Cass. pen., sez. III, sentenza 27/09/2007, n. 40194
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Sentenza 27 settembre 2007

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La disposizione dell'art. 512 cod.proc.pen., che consente la lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione, è applicabile anche al giudizio di revisione. (Nella specie la Corte ha annullato con rinvio la decisione che aveva ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni rese in sede di indagini difensive da teste poi deceduto e, sul rilievo della mancata indicazione nella richiesta di revisione, dichiarato inammissibile la richiesta di esame di altro teste, che, analogamente a quello in precedenza ammesso e deceduto, avrebbe dovuto confermare l'alibi del condannato).

La morte del testimone consente, ai sensi dell'art. 512 cod.proc.pen., quale circostanza sopravvenuta e imprevedibile, la lettura delle dichiarazioni dallo stesso rese in sede di indagini difensive a norma dell'art. 391 bis cod.proc.pen., e allo stesso tempo legittima l'interessato a chiedere ed ottenere l'ammissione di altra prova testimoniale equipollente a quella non potuta esperire in ragione del sopravvenuto decesso (fattispecie in tema di giudizio di revisione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 27/09/2007, n. 40194
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40194
    Data del deposito : 27 settembre 2007

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