Cass. pen., sez. III, sentenza 19/02/1999, n. 4012
CASS
Sentenza 19 febbraio 1999

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Massime1

La carenza di mezzi finanziari, da cui sarebbe derivata l'impossibilità materiale di versare i contributi assistenziali e previdenziali effettivamente dovuti, non influisce in alcun modo sulla struttura oggettiva del reato di cui all'art. 37 della legge 24 novembre 1981 n. 689, che punisce il datore di lavoro che ometta registrazioni o denunzie obbligatorie. Ciò in quanto il lavoratore subordinato ha un diritto alla posizione previdenziale che è sostanzialmente collegato alla durata del proprio rapporto di lavoro e che non è derogabile per ragioni contingenti.

Commentario1

  • 1Omessa denuncia contributiva: rilevanza penale e subordinazione della sospensione condizionale all’adempimento (Giudice Raffaele Muzzica)
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

    Svolgimento del processo Il PM in sede citava a giudizio Pi.Al., con decreto emesso il 10/6/2020, affinché lo stesso rispondesse all'udienza del 12/11/2020 del reato in rubrica contestato. In quell'udienza il Giudice, rilevato che l'imputato aveva ricevuto a mani proprie l'avviso ex art, 415 bis c.p., contenente l'invito ad eleggere domicilio in mancanza del quale questo si sarebbe radicato nel luogo in cui riceveva l'atto, ordinava la rinnovazione della notifica del decreto di citazione per l'udienza del 6/5/2021 e, successivamente, per l'udienza del 21/10/2021 nella quale, accertata la regolarità della notifica e sussistendone i presupposti di legge, il Giudice dichiarava procedersi in …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 19/02/1999, n. 4012
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4012
Data del deposito : 19 febbraio 1999

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