azione criminosa e non può dunque trovare applicazione in presenza di condotte delittuose in atto. Nel caso di specie, come evidenziato dal ricorrente, la Corte di appello non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra esposti in quanto ha ritenuto la natura permanente del reato, di per sé ostativa, all'applicazione dell'art. 131bis cod. pen., e non tenendo dunque in alcun conto il fatto che, per sua stessa ammissione, la permanenza era cessata con lo sgombero avvenuto il 10/10/2017. La sentenza, del resto, non indica altre ragioni ostative, non contenendo alcuna altra indicazione in ordine ai motivi per cui il fatto (peraltro consistito nella occupazione di 400 mq di terreno a scopi agricoli) dovesse ritenersi grave. La Corte ha quindi motivato il rigetto della richiesta della difesa unicamente sulla base di una non corretta interpretazione del dato normativo, così incorrendo nella violazione di legge e nel vizio di motivazione denunciati dal ricorrente. 3. Per le ragioni sopra esposte, la sentenza impugnata va annullata, con rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria, la quale si atterrà nella decisione ai principi di diritto sopra indicati e con l’unico limite di non riproporre le lacune motivazionali evidenziate.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Così è deciso, 28/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente FA ST ANGELO CAPUTO
udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Fabiola Furnari che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Giacomo Iaria, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13/11/2025 la Corte di appello di Reggio Calabria, decidendo sull'appello dell'imputato, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, esclusa la recidiva e riconosciute le attenuanti generiche, ha rideterminato in mesi 8 di reclusione ed euro 200 di multa la pena inflitta a MO OR per il reato di cui agli artt. 633, 639bis cod. pen. Secondo le conformi sentenze di merito il OR, sino al 10/10/2017, avrebbe occupato senza titolo una porzione di terreno demaniale di circa 400 metri quadrati. Penale Sent. Sez. 2 Num. 19913 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: ST FA Data Udienza: 28/04/2026 2 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell'art. 47 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente. La difesa evidenzia che la Corte territoriale dopo aver dato atto che l'imputato, come da lui sostenuto, aveva ricevuto il terreno da suo nonno che già lo utilizzava da molto tempo, lo ha poi comunque ritenuto responsabile del reato evidenziando che il OR ben avrebbe potuto verificare l'identità del vero proprietario consultando i registri immobiliari. I Giudici di merito, a detta della difesa, hanno dunque ritenuto l'imputato colpevole di un delitto doloso, sulla base di un comportamento meramente colposo. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 131bis cod. pen. Secondo il difensore la Corte di appello ha negato l'applicazione della causa di non punibilità ritenendo che la condotta dell'imputato fosse abituale, così incorrendo in violazione di legge, posto che il delitto in esame ha natura permanente e non abituale. La sentenza è poi contraddittoria posto che ha concesso all'imputato le attenuanti generiche, sul presupposto che lo stesso non ha arrecato un danno grave al bene protetto, ma poi ha ritenuto che il fatto fosse grave e dunque non fosse applicabile l'art. 131bis cod. pen. 3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato per le seguenti ragioni. Questa Corte ha più volte affermato che, nel reato di invasione di terreni o edifici di cui all'art. 633 cod. pen. la nozione di "invasione" non si riferisce all'aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento di colui che si introduce "arbitrariamente", ossia "contra ius" in quanto privo del diritto d'accesso, cosicché la conseguente "occupazione" costituisce l'estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l'abusiva invasione;
si è tuttavia precisato che nel 3 caso in cui l'occupazione si protragga nel tempo, il delitto ha natura permanente e la permanenza cessa soltanto con l'allontanamento del soggetto o con la sentenza di condanna, dopo la quale la protrazione del comportamento illecito dà luogo ad una nuova ipotesi di reato che non necessita del requisito dell'invasione, ma si sostanzia nella prosecuzione dell'occupazione (Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, Cerullo, Rv. 277019 – 01). In altri termini, l'articolo 633 cod. pen. – a differenza di altre fattispecie quali, ad esempio, l'art. 1161 del Codice della Navigazione – non punisce la condotta di occupazione in sé considerata, ma la condotta di invasione finalizzata a scopo di profitto illecito (scopo di profitto di cui l'occupazione è semmai la più tipica manifestazione). Si è quindi coerentemente ritenuto che anche colui che subentra all'originario occupante e/o ne protrae l'occupazione può essere chiamato a rispondere, a titolo di concorso nel delitto, anche se non ha partecipato alla iniziale condotta di “invasione” (cioè all'iniziale ingresso sine titulo nell'immobile) (Sez. 2, n. 4393 del 04/12/2018, dep. 2019, Maniscalco, Rv. 274902 – 01). GI tuttavia precisare che tale concorso del subentrante, intanto si può configurare anche sul piano dell'elemento psicologico del reato (dolo), in quanto quest'ultimo sia consapevole della originaria invasione, vale a dire del fatto che il suo dante causa si è, a suo tempo, introdotto nell'immobile in maniera arbitraria e poi ha continuato ad occuparlo sine titulo. Non si può infatti ragionevolmente escludere, soprattutto nei casi in cui l'occupazione si protrae per un lungo lasso di tempo nel corso del quale subentrano nel godimento del bene soggetti diversi, che gli ultimi occupanti possano legittimamente ignorare le modalità con le quali i loro danti causa ebbero ad entrare in possesso del bene o comunque