Sentenza 25 marzo 2002
Massime • 1
Ai fini della decorrenza del termine di decadenza previsto per le prestazioni previdenziali dall'art. 47, commi secondo e terzo, del d.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del D.L. n. 384 del 1992, convertito dalla legge n. 438 del 1992), occorre fare riferimento alla scadenza dei termini stabiliti dalla legge per la conclusione del procedimento amministrativo, senza che rilevi, a tali fini, la proposizione di un secondo ricorso amministrativo in relazione alla medesima prestazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/03/2002, n. 4247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4247 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Presidente -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - Consigliere -
Dott. GIUSEPE CELLERINO - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FA AT, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell'avvocato C.L.I. CONFEDERAZIONE LAVORATORI ITALIANI, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIO ROTONDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO CERIONI, ANTONIO TODARO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 136/99 del Tribunale di ROSSANO, depositata il 23/03/99 - R.G.N. 429/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/02 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Rossano, depositato il 6.4.1995, NU CO, nell'asserita sua qualità di lavoratrice agricola iscritta nei relativi elenchi anagrafici, chiedeva la condanna dell'Inps a corrisponderle l'indennità di maternità per i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, in relazione al parto avvenuto in data 24.12.1992.
L'Inps, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda.
Il Pretore provvedeva in senso favorevole alla ricorrente, ma la domanda veniva rigettata in appello dal Tribunale di Rossano, che riteneva l'interessata decaduta dal diritto alle indennità in questione.
Il giudice di appello osservava in punto di fatto che le domande amministrative erano state presentate in data 11.11.1992 e 7.4.1993, per l'astensione obbligatoria e facoltativa, rispettivamente, e che poi era stato presentato ricorso amministrativo per l'indennità per astensione obbligatoria in data 10.11.1993, e poi nuovamente in data 23.6.1994. Sulla base di tali elementi, riteneva rilevante la circostanza che il termine di decadenza di un anno per la proposizione dell'azione in giudizio, di cui all'art. 4 del d.l. n. 384/1992, convertito in legge n. 438/1992, risultava scaduto facendo riferimento, quale dies a quo, alle date in cui erano maturati i complessivi termini di legge per la conclusione del procedimento amministrativo, computati a partire dalle date di presentazione delle domande amministrative.
Contro tale sentenza la CO propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L'Inps ha depositato procura, ma non ha svolto alcuna attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente deduce violazione dell'artt. 2966 c.c. e dell'art. 4, comma 1, del d.l. 19 settembre 1992 n. 384, convertito con modificazioni in l. 14 novembre 1992 n. 438. Sostiene che la decadenza dichiarata dal giudice di merito non si sia effettivamente verificata, dovendosi considerare che essa aveva reiterato domande e ricorsi al comitato provinciale dell'Inps, poiché l'Istituto non aveva completato l'istruttoria amministrativa della pratica, e, in particolare, in data 23.6.1994 aveva presentato un nuovo ricorso, sicché soltanto dopo il decorso di novanta giorni da tale data, previsti per la decisione del ricorso stesso, aveva cominciato a decorrere il termine di un anno per la proposizione dell'azione in giudizio. Lo "stesso discorso", d'altra parte, andava fatto per l'astensione facoltativa.
Il ricorso è infondato.
