Sentenza 6 giugno 2017
Massime • 1
Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della persona offesa e del danneggiato dal reato è necessario che vi sia stata l'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., non essendo sufficiente a tal fine la presentazione di una denuncia o querela.
Commentario • 1
- 1. Sì al patrocinio a spese dello Stato per la persona offesa nel procedimento di archiviazione.Ottavia Murro · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 4 marzo 2020
pdf Sentenza C.Cost. 17 gennaio 2020, n.3 E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 comma 1 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 nella parte in cui non esclude la possibilità per il giudice, chiamato a decidere sulla ammissione al beneficio della persona offesa che ha presentato una denuncia-querela, di valutare la eventuale evidente assenza di fatti di rilevanza penale. Sommario: 1. Quadro normativo – 2. La questione di costituzionalità – 3. La “novità” della pronuncia. 1.Quadro normativo – La difesa dei poveri, anche nel processo penale, diviene “accollo” dello Stato solo con la legge n. 217 del 1990, legge istitutiva del patrocinio a spese dello …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/06/2017, n. 43865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43865 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2017 |
Testo completo
43865-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 06/06/2017 Sent. n. sez. 590/17 ROCCO MARCO BLAIOTTA -Presidente Rel. Consigliere - EMANUELE DI SALVO REGISTRO GENERALE ANDREA MONTAGNI N.2323/2017 GABRIELLA CAPPELLO GIUSEPPE PAVICH ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL RA nato il [...] avverso l'ordinanza del 17/11/2016 del TRIBUNALE di LECCE sentita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG PIETRO AETA INAMMI 99IMIZITA RITENUTO IN FATTO 1. CE AH, persona offesa in relazione al reato di truffa e danneggiata in relazione al delitto di falsa testimonianza, ricorre per cassazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato, con cui è stato rigettato il ricorso in opposizione avverso la pronuncia del G.i.p., che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
2. La ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché i giudici di merito avrebbero dovuto prendere atto della qualità di persona offesa e danneggiata dai predetti reati, rivestita dalla CE, poiché tale qualità decorre dal momento della lesione del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice e prescinde dall'avvenuto espletamento o meno degli incombenti ex art. 335 cod. proc. pen., da parte del pubblico ministero. Questi ultimi possono intervenire anche a distanza di parecchio tempo dalla presentazione della notizia di reato mentre è interesse della persona offesa depositare l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato entro 20 giorni dal deposito della denuncia- querela. Erroneamente, pertanto, l'istanza è stata rigettata sulla base del rilevo che il procedimento non era stato ancora iscritto. Il rigetto dell'istanza di ammissione avrebbe potuto basarsi soltanto sull'insussistenza delle condizioni reddituali, che, viceversa, ricorrono nel caso di specie. Del resto, il giudice a quo avrebbe anche potuto assumere d'ufficio, dalla Procura, ogni notizia utile in merito all'iscrizione del procedimento oppure chiedere alla difesa di assumere informazioni al riguardo.
2.1. La ricorrente ha ribadito e ulteriormente illustrato le proprie doglianze con memoria in data 20-5-2017, in cui si rappresenta anche che, per i fatti di cui alla denuncia-querela presentata dalla ricorrente, il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale.
3. Con requisitoria depositata il 22/9/2016, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Le doglianze formulate sono infondate. L'art 74 d. P. R. n. 115 del 2002 riconosce infatti il diritto a fruire del patrocinio a spese dello Stato anche alla persona offesa dal reato e al danneggiato, che intenda costituirsi parte civile. Ma, per l'ammissione al patrocinio, occorre la qualità attuale e non soltanto potenziale di persona offesa o danneggiata dal reato. Orbene, da un punto di ว A vista sostanziale, è corretto quanto affermato dalla ricorrente a proposito del sorgere della qualità di persona offesa fin dal momento della commissione del reato, trattandosi del titolare del bene o interesse protetto dalla norma e che è stato vulnerato dalla perpetrazione dell'illecito. Lo stesso è a dirsi della qualità di danneggiato del reato, trattandosi di qualunque soggetto che abbia riportato un danno, rilevante ex art. 185 cod. pen., per effetto della commissione del reato. Ma, da un punto di vista processuale, anteriormente all'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., non esiste né un indagato nè una persona offesa o danneggiata dal reato, per il semplice fatto che non esiste un procedimento. Prima dell'iscrizione del procedimento sul registro notizie di reato la qualità di persona offesa o danneggiata è dunque soltanto potenziale e non attuale. Né vale a renderla effettiva la presentazione di una denuncia o di una querela, in quanto l'art. 74 d. P. R. n. 115 del 2002 non riconnette il diritto a fruire del patrocinio a spese dello Stato alla mera qualità di denunciante o di querelante. La ratio di tale esclusione è evidente, poiché la denuncia, inerendo a reati procedibili d'ufficio, può essere presentata da qualunque cittadino. Legittimata a proporre la querela è invece soltanto la persona offesa ma il fatto storico inerente alla presentazione di una querela non vale certo ad attribuire al querelante la qualità di parte lesa, non potendosi escludere che l'istanza di punizione venga formulata da un soggetto non legittimato, proprio in quanto privo della titolarità dell'oggetto giuridico della norma e quindi della qualità di persona offesa. Dunque, soltanto quando, all'esito delle valutazioni di competenza del pubblico ministero, il nominativo dell'interessato viene iscritto sul registro notizie di reato, le relative qualità (indagato, persona offesa e via discorrendo) divengono attuali ed effettive. Correttamente, pertanto, i giudici di merito hanno negato l'accesso della ricorrente al beneficio in questione.
2. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 6-6-2017. Depositata in Cancelleria Il Consigliere estensore Il Presidente Oggi, 22 SET, 2017 سااا 2 Il Funzionano Giudiziario Patrit