Cass. pen., sez. V, sentenza 22/03/2013, n. 32461
CASS
Sentenza 22 marzo 2013

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Ai fini della sussistenza della responsabilità civile dell'imprenditore per fatto illecito commesso dal dipendente, non è necessaria l'esistenza di uno stabile rapporto di lavoro subordinato essendo sufficiente che l'autore del fatto illecito sia legato all'imprenditore temporaneamente od occasionalmente e che l'incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso.(In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto civilmente responsabile del reato di lesioni volontarie aggravate una società che gestiva una casa di riposo per anziani presso la quale l'imputata svolgeva mansioni di assistente).

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  • 1Foglio di giurisprudenza.
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 22/03/2013, n. 32461
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32461
Data del deposito : 22 marzo 2013

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