Sentenza 3 ottobre 2005
Massime • 1
Il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, di cui all'art. 388, comma primo, cod. pen., è a consumazione istantanea e si perfeziona nel momento in cui il debitore non ottempera alla ingiunzione di adempiere, in quanto il danno del creditore si verifica al momento dell'inottemperanza del debitore e la eventuale permanenza dell'inadempimento rappresenta semplicemente la protrazione degli effetti di un fenomeno che si è già realizzato. (In motivazione la Corte ha precisato che sono differenti i concetti di "ingiunzione di ottemperanza" e di "inottemperanza", perché mentre il primo si configura come una condizione di punibilità del reato, l'altro rappresenta un comportamento che cade sotto la sfera di volontà del debitore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/10/2005, n. 44936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44936 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi Presidente del 03/10/2005
Dott. IPPOLITO Francesco Consigliere SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio Consigliere N. 1187
Dott. CONTI Giovanni Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico Consigliere N. 12258/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di EG Calabria;
dalla parte civile:
LO IN, nei confronti della sentenza della Corte d'appello in data 16 novembre 2004;
nel procedimento a carico di:
SC NI e RE RI;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore Generale nella persona del Sostituto Dott. Enrico Delehaye, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore degli imputati avv. Veneto Armando. FATTO E DIRITTO
Ai coniugi NI CU e RI EG è stato contestato, in concorso tra loro, il reato continuato di cui all'art. 388 c.p., comma 1, per avere gli stessi compiuto una serie di atti fraudolenti o simulati (separazione personale dei coniugi con carico allo CU di un ingente assegno di mantenimento;
vendita di una Mercedes;
vendita della quota di proprietà di un immobile sito in Roccella Ionica da parte dello CU alla moglie, che era già proprietaria dell'altra metà), con la finalità di sottrarre lo stesso CU all'adempimento degli obblighi civili dei quali era in corso l'accertamento dinanzi alla Autorità giudiziaria nella causa che l'opponeva a AR IN, conclusasi con sentenza della Corte d'appello di EG Calabria, esecutiva il 12 maggio 1998, con la quale veniva riconosciuto un credito di lavoro del AR di lire 13.138.000, oltre interessi e rivalutazione, nei confronti dello CU.
Il giudizio di primo grado si concludeva con la sentenza del 18 marzo 2003 del Tribunale di Locri, sezione distaccata di Siderno, con la condanna dello CU e della EG alla pena (sospesa) di sei mesi di reclusione ciascuno e con la condanna degli stessi al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede con una provvisionale in favore della parte civile di 10.000,00 euro, ma la Corte d'appello di EG Calabria, adita a seguito di gravame dei coniugi CU, in totale riforma della sentenza del Tribunale, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine al reato ascritto per intempestività della querela.
Rilevava la Corte d'appello in argomento (già discusso in primo grado e risolto dal primo Giudice nel senso della tempestività) che la querela era stata proposta in data 21 gennaio 1999, che la separazione dei coniugi CU risaliva al 13 dicembre 1990, la simulata vendita della Mercedes era avvenuta il 13 dicembre 1990 e la vendita della quota dell'immobile si era perfezionata con atto del 20 gennaio 1994. Affermava, quindi, che la querela era intempestiva, essendo il reato contestato istantaneo, che si consuma con la commissione degli atti simulati o fraudolenti previsti dalla norma, potendo configurasi, come nella specie si configurava, la continuazione, ma aderendo all'orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui per la punibilità del reato è necessario che il debitore non ottemperi all'ingiunzione di eseguire una sentenza di condanna che abbia imposto un obbligo, configurandosi l'inottemperanza come condizione obiettiva di punibilità (v. Cass., sez. 6^, 19 marzo 1997, n. 4298, Olivieri), ossia un elemento esterno alla struttura del reato, ontologicamente già perfetto in tutti i suoi elementi.
Affermava, altresì, che, anche a volere ritenere che il reato contestato sia un reato permanente, l'inizio del decorso del termine non poteva comunque farsi coincidere con la data di cessazione della permanenza ma con quella in cui si realizzano gli elementi necessari del reato e non con quella in cui cessa la consumazione (v. Cass., sez. 2^, 2 luglio 2002, n. 25193, Apruzzese). Pertanto, aderendo all'una o all'altra impostazione, non si sarebbe mai potuti pervenire a una soluzione favorevole per la parte civile. Infatti l'atto di precetto relativo alla sentenza d'appello del Tribunale di Locri, quale giudice del lavoro, era stato notificato il 16 luglio 1998 e da quel momento era - comunque - decorso infruttuosamente il termine di dieci giorni per l'adempimento, ciò che era ovviamente a conoscenza della parte civile.
