Sentenza 19 febbraio 1999
Massime • 1
La carenza di mezzi finanziari, da cui sarebbe derivata l'impossibilità materiale di versare i contributi assistenziali e previdenziali effettivamente dovuti, non influisce in alcun modo sulla struttura oggettiva del reato di cui all'art. 37 della legge 24 novembre 1981 n. 689, che punisce il datore di lavoro che ometta registrazioni o denunzie obbligatorie. Ciò in quanto il lavoratore subordinato ha un diritto alla posizione previdenziale che è sostanzialmente collegato alla durata del proprio rapporto di lavoro e che non è derogabile per ragioni contingenti.
Commentario • 1
- 1. Omessa denuncia contributiva: rilevanza penale e subordinazione della sospensione condizionale all’adempimento (Giudice Raffaele Muzzica)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Svolgimento del processo Il PM in sede citava a giudizio Pi.Al., con decreto emesso il 10/6/2020, affinché lo stesso rispondesse all'udienza del 12/11/2020 del reato in rubrica contestato. In quell'udienza il Giudice, rilevato che l'imputato aveva ricevuto a mani proprie l'avviso ex art, 415 bis c.p., contenente l'invito ad eleggere domicilio in mancanza del quale questo si sarebbe radicato nel luogo in cui riceveva l'atto, ordinava la rinnovazione della notifica del decreto di citazione per l'udienza del 6/5/2021 e, successivamente, per l'udienza del 21/10/2021 nella quale, accertata la regolarità della notifica e sussistendone i presupposti di legge, il Giudice dichiarava procedersi in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/02/1999, n. 4012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4012 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Pietro GIAMMANCO Presidente del 19.2.1999
1. Dott. Giuseppe SAVIGNANO Consigliere SENTENZA
2. " Vincenzo DI NUBILIA " N. 520
3. " Claudia SQUASSONI " REGISTRO GENERALE
4. " Aldo FIALE " N. 39769/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ST UR, n. a Correzzola il 17.10.1958
avverso la sentenza 9.7.1998 della Corte di Appello di Venezia Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo FIALE
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Antonio SINISCALCHI che ha concluso per il rigetto del ricorso SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 9.7.1998 la Corte di Appello di Venezia confermava la sentenza 17.4.1997 del Pretore di Vicenza, che aveva affermato la penale responsabilità di RO UR in ordine al reato di cui:
-all'art. 37 della legge 24.11.1981, n. 689 (poiché, quale amministratore e legale rappresentante della s.r.l. "Regal", al fine di non versare contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, ometteva di effettuare le denunzie contributive nei mesi di maggio, giugno ed agosto 1991, derivando da tali omissioni gli omessi versamenti di contributi per importi mensili non inferiori a cinque milioni di lire) e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, unificate le omissioni nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., lo aveva condannato alla pena principale di giorni 22 di reclusione, sostituita con la corrispondente pena pecuniaria di lire 550.000 di multa, ed alla pena accessoria di legge.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il RO, il quale ha eccepito, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione:
a) l'insussistenza del reato, poiché egli si era trovato nell'impossibilità materiale di pagare i contributi assistenziali e previdenziali, essendo la società da lui rappresentata priva di mezzi finanziari, tanto da essere stata dichiarata fallita, con sentenza del 18.1.1992, su istanza propria;
b) la non configurabilità del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice, consistente nella finalità "di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, poiché manifestamente infondato.
1. Il reato di cui all'art. 37 della legge n. 689/1981 costituisce, in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, una fattispecie delittuosa introdotta dal legislatore al fine di bilanciare l'ampia depenalizzazione attuata nel settore degli inadempimenti agli obblighi contributivi, valorizzando la rilevanza penale di violazioni più gravi, la cui consumazione ostacola e rende difficile l'accertamento dell'an e del quantum dello stesso debito di contribuzione.
