Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/10/2005, n. 44936
CASS
Sentenza 3 ottobre 2005

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Il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, di cui all'art. 388, comma primo, cod. pen., è a consumazione istantanea e si perfeziona nel momento in cui il debitore non ottempera alla ingiunzione di adempiere, in quanto il danno del creditore si verifica al momento dell'inottemperanza del debitore e la eventuale permanenza dell'inadempimento rappresenta semplicemente la protrazione degli effetti di un fenomeno che si è già realizzato. (In motivazione la Corte ha precisato che sono differenti i concetti di "ingiunzione di ottemperanza" e di "inottemperanza", perché mentre il primo si configura come una condizione di punibilità del reato, l'altro rappresenta un comportamento che cade sotto la sfera di volontà del debitore).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/10/2005, n. 44936
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 44936
    Data del deposito : 3 ottobre 2005

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