La Corte poi passava in rassegna tutti gli atti di cui era stata ritenuta la simulazione e la frode, concludendo per la piena conoscenza di tutti tali atti da parte del AR in data incompatibile con il termine di decadenza di tre mesi per la proposizione della querela. Sottolineava, infine, la Corte che tutti gli atti simulati o fraudolenti erano a conoscenza del AR sin dal momento della loro conclusione - circostanza non contestate dal AR neppure con il presente ricorso con il ricorso -. Orbene, tutti gli atti sopra detti risalivano a date incompatibili ai fini di una vantazione di tempestività della querela.
Avverso la predetta sentenza propone ricorso per Cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di EG Calabria, che, affermando di essere stato richiesto in tal senso dalla parte civile, si riporta agli argomenti che la stessa parte civile ha prospettato.
Con il ricorso si lamenta la violazione degli artt. 388 e 124 c.p. e art. 125 c.p.p., comma 3, e art. 546 c.p.p. Si osserva che l'interesse tutelato dalla norma sarebbe il diritto a non vedere elusa la soddisfazione coatta di una propria aspettativa a carattere patrimoniale riconosciuta da una decisione giudiziale nelle more dell'accertamento o della realizzazione coatta della aspettativa medesima, ragione per la quale la frase contenuta nell'art. 388 c.p., comma 1 "qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la sentenza" deve essere intesa quale elemento costitutivo del reato e non quale condizione di punibilità.
Inoltre, la possibilità del debitore di scegliere fra l'ottemperanza o l'inottemperanza escluderebbe che si possa trattare di una condizione di punibilità e consente di affermare che il momento consumativo del reato sarebbe rimesso a una condotta cosciente e volontaria del debitore di natura omissiva. Questa condotta omissiva non si esaurisce e non coincide con la consumazione del reato, ma si protrae nel tempo e attribuisce al delitto la natura di reato permanente. In altri termini la condotta commissiva degli atti fraudolenti o simulati non può produrre i suoi effetti senza il comportamento di natura omissiva che perdura sino a quando il debitore (soggetto attivo del reato) non la fa cessare. A riprova della bontà di tale tesi i ricorrenti traggono anche argomenti dalla norma dell'art. 124 c.p. che stabilisce che il termine per proporre la querela inizia a decorrere dalla conoscenza del fatto che costituisce reato, laddove, con l'espressione "fatto" il legislatore intende il "fatto reato completo in tutti i suoi elementi": è quindi evidente che fino a quando dura la permanenza "il fatto che costituisce reato" reato non è completo. Il ricorrente rafforza e sintetizza i suoi motivi argomentando nel senso che: 1) se il diritto di querela dipende da una valutazione che la vittima fa del reato commesso, non può sanzionarsi la decadenza quando il fatto non si è ancora esaurito (come nel reato permanente), perché in tutto tale tempo una valutazione può aversi o non aversi, o addirittura essere provvisoria;
2) se la querela è un diritto di perdono, che implica una scelta fra domanda di chiedere la punizione o di rinunciare, non sarebbe concepibile un diritto di perdono quando la condotta è ancora in atto;
3) se il diritto di querela ha il suo fondamento (come si afferma nella relazione al codice) nella presunzione che il risentimento della vittima si ritiene ragionevolmente passato con il decorso del termine di tre mesi, tale risentimento deve presumersi che si accresca vieppiù con il protrarsi della consumazione del reato.
Per gli CU deposita "Argomentazioni difensive" l'avvocato Armando Veneto che contesta tute le affermazioni in diritto contenute nel ricorso.
I ricorsi del Procuratore Generale e del AR non sono fondati. La sentenza impugnata merita conferma, con le precisazioni di cui si dirà, dovendosi rigettare l'impugnazione.
Va premesso che, in punto di fatto, non v'è questione sulla epoca di conoscenza degli atti fraudolenti o simulati da parte del BA, che il precetto è stato notificato da parte di costui il 18 luglio 1998 e che la querela è stata presentata il 19 gennaio 1999; neppure è controverso che gli imputati non hanno consapevolmente e volontariamente ottemperato alla ingiunzione di pagamento, in quanto non hanno dedotto alcuna circostanza che abbia loro altrimenti impedito di adempiere.
Ciò posto, questa Corte è dell'avviso che, mentre condizione di punibilità del reato di cui all'art. 388 c.p., comma 1, è rappresentata dalla ingiunzione di ottemperanza (Cass., sez. 6^, 27 ottobre 1993, Masi, CED, Rv. 196022; Cass., sez. 6^, 31 dicembre 1969, Aliperti, CED, Rv., 113573), non altrettanto lo è l'inottemperanza in sè, che sicuramente rappresenta un comportamento che cade sotto la sfera di dominio della volontà del debitore. Se infatti ci si riporta alla costruzione dogmatica largamente prevalente, secondo cui la condizione di punibilità è un elemento futuro e incerto il cui verificarsi non dipende dalla volontà dell'imputato, non si vede come possa sfuggirsi alla conclusione che, mentre condizione di punibilità è l'ingiunzione ad adempiere, che ricade nella sfera degli atti riconducibili alla volontà della persona danneggiata dal reato (ed estranea quindi alla volontà dell'imputato), l'inottemperanza in sè è avvenimento risalente alla volontà del debitore e che entra a far parte della fattispecie criminosa, e di essa è elemento costitutivo.