Il secondo e il terzo comma dell'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, nel testo introdotto dal citato d.l. n. 384/1992,
regolano, con riferimento alle prestazioni previdenziali ivi richiamate, il rapporto tra procedimento amministrativo e l'azione in giudizio, prevedendo, per la proposizione di quest'ultima, termini correlati nel dies a quo a determinati svolgimenti del procedimento amministrativo. Gli effetti della scadenza di detti termini aveva dato luogo, nella vigenza del testo originario dell'art. 47, a dubbi interpretativi, da ultimo risolti in giurisprudenza nel senso dell'incidenza solo "procedimentale" della relativa decadenza:
l'interessato, cioè, avrebbe avuto la facoltà e l'onere di instaurare un nuovo procedimento amministrativo in relazione agli stessi diritti, a partire della domanda iniziale, salva l'eventuale maturazione della prescrizione (Cass., Sez. un. 21 giugno 1990 n. 6245). A una soluzione diversa deve tuttavia pervenirsi nell'attuale quadro normativo, come del resto correttamente ritenuto nella sentenza del Tribunale di Rossano - non censurata sul punto -, che ha ritenuto la CO "decaduta dal diritto". Infatti, l'art. 6 del d.l. 29 marzo 1991 n. 103, convertito con modificazioni dalla l. 1 giugno 1991 n. 166, ha previsto che i termini posti dell'art. 47, secondo e terzo comma, del d.P.R. n. 639/1970 "sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale" e che la decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale". Tale norma (a cui il secondo comma dell'art. 6 ha attribuito una limitata efficacia retroattiva) deve ritenersi rilevante anche a seguito della modificazione del testo dei commi secondo e terzo dell'art. 47, come rilevato da Corte Cost. 24 aprile 1996 n. 128 e, almeno implicitamente, anche da questa Corte (cfr. Cass. 9 aprile 2001 n. 5230), poiché il nuovo dettato normativo non ha inciso sulla struttura fondamentale della disciplina, limitandosi a modificare la durata dei termini e a integrare le previsioni circa il loro ambito di applicazione e circa le modalità del loro computo, con indicazione ora anche una data di decorrenza non presupponente la effettiva proposizione del ricorso amministrativo. Da quest'ultimo punto di vista è opportuno ricordare che si fa riferimento, ai fini della decorrenza del termine, non solo alla "data di comunicazione della decisione del ricorso" (amministrativo) e alla "data di scadenza del termine per la predetta decisione", ma anche - con previsione avente la funzione di una "norma di chiusura", come rilevato da Corte Cost. n. 128/1996 - alla "data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione".
Passando all'esame specifico del motivo di ricorso, va rilevato che il giudice di merito ha dato rilievo alla data di decorrenza del termine computabile con riferimento alle domande amministrative, dopo avere accertato anche che l'attuale ricorrente, in relazione alla indennità afferente all'astensione obbligatoria dal lavoro, ha proposto il ricorso amministrativo e poi lo ha reiterato a distanza di tempo, nelle date già specificate.
La doglianza della ricorrente, nel fare riferimento, ai fini del computo del termine, al secondo ricorso amministrativo (poiché il riferimento al primo ricorso non avrebbe condotto a un risultato utile), è priva di giuridico fondamento. Va osservato infatti, in via preliminare (senza necessità, quindi, di esaminare la questione concernente la incidenza o meno di un ricorso amministrativo tardivo - questione a cui questa Corte ha dato risposta negativa con la sentenza 13 novembre 1996 n. 9965, in motivazione, e risposta positiva con la sentenza 21 settembre 2000 n. 12508, alla condizione, però che l'Inps abbia provveduto nel merito sullo stesso) che non può ritenersi rilevante, ai fini del computo del termine di decadenza di cui all'art. 47, secondo e terzo comma (testo vigente), del d.P.R. n. 639/1970, una reiterazione del ricorso amministrativo, poiché la stessa non costituisce uno degli eventi presi in considerazione dalla normativa di legge ai fini della decorrenza del termine di, decadenza, e, in particolare, certamente non incide sulla scadenza del termine stabilito per la pronuncia sul ricorso amministrativo, evento cui invece fa riferimento la legge. Quanto all'indennità per il periodo di astensione facoltativa - in relazione alla quale non risulta la proposizione di alcun ricorso amministrativo -, la censura formulata dalla ricorrente, mediante generico richiamo delle considerazioni svolte a proposito dell'altra indennità, è inammissibilmente generica e comunque incongrua. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Non deve provvedersi sulle spese del giudizio, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell'Inps.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2002