Sentenza 27 settembre 2007
Massime • 2
La disposizione dell'art. 512 cod.proc.pen., che consente la lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione, è applicabile anche al giudizio di revisione. (Nella specie la Corte ha annullato con rinvio la decisione che aveva ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni rese in sede di indagini difensive da teste poi deceduto e, sul rilievo della mancata indicazione nella richiesta di revisione, dichiarato inammissibile la richiesta di esame di altro teste, che, analogamente a quello in precedenza ammesso e deceduto, avrebbe dovuto confermare l'alibi del condannato).
La morte del testimone consente, ai sensi dell'art. 512 cod.proc.pen., quale circostanza sopravvenuta e imprevedibile, la lettura delle dichiarazioni dallo stesso rese in sede di indagini difensive a norma dell'art. 391 bis cod.proc.pen., e allo stesso tempo legittima l'interessato a chiedere ed ottenere l'ammissione di altra prova testimoniale equipollente a quella non potuta esperire in ragione del sopravvenuto decesso (fattispecie in tema di giudizio di revisione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/09/2007, n. 40194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40194 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 27/09/2007
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 02224
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 035200/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ZA AL, N. IL 21/12/1952;
avverso SENTENZA del 31/10/2005 CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SENSINI MARIA SILVIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. SALZANO Francesco, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udito il difensore avv. TAORMINA Carlo di Roma.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
ZZ AT veniva condannata con sentenza in data 13/3/2000 (irrevocabile il 21/12/2000) della Corte di Appello di Caltanisetta alla pena di anni 4 di reclusione e L.
2.000.000 di multa in quanto ritenuta colpevole del reato di furto aggravato commesso, unitamente a ZZ AR e D'RC NN Maria, il 20 agosto 1990, ai danni di una gioielleria di Agira (Enna).
Con atto depositato il 16/10/2002, la prevenuta chiedeva la revisione della sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta sul presupposto di una prova "nuova", rappresentata dal fatto che, in occasione di una visita medico - legale effettuata dalla ZZ per motivi pensionistici il 22/7/2002 presso lo studio medico del Dr. Ezio EN di Teramo - sanitario che conosceva da tempo la donna per averla tenuta in cura anche in passato - era emerso che costui "aveva visitato giornalmente, nel periodo dal 18/8/1990 al 21/8/1990, la ricorrente ZZ AT in quanto affetta da crisi vertiginose, attacchi di panico, tachicardia parossistica". Da ciò doveva, pertanto, evincersi con inconfutabile certezza che la donna, il 20/8/1990, si trovava in Teramo, ad oltre 1.000 Km. di distanza da Agira, e non poteva aver commesso il furto addebitatole. La Corte di Appello di Catania, competente a decidere sull'istanza di revisione, all'udienza del 14/5/2003, ammetteva la prova richiesta dalla difesa, vale a dire la deposizione del dr. EN. Essendo nelle more del procedimento di revisione il sanitario deceduto, il difensore della ZZ, all'udienza del 31/10/2005, chiedeva che, in luogo del dr. EN, fosse chiamato a testimoniare sulla medesima circostanza (vale a dire, la presenza della ZZ in Teramo all'epoca del fatto) il dr. Mario PI, collega dello studio medico del defunto dr. EN. Tale teste, tuttavia, pur presente in Catania il giorno dell'udienza, non veniva ammesso dalla Corte territoriale sul presupposto che la nuova prova testimoniale non era stata avanzata nell'istanza di revisione ne' dopo l'ammissione della stessa, nei modi e termini di legge. Inoltre -osservavano i Giudici del merito - nessuna efficienza probatoria poteva essere riconosciuta alla relazione di perizia medico - legale allegata alla richiesta di revisione, poiché la stessa recava una firma non autenticata e, pur rispondendo a fini pensionistici, non risultava depositata presso alcun ente: essa, pertanto, non aveva data certa. Conseguentemente, non potendosi ammettere altra prova testimoniale, oltre quella non potuta espletare per il decesso del dr. EN, la richiesta di revisione veniva rigettata dalla Corte di Appello di Catania con sentenza in data 31/10/2005. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori della ZZ, deducendo: 1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, avendo la Corte di merito affermato che la relazione peritale allegata alla richiesta di revisione non recava ne' la sottoscrizione autenticata del dr. EN ne' aveva data certa. Al contrario, la relazione si inseriva nel contesto delle indagini difensive effettuate dalla difesa, ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p., in data 5/11/2002: la suddetta attività di indagine conferiva certezza sia alla sottoscrizione del dr. EN, sia alla relazione da lui redatta in data 22/7/2002; 2) con il decesso del dr. EN, il verbale delle dichiarazioni da lui rese al difensore era pienamente ammissibile e doveva far parte integrante del procedimento di revisione;
3) mancata assunzione di una prova decisiva laddove la Corte di Appello non aveva ammesso la deposizione del dr. PI, a conferma della visita medica effettuata alla ZZ dal suo collega di studio, dr. EN. Si chiedeva, pertanto, l'annullamento della sentenza.
