Sentenza 12 dicembre 2019
Massime • 1
In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, di cui all'art. 2, comma 1-bis, legge n. 638 del 1983, nella ipotesi di società di persone nella quale l'amministrazione sia riservata indistintamente a tutti i soci, la mancata notifica della diffida ad adempiere ad alcuni di essi non impedisce l'esercizio dell'azione penale nel confronti degli altri, a cui invece sia stata notificata.
Commentario • 1
- 1. Omesso versamento ritenute previdenziali: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 10 giugno 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/12/2019, n. 4413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4413 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2019 |
Testo completo
manimer 04413-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n.3072 Luca Ramacci -Presidente - Claudio Cerroni UP - 12/12/2019 R.G.N. 40632/2019 Aldo Aceto Stefano Corbetta Relatore - Gianni Filippo Reynaud ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Di AO NC, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/05/2019 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Cassino e appellata dall'imputato, la Corte di appello di Roma dichiarava non diversi procedere nei confronti di NC Di AO in ordine agli omessi versamenti previdenziali da marzo 2008 a settembre 2011 per essere i reati estinti per prescrizione, e rideterminava in tre mesi di reclusione e 150 euro di multa la pena per le residue imputazioni (e quindi fino a maggio 2012), nel resto confermando la pronuncia di primo grado, che aveva affermato la penale responsabilità del Di AO, perché, quale legale rappresentante della ditta Trasporti e Spedizioni di Di AO NI & c., ometteva di versare le ritenute previdenziali e assistenziali dei lavoratori dipendenti.
2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 2, comma 1-bis, I n. 638 del 1983 e 2266 cod. civ. Il ricorrente censura la sentenza impugnata, laddove, con motivazione che si assume insoddisfacente, ha rigettato il motivo di appello relativo al mancato invio, anche agli altri soci amministratori, della diffida ad adempiere, dal momento che, trattandosi di una società in nome collettivo, i legali rappresentanti della medesima, ai sensi dell'art. 2266 cod. civ., sono indistintamente tutti i soci e il pagamento ad opera di uno solo di costoro avrebbe operato anche in favore degli altri.
2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. Ad avviso del ricorrente, la motivazione sarebbe illogica in punto di affermazione della penale responsabilità, in quanto, riprendendo le argomentazioni dedotte con il primo motivo, sarebbe stato onere dell'accusa dimostrare che il legale rappresentante della società fosse il solo NC Di AO e, in ogni caso, dalla sentenza dichiarativa del fallimento del 28/05/2013, pronunciata a seguito di ricorso presentato il 10/07/2012 (e quindi prima della notifica al solo ricorrente della diffida ad adempiere, avvenuta il 03/08/2012), si evince che l'amministrazione fosse "triplice", ma gli altri due amministratori non ricevettero la notifica della diffida ad adempiere. ん CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi che, stante la stretta correlazione logica e giuridica delle questioni dedotte, possono essere esaminati congiuntamente.
2. La tesi sostenuta dal ricorrente, secondo cui nel caso di società di persone, nella quale l'amministrazione, in assenza di patto contrario, è riservata indistintamente a tutti i soci, la diffida ad adempiere deve essere notificata a tutti i soci, di talché, in caso contrario, non sarebbe soddisfatta la condizione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, 1. n. 638 del 1983, è destituita di fondamento.
3. Come emerge dal chiaro dato testuale ("il datore di lavoro non è punibile..."), l'adempimento conseguente alla diffida ex art. 2, comma 1-bis, I. n. 638 del 1983, costituisce non una condizione di procedibilità come nel caso, ad - esempio, previsto dall'art. 20 d.lgs. n. 758 del 1994 in tema di prescrizioni per la regolarizzazione delle violazioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro ma una causa personale di esclusione della punibilità; ne deriva che, nel caso di società di persone, la mancata notifica della diffida ad adempiere ad alcuni soci non impedisce l'esercizio dell'azione nel confronti degli altri, a cui invece detta diffida sia stata notificata. Può perciò affermarsi il seguente principio di diritto: con riferimento al reato di cui all'art. 2, comma 1-bis, I n. 638 del 1983, nel caso di società di persone, nella quale l'amministrazione, in assenza di patto contrario, è riservata indistintamente a tutti i soci, l'omessa notifica della diffida ad adempiere a taluni dei soci non paralizza l'esercizio dell'azione penale nei confronti degli altri, cui detta notifica è avvenuta, in quanto essa è delineata come causa di non punibilità e non come condizione di procedibilità.
4. Va peraltro osservato che, in ogni caso, solo i soci a cui la diffida non sia stata notificata avrebbero, astrattamente, motivo per dolersene, non essendo stati messi nelle condizioni di poter avvalersi della speciale causa di non punibilità, ciò che, in ipotesi, ove fossero stati tratti a giudizio, avrebbe legittimato la richiesta, da parte di costoro, di concessione di un termine per l'adempimento.
5. Nel caso di specie, il ricorrente non può certo lamentarsi che agli altri soci - nei cui confronti, peraltro, non risulta nemmeno essere stata esercitata l'azione penale - non sia stata notificata la diffida ex art. 2, comma 1-bis, I. n. 638 del 3 1983, né ciò ha comportato la lesione di alcun diritto a lui riconosciuto, in quanto egli, essendo stato destinatario della diffida inviata presso la sede della società circostanza che il ricorrente non contesta -, ha avuto la possibilità di andare esente da responsabilità penale mediante versamento delle somme omesse nel termine di tre mesi dalla notifica dell'avvenuto accertamento delle violazioni, ciò che non è avvenuto.
6. Ad abundatiam, si osserva che la Corte territoriale ha evidenziato come, in ogni caso, non fosse nemmeno provato che alla data delle omissioni (ossia da ottobre 2011 fino a maggio 2012) vi fossero altri amministratori della società, in quanto la visura del 14/11/2012 (da cui emerge che, oltre al ricorrente, socio amministratore era anche IO Di AO) è successiva al periodo di oggetto di contestazione.
7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12/12/2019. Il Consigliere estensore Il Presidente Stefano Corbetta Luca Ramacci DEPOSITATA IN CANCELLER AL - 3 FEB 2020 IL CANCELLIERE ESPERTO Luand NA 4