Sentenza 8 agosto 2001
Massime • 1
È devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in applicazione del regime previgente, la cognizione della controversia - iniziata dopo il primo luglio 1998 (data che, in base all'art. 45, diciottesimo comma, D.Lgs. n. 80 del 1998, segna l'inizio dell'efficacia della disposizione dettata dall'art. 33 dello stesso D.Lgs.), ma anteriormente al 10 agosto 2000 (data in cui è entrata in vigore la legge 21 luglio 2000, n. 205, che, con l'art. 7, ha sostituito, fra l'altro, il testo dell'art. 33 del citato D.Lgs.) - avente ad oggetto la richiesta di compensi per prestazioni rese ai pazienti nell'ambito del servizio sanitario nazionale da un soggetto privato operante in regime di convenzione, non potendo, con riferimento a quel periodo, essere invocati in senso contrario, ed in favore della devoluzione di tale controversia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ne' l'art. 33 del D.Lgs. n. 80 del 1998, perché dichiarato costituzionalmente illegittimo, "in parte qua", con la sentenza n. 292 del 2000, e neppure l'art. 7 della legge n. 205 del 2000, perché privo di efficacia retroattiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/08/2001, n. 10957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10957 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA - Primo Presidente f.f. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ASL SALERNO 1, in persona del Direttore Generale pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA APOLLO D'ORO 26, presso lo studio dell'avvocato PAOLO VITTORIO LELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato FEDELE ALBERTI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CENTRO RADIOLOGICO S. PIETRO DI M.T. RU & C. SAS;
- intimata -
avverso il provvedimento definitivo n. 336/99 del Giudice di pace di NOCERA INFERIORE, emesso il 18/02/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/01 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Alberto CINQUE, che ha concluso per il rigetto del ricorso e dichiarazione di giurisdizione del giudice ordinario. Ritenuto:
- che con atto del 3 dicembre 1998 l'Azienda sanitaria locale n. 1 di Salerno proponeva opposizione contro il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace di Nocera Inferiore in favore della s.a.s. Centro radiologico San Pietro di M.T. NO e C. ed avente ad oggetto il compenso in denaro per prestazioni radiologiche e fisioterapiche, rese in regime di convenzione a pazienti non residenti nel distretto di detta Azienda;
- che, costituitasi l'opposta, il Giudice di pace con sentenza del 18 febbraio 1999 riteneva la propria giurisdizione e rigettava l'opposizione;
- che contro questa sentenza ricorre l'Azienda sanitaria.
Considerato che
con l'unico motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 33 d. lgs. 31 marzo 1998 n. 80, sostenendo l'appartenenza alla giurisdizione amministrativa esclusiva della presente controversia, riguardante prestazioni rese nell'ambito del servizio sanitario nazionale;
- che il motivo non è fondato;
- che esso richiede la risoluzione di una questione di diritto transitorio;
- che infatti l'art. 33, comma 2, d. lgs. n. 80 del 1998 attribuiva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, specificate nel secondo comma, lett. F, come quelle riguardanti attività e prestazioni "rese nell'ambito del servizio sanitario nazionale ..., con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati, delle controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona e delle controversie in materia di invalidità";
- che questa norma venne interpretata dalle Sezioni unite di questa Corte, le quali con la sentenza 30 marzo 2000 n. 72, delle due possibili interpretazioni dell'espressione "pubblico servizio" - una ristretta alle sole attività rese all'utenza e l'altra estesa a tutte le attività comunque connesse - fosse da preferire la prima, siccome più adeguata all'art. 103 Cost., vale a dire alla costituzionalizzazione della giurisdizione amministrativa esclusiva che si esplichi su posizioni, collegate, di diritto soggettivo e di interesse legittimo, e non su semplici rapporti obbligatori di diritto comune;
- che in coerenza con tale orientamento le Sezioni unite con sentenza 30 marzo 2000 n. 71, affermarono l'appartenenza al giudice ordinario delle controversie riguardanti attività di produzione e distribuzione di farmaci da parte delle case farmaceutiche e diretta ad ospedali e farmacie, ossia non al pubblico;
- che nel caso di specie trattasi, per contro, di compensi per prestazioni rese ai pazienti da un soggetto privato in regime di convenzione;
- che la concreta fattispecie andava ricondotta, perciò alla previsione dell'art. 33 cit., con la conseguenza che la controversia, nel momento in cui iniziò, avrebbe dovuto essere trattata dal giudice amministrativo in sede esclusiva;
- che tale norma venne però dichiarata illegittima per eccesso di delega (art. 76 Cost.) dalla Corte costituzionale con sentenza del 17 luglio 2000 n. 292 e questa, per il suo cosiddetto effetto retroattivo, ossia per la sua efficacia dichiarativa e non costitutiva, produsse l'impossibilità di applicare la norma ormai espunta dall'ordinamento ai rapporti processuali ancora pendenti, e la necessità di applicare le norme previgenti;
- che alla stregua di queste ultime la presente controversia, siccome attinente ad un pagamento di corrispettivo contrattuale, spettava alla giurisdizione ordinaria (Cass. Sez. un. 12 dicembre 1999 n. 914);
- che il testo del suddetto art. 33, nella parte che qui interessa, è stato poco dopo riprodotto nell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 21 luglio 2000 n. 205;
- che pertanto l'attuale questione consiste nello stabilire se per le controversie iniziate sotto la vigenza del d. lgs. n. 80 del 1998, ossia dopo il 1° luglio 1998 (art. 45, comma 18), la giurisdizione debba essere determinata secondo il regime previgente, attribuendo la presente lite al giudice ordinario, oppure secondo il regime attuale, affermando la giurisdizione amministrativa;
- che queste Sezioni unite, interpretando l'art. 7 l. n. 205 del 2000 cit. alla stregua dell'art. 11, primo comma, delle preleggi,
ossia escludendone l'efficacia retroattiva, ritengono di doversi attenere al citato precedente n. 914 del 1999 e perciò che la giurisdizione spetti al giudice ordinario, col conseguente rigetto del ricorso;
- che in tal senso le Sezioni unite si sono già espresse con sentenza 6 aprile 2001 n. 149;
- che la complessità della vicenda legislativa sopra illustrata induce a compensare le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, dichiara la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e compensa le spese.
Così deciso in Roma il 19 aprile 2001.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 8 AGOSTO 2001.