In data 24/4/2007 venivano presentati dal difensore della ricorrente "motivi aggiunti", con i quali si ribadiva: 1) inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 630 e 631 c.p.p. con riferimento alla mancata utilizzazione del verbale di ricezione di dichiarazione ed assunzione di informazioni, prodotto dalla difesa. Erroneamente la Corte di Catania aveva ritenuto che, essendo venuto a mancare il teste dr. EN, l'atto non dovesse essere tenuto in alcuna considerazione. Al contrario, a mente dell'art. 512 c.p.p., esso era divenuto atto irripetibile, essendo fatto imprevisto ed imprevedibile la morte del sanitario ed essendosi verificata una ipotesi di oggettiva impossibilità di formazione della prova nel contraddittorio;
2) mancata assunzione di una prova decisiva - la deposizione del dr. PI - sul presupposto che tale teste non era stato indicato nell'istanza di revisione. Con ciò, tuttavia, la Corte di Appello aveva dimenticato che il decesso del teste principale era stato del tutto imprevedibile, era avvenuto proprio nelle more del procedimento di revisione e dopo l'udienza di richiesta di ammissione delle prove;
che la utilizzabilità delle dichiarazioni del dr. EN faceva sì che sussistesse una chiara connessione causale con l'assunzione della nuova deposizione richiesta;
3) manifesta illogicità della sentenza nella parte in cui aveva affermato che la firma del dr. EN, apposta sulla relazione di perizia medico - legale, non era autenticata: tale circostanza era contraddetta dalla sottoscrizione apposta per autentica dal codifensore Avv. Delle Fave in sede di investigazioni difensive.
Si insisteva nella richiesta di annullamento della sentenza. Il ricorso è fondato e va accolto.
Giova ricordare che l'istituto della revisione non si configura come un'impugnazione tardiva che permette di dedurre in ogni tempo ciò che nel processo, definitivamente concluso, non è stato rilevato o non è stato dedotto, ma costituisce un mezzo straordinario di impugnazione che consente, nei casi tassativi, di rimuovere gli effetti della cosa giudicata, dando priorità alle esigenze di giustizia rispetto a quelle di certezza dei rapporti giuridici. Di conseguenza, la risoluzione del giudicato non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto ovvero un'inedita disamina del deducibile, ma, piuttosto, l'emergenza di nuovi e diversi elementi rispetto a quelli definiti nel processo ed allorché tali nuove prove consistano in dichiarazioni testimoniali, esse debbono avere la forza di ribaltare il costrutto accusatorio (cfr. Cass. Sez. 6, 18/6/2003 n. 32384, Fasiello). Nel caso in disamina, la Corte territoriale, ammettendo la prova testimoniale del dr. EN, aveva già formulato un giudizio prognostico astratto in ordine alla idoneità del nuovo elemento di prova offerto dalla difesa, laddove debitamente accertato e valutato, a determinare la sostituzione della decisione irrevocabile di condanna con una di proscioglimento. Il fatto che, del tutto imprevedibilmente e per cause di certo non imputabili alla istante, fosse venuta a mancare una fonte di prova già ammessa, non poteva esonerare la Corte territoriale dall'ammettere altra prova testimoniale che si poneva, sul piano della valenza probatoria, come equipollente a quella non potuta esperire - e della quale era stata già ritenuta l'indubbia rilevanza- prova che, in ogni caso, non avrebbe potuto essere richiesta con altre modalità, essendo stato imprevisto ed imprevedibile il decesso del dichiarante per così dire "principale".
