Cass. pen., sez. II, sentenza 29/05/2026, n. 19913
CASS
Sentenza 29 maggio 2026

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  • Accolto
    Violazione dell'art. 47 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità

    La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo, affermando che i giudici di merito non hanno accertato la consapevolezza dell'imputato circa le modalità illecite con cui il suo dante causa aveva originariamente occupato il terreno, limitandosi a verificare la consapevolezza dell'arbitrarietà dell'occupazione attuale.

  • Accolto
    Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di proscioglimento

    La Corte di Cassazione ha ritenuto meritevole di accoglimento il motivo, affermando che il reato permanente non è di per sé ostativo all'applicazione dell'art. 131bis cod. pen. se la permanenza è cessata. La Corte di appello ha erroneamente interpretato la norma, non considerando la cessazione della permanenza e la non gravità del fatto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 29/05/2026, n. 19913
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19913
    Data del deposito : 29 maggio 2026

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