Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/06/2017, n. 43865
CASS
Sentenza 6 giugno 2017

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della persona offesa e del danneggiato dal reato è necessario che vi sia stata l'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., non essendo sufficiente a tal fine la presentazione di una denuncia o querela.

Commentario1

  • 1Sì al patrocinio a spese dello Stato per la persona offesa nel procedimento di archiviazione.
    Ottavia Murro · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 4 marzo 2020

    pdf Sentenza C.Cost. 17 gennaio 2020, n.3 E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 comma 1 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 nella parte in cui non esclude la possibilità per il giudice, chiamato a decidere sulla ammissione al beneficio della persona offesa che ha presentato una denuncia-querela, di valutare la eventuale evidente assenza di fatti di rilevanza penale. Sommario: 1. Quadro normativo – 2. La questione di costituzionalità – 3. La “novità” della pronuncia. 1.Quadro normativo – La difesa dei poveri, anche nel processo penale, diviene “accollo” dello Stato solo con la legge n. 217 del 1990, legge istitutiva del patrocinio a spese dello …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/06/2017, n. 43865
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43865
Data del deposito : 6 giugno 2017

Testo completo