Nessuna motivazione contiene la sentenza impugnata, a parte le considerazioni sulla intempestività della richiesta, circa la non rilevanza della deposizione del dr. PI nell'economia del giudizio di revisione.
L'errore in cui è incorsa la Corte di Appello risiede nell'aver ritenuto che, venuto a mancare il dr. EN, le sue dichiarazioni, non aventi data certa ne' essendovi alcuna certezza sulla loro provenienza, non potessero essere utilizzate. L'affermata inutilizzabilità della consulenza medico-legale redatta dal sanitario improvvisamente deceduto sconta, in verità, l'omessa considerazione che tale consulenza era stata espressamente riconosciuta come propria e richiamata dal EN in sede di dichiarazioni rese all'Avv. Delle Fave in data 5/11/2002, nell'ambito delle indagini difensive ritualmente svolte dal ridetto Legale ex art. 391 bis c.p.p.. Appare conseguentemente viziato il percorso argomentativo seguito dalla Corte di Appello di Catania laddove afferma (cfr. sentenza impugnata, pag. 2): "Nessuna efficienza probatoria può essere riconosciuta alla relazione di perizia medico legale allegata alla richiesta di revisione, la quale reca una firma non autenticata e, pur rispondendo a fini pensionistici, non risulta depositata presso alcun ente e non ha pertanto data certa.... Deve inoltre osservarsi che, in ogni caso, (tale consulenza) non è stata asseverata quanto alla sua autenticità ed al suo contenuto". Affermazioni, come si è detto, smentite dall'avere il sanitario riconosciuto, in sede di indagini di investigazione difensiva, la consulenza come propria, indicandone anche la data di redazione, appunto il 22/7/2002, allorché la ZZ si era recata presso il suo ambulatorio.
Neppure la Corte territoriale ha considerato che il verbale di dichiarazioni rese dal dr. EN aveva comunque un'utilizzazione probatoria, essendosi realizzata un'evidente impossibilità di natura oggettiva di ripetizione delle stesse in dibattimento da parte del teste ammesso. Invero, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 512 c.p.p., la lettura dibattimentale delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, al P.M., ai difensori delle parti private ed al Giudice nell'udienza preliminare, è consentita quando l'esame del dichiarante, nel corso del dibattimento, risulti impossibile per fatti o circostanze che, da un lato, siano imprevedibili per la parte (privata o pubblica) che abbia richiesto l'esame; dall'altro, siano oggettivamente impossibili, nel senso che non devono essere imputabili ne' alla stessa parte richiedente, ne' ad una libera scelta della fonte testimoniale di sottrarsi all'esame dibattimentale (cfr. Cass. Sez. 3, 8/7/2004 n. 38682). Anche sotto questo aspetto, pertanto, andava acquisita la deposizione del nuovo teste indicato, sul presupposto, appunto, che la riferita utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste principale riverberava la sua rilevanza di prova "nuova" anche sulle dichiarazioni del teste PI, chiamato a deporre sulle medesime circostanze del dr. EN, in quanto collega di studio, e non in precedenza indicato, non essendovi alcun elemento dal quale poter ragionevolmente inferire il venir meno del teste "principale". A tale riguardo va censurato un ulteriore rilievo della Corte di merito, secondo cui la deposizione del PI non poteva essere ammessa anche perché non indicata nell'istanza di revisione "nei modi e termini di legge". La frase, pur ambigua, sembra contenere un improprio riferimento al disposto dell'art. 468 c.p.p., disposizione che espressamente prevede, a pena di inammissibilità, il rispetto di termini ben precisi per la citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici. Va, però, rammentato che nel giudizio di revisione si applicano le regole sul giudizio in fase di appello e che l'assolvimento degli oneri previsti dall'art. 468 c.p.p. non può essere esteso al giudizio di secondo grado, nel quale l'assunzione delle prove è del tutto eccezionale ed autonomamente regolata dall'art. 603 c.p.p.. La pronuncia impugnata va, conseguentemente, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catania perché provveda all'incombente di cui sopra. Solo all'esito dell'esame del dr. PI, il Giudice del rinvio potrà formulare il suo rigoroso giudizio di attendibilità o non attendibilità del testimoniale assunto e pervenire ad una corretta decisione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Catania. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2007