Anche se tali affermazioni spesso non sono chiare nella giurisprudenza, nella quale, a volte, non sembra esser perspicua la individuazione della condizione di punibilità, accavallandosi e sovrapponendosi i concetti di "ingiunzione di ottemperanza" e di "inottemperanza", è certo, invece, che ogni volta che questa Corte è stata chiamata a decidere sul momento consumativo del reato ha sempre affermato che esso va ravvisato nel momento in cui il debitore non ottempera alla ingiunzione di adempiere (Cass., sez. 3^, 2 luglio 1971, n. 823, Chiocciola, CED, Rv. 118682; Cass., 16 gennaio 1959, Giust. pen. 1959, 2^, 1135) anche se, in alcuni casi, in modo poco coerente con le premesse.
Non vi sono ragioni, nella fattispecie, per discostarsi da tale orientamento sul momento consumativo, che, in una ricostruzione della fattispecie di reato quale quella qui propugnata, pone, con maggiore coerenza, tale inottemperanza nella categoria degli elementi costitutivi del reato, e che logicamente ravvisa nella inottemperanza il momento di consumazione.
Tuttavia non può essere accolta la tesi dei ricorrenti secondo la quale il reato in questione assume la connotazione di reato permanente nel senso che, protraendosi l'inottemperanza nel tempo, il reato continuerebbe a consumarsi (con il protrarsi della omissione del debitore) sino al momento in cui intervenga l'ottemperanza che, nella costruzione dei ricorrenti, costituirebbe il momento di cessazione della permanenza, di modo che il termine per la presentazione della querela inizierebbe a decorrere dal momento della cessazione della inottemperanza, coincidente con l'adempimento. Nonostante lo sforzo argomentativo delle parti ricorrenti per cercare di dimostrare che l'art. 388 c.p., comma 1, preveda un reato permanente, la tesi non può essere accolta. Quando, infatti, il credito sia certo, liquido ed esigibile, come quello di specie, l'inadempimento ha natura istantanea e il ritardo non è più inadempimento ma ritardo nell'adempimento, che ha tutt'altri presupposti natura ed effetti. Da un punto di vista civilistico è sufficiente il momento dell'inadempimento perché si verifichi il danno del creditore. Il ritardo nell'adempimento genera altri effetti e conseguenze, e, ontologicamente, si differenzia dall'inadempimento. Le stesse considerazioni possono farsi in relazione alla fattispecie penalistica in esame, in cui il danno del creditore derivante dall'illecito si verifica al momento della inottemperanza. È chiaro che la permanenza dell'inadempimento (cioè dell'omissione di adempimento) non rappresenta, per ciascun istante, un nuovo atto di inadempimento, ma semplicemente la protrazione degli effetti di un fenomeno che si è già verificato.
La tesi comunque mostra tutti i suoi limiti ove si consideri che, praticamente, rimette la stessa configurazione del reato alla volontà del debitore, il quale, pur dopo avere posto in essere - in danno del creditore - atti simulati e fraudolenti per sottrarsi all'adempimento, degli obblighi nascenti da un provvedimento giurisdizionale, avrebbe la facoltà di non rispondere mai del suo illecito operato in quanto, continuando a non adempiere, rimetterebbe alla sua volontà omissiva, la configurabilità stessa del reato in esame.
Non ritiene, comunque, la Corte di dovere indugiare ulteriormente sul punto perché, come hanno correttamente messo in evidenza i Giudici della Corte d'appello, anche se il reato in questione dovesse considerarsi permanente, il decorso del termine per la presentazione della querela non potrebbe mai farsi risalire al momento della cessazione della permanenza, bensì al momento in cui la parte civile ha conoscenza della esistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato, compreso l'inadempimento. Nel reato permanente il termine per proporre la querela decorre non dal momento della cessazione della permanenza ma dal momento della conoscenza del fatto delittuoso completo in tutti i suoi elementi costitutivi (la giurisprudenza sul punto di questa Corte è talmente pacifica da non richiedere la citazione delle numerosissime sentenze che affermano il principio). Ora, la Corte di merito, che ha ritenuto che la mancata ottemperanza fosse condizione obiettiva di punibilità, ha affermato che il termine per proporre la querela doveva farsi risalire al momento della commissione degli atti fraudolenti o simulati. Il risultato non cambia aderendo alla tesi qui accolta secondo la quale l'inottemperanza è elemento costitutivo del reato, giacché la presentazione della querela, nel caso di specie, è tardiva anche a voler considerare l'inottemperanza elemento costitutivo del reato, inottemperanza coincidente con il decorso di dieci giorni dalla notificazione dell'atto di precetto. L'inottemperanza si è, infatti, verificata il 28 luglio (scadenza del termine assegnato con l'atto di precetto e la querela è stata presentata in ogni caso dopo il decorso di novanta giorni.
Per le ragioni suesposte i ricorsi vanno rigettati.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente AR al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2005