La norma punisce, infatti, il datore di lavoro che ometta registrazioni o denunzie obbligatorie, cioè imposte da disposizioni legislative o regolamentari, ovvero esegua denunzie false, al fine di evadere i contributi previdenziali e purché dal fatto derivi un'evasione mensile non inferiore a cinque milioni di lire. La condotta tipica del reato in questione consiste, dunque, nell'omissione di una o più registrazioni, (attività che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare su determinate scritture) o denunzie (comunicazioni dì rette all'Istituto previdenziale), ovvero nella effettuazione di una o più denunzie obbligatorie in tutto o in parte non veritiere,
La punibilità del fatto è subordinata alla condizione che da esso sia derivata un'evasione contributiva mensile non inferiore a cinque milioni di lire e tale accadimento costituisce, a giudizio di questa Corte, una vera e propria condizione oggettiva di punibilità, perché inerisce ad un limite quantitativo dell'evento e non all'evento dell'omesso versamento, che è necessariamente riconducibile al dolo specifico.
Trattasi di uno di quegli accadimenti che, secondo la dottrina, "arricchiscono la sfera dell'offesa del reato, perché, pur attenendo alla sfera dell'offesa del bene protetto, tuttavia non accentrano in sè tutta l'offensività del fatto, in quanto comportano solo un ulteriore aggravamento, una progressione dell'offesa tipica": non si richiede, pertanto, nel soggetto agente la rappresentazione dell'ammontare del contributo evaso, ma la sola finalizzazione della condotta all'evasione ed il reato si perfeziona nel momento in cui la condizione si verifica, anche se essa non è voluta dall'agente medesimo.
La condotta, dunque, caratterizzata dai connotati anzidetti, concorre con il reato di omesso versamento all I.N.P.S. delle ritenute previdenziali, previsto dall'art. 2 del DL. 12.9.1983, n. 463, convertito nella legge 11.11.1983, n. 638 e succ. modif (nelle ipotesi in cui gli importi mensili non versati non siano inferiori a cinque milioni di lire) in una valutazione di elevata antisocialità. Nella fattispecie in esame la prospettata carenza di mezzi finanziari, da cui sarebbe derivata l'impossibilità materiale di versare i contributi assistenziali e previdenziali effettivamente dovuti, non influisce in alcun modo sulla struttura oggettiva del reato, che è costituita appunto dall'omessa presentazione delle denunzie preordinata al fine di realizzare l'omissione contributiva. Questa Corte Suprema, del resto, ha già avuto occasione di rilevare che, secondo il sistema previdenziale ed assistenziale vigente nel nostro ordinamento, il lavoratore subordinato ha un diritto alla "posizione previdenziale", che è sostanzialmente collegata alla durata del proprio rapporto di lavoro e che non è derogabile per ragioni contingenti, sicché le eventuali difficoltà economiche del datore di lavoro non possono comunque giustificarne gli inadempimenti (vedi Cass., Sez. III, 11. 12.1998, ric. P.M. in proc. Benedetti).
2. Quanto all'elemento soggettivo, il dolo è specifico poiché la norma incriminatrice richiede che le omissioni (o le falsità) siano coscienti e volontarie e che in più siano preordinate al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza ed assistenza obbligatorie. Nella fattispecie in esame correttamente i giudici del merito (in assenza di accadimenti riconducibili a comportamenti meramente colposi e deducendo anche logiche significazioni delle incongruenti dichiarazioni rese dall'imputato e dalla moglie circa una pretesa trasmissione delle denunzie in oggetto - rinvenute invece nella sede societaria - all'istituto bancario che avrebbe dovuto provvedere all'inoltro rituale) hanno evidenziato che le accertate omissioni avevano avuto palesemente il fine di non pagare i contributi dovuti. È lo stesso ricorrente ad ammettere, in proposito, nell'atto di impugnazione, che la società da lui rappresentata "non ha presentato i modelli all'I.N.P.S. sapendo di non avere i soldi per pagarli", sicché con deduzione coerente la Corte territoriale ha evidenziato che la mancanza di liquidità costituiva comunque un fatto oggettivo, indipendente dall'evidenziazione dell'obbligo e dalla configurazione precisa di esso;
perché allora (se non per finalità fraudolente) fare deliberatamente ricorso al nascondimento si da rendere più difficile gli accertamenti ed i riscontri?
3. A norma dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di lire un-milione.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di lire un-milione in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 1999