possano fare ragionevolmente affidamento sul fatto che l'originario ingresso sia avvenuto in maniera lecita (vale a dire col consenso o la non opposizione del proprietario). Per ritenere sussistente il dolo del concorso in capo a colui che subentra nel possesso non è quindi sufficiente il fatto che costui sia consapevole che il bene appartiene ad altri e che lui non ha attualmente titolo per utilizzarlo (condotta questa che di per sé integra solo una occupazione abusiva ma non una invasione), ma è necessario che l'agente sappia anche che il soggetto a cui è subentrato (e che gli ha consentito di entrare nell'immobile e di goderne) a suo tempo lo aveva invaso, vale a dire vi si era introdotto contro la volontà e/o senza il consenso dell'avente diritto sul bene. In mancanza della consapevolezza dell'originaria condotta illecita di invasione del dante causa, l'avente causa dell'autore del reato non può dunque essere chiamato a rispondere di concorso nel delitto per il solo fatto di aver protratto un'occupazione abusiva di cui però ignora l'origine delittuosa. Nel caso in esame, i Giudici di merito non si sono attenuti ai principi di diritto sopra esposti. Gli stessi hanno, infatti, accertato in punto di fatto che il 4 OR (come da lui dichiarato) è subentrato nell'uso e nel godimento della porzione di terreno di proprietà pubblica ai suoi ascendenti (il nonno), i quali già la utilizzavano (evidentemente) da molto tempo. Pur avendo riconosciuto che l'imputato era un semplice subentrante o avente causa dell'originario occupante, la Corte di appello ha poi ritenuto sufficiente, ai fini del dolo del reato, che il OR sapesse (o potesse comunque agevolmente scoprire) che lui non era il proprietario del terreno e che non aveva un titolo giuridico valido che legittimasse la sua attuale occupazione. I Giudici di merito hanno quindi reputato sufficiente la consapevolezza del ricorrente in ordine all’arbitrarietà della sua attuale occupazione, senza però in alcun modo verificare se lo stesso avesse conoscenza delle modalità con le quali il suo dante causa aveva a suo tempo ottenuto l'uso dell'immobile; aspetto sul quale occorreva invece indagare e motivare non potendo escludersi, per quanto detto, che il nonno del OR avesse fatto ingresso nel cespite con consenso (o la non opposizione) del proprietario e che l’odierno ricorrente facesse affidamento su tale circostanza. Per tale aspetto si può affermare che la motivazione della sentenza di appello è sostanzialmente mancante su un aspetto decisivo ai fini della affermazione di responsabilità dell'imputato. La sentenza deve dunque essere annullata sussistendo, nei termini indicati, il vizio di motivazione denunciato nel ricorso. 2. Anche il secondo motivo di ricorso è meritevole di accoglimento. L'art. 131bis, comma 1, cod. pen. esclude la possibilità di ritenere sussistente la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto in presenza di comportamenti abituali, mentre il comma 4 stabilisce che il comportamento “è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate”. A rigore, dunque, il reato permanente, di per sé, non rientra nell'ambito dei comportamenti abituali così come definiti dalla norma in esame, in quanto, come è noto, non sempre e non necessariamente consta di condotte plurime o reiterate. Non vi è quindi una incompatibilità logica/giuridica assoluta tra reato permanente e tenuità del fatto. Questa Corte, tuttavia, ha più volte affermato che in tema di reati permanenti, è preclusa l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto finché la permanenza non sia cessata, in ragione della perdurante compressione del bene giuridico per effetto della condotta delittuosa (Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, Mazzoccoli, Rv. 267589 – 01; nello stesso senso Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv. 276096 – 01, che con specifico riferimento al delitto di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. ha escluso 5 l’applicabilità della causa di non punibilità sino a che continua l'invasione arbitraria dell'immobile). Tali principi giurisprudenziali devono essere ribaditi anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 131bis cod. pen. dal D. Lgs n. 150 del 2022, il quale, pur ampliando significativamente la portata applicativa della causa di non punibilità, nel prevedere che il giudice deve prendere in considerazione anche la “condotta susseguente al reato”, conferma che la causa di punibilità in esame presuppone pur sempre l'esaurimento dell'azione criminosa e non può dunque trovare applicazione in presenza di condotte delittuose in atto. Nel caso di specie, come evidenziato dal ricorrente, la Corte di appello non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra esposti in quanto ha ritenuto la natura permanente del reato, di per sé ostativa, all'applicazione dell'art. 131bis cod. pen., e non tenendo dunque in alcun conto il fatto che, per sua stessa ammissione, la permanenza era cessata con lo sgombero avvenuto il 10/10/2017. La sentenza, del resto, non indica altre ragioni ostative, non contenendo alcuna altra indicazione in ordine ai motivi per cui il fatto (peraltro consistito nella occupazione di 400 mq di terreno a scopi agricoli) dovesse ritenersi grave. La Corte ha quindi motivato il rigetto della richiesta della difesa unicamente sulla base di una non corretta interpretazione del dato normativo, così incorrendo nella violazione di legge e nel vizio di motivazione denunciati dal ricorrente. 3. Per le ragioni sopra esposte, la sentenza impugnata va annullata, con rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria, la quale si atterrà nella decisione ai principi di diritto sopra indicati e con l’unico limite di non riproporre le lacune motivazionali evidenziate.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Così è deciso, 28/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente FA ST ANGELO CAPUTO