Sentenza 25 febbraio 2004
Massime • 1
Una volta acquisita la dichiarazione di adesione del difensore all'astensione dalle udienze deliberata dalla categoria professionale, deve ritenersi affetta da nullità la dichiarazione di contumacia dell'imputato pronunciata previa nomina, allo stesso, di un difensore d'ufficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/02/2004, n. 27840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27840 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni Presidente del 25/02/2004
Dott. BATTISTI Mariano Consigliere SENTENZA
Dott. TUCCIO Giuseppe Consigliere N. 295
Dott. PERNA LA TORRE Ernesto Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe Consigliere N. 012031/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ER RE RG N. IL 11/11/1954, Repubblica Domenicana;
avverso SENTENZA del 11/01/2001 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. TUCCIO GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Giuseppe Febbraro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Giuseppe Maida che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Ricorre a questa Corte la difesa di ER UE ER avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui la predetta, ritenuta colpevole del delitto di cui all'art. 73, D.P.R. 309/90, era stata condannata alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione e lire trentaquattro milioni di ammenda.
Dal testo della impugnata sentenza emerge che le prove della responsabilità della UE erano state desunte da una circostanza obiettiva, ritenuta decisamente individualizzante e cioè la ricezione di un plico, spedito dall'Uruguay, su cui era specificato il nominativo del mittente (una clinica oncologica) nonché quello del destinatario e cioè la UE, con la specificazione del preciso indirizzo della medesima.
Quanto alla effettività della identità del destinatario, nella impugnata sentenza, si poneva in rilievo un dato, altrettanto obiettivo di riscontro, rappresentato dal rinvenimento nella abitazione della UE di un biglietto su cui risultava annotata una località (IBC Clinica Oncologica), un numero (poi verificato come corrispondente allo spedizioniere), nonché una data ("19 de este mes") ed una località (Roma) verosimilmente indicativo della data di arrivo a Roma del plico in questione.
Ritenevano i giudici di appello che la efficacia probatoria emergente dall'anzidetto contesto fattuale non potesse essere neutralizzato dalle diverse prospettazioni difensive, secondo cui il plico era in effetti diretto ad altra persona, tale AU LM DO (già imputata e poi assolta dal Tribunale di Busto Arsizio), sul presupposto che in precedenti circostanze la DO aveva ricevuto, presso il domicilio della UE, altra corrispondenza. In proposito si evidenziava, nella specifica parte motiva della sentenza che, in tali particolari circostanze, i plichi contenevano il nominativo della DO accanto a quello della formale destinataria (la UE). Sul versante della prova logica comunque i giudici di appello ponevano in adeguato rilievo l'accertato rapporto di contiguità tra le due donne ed un importante esponente della criminalità organizzata paraguaiana, CA AJ Washington, operante alle dipendenza del capo-mafia calabrese Francesco Morabito. Motivava per ultimo la Corte milanese le ragioni del diniego della richiesta attenuante di cui al comma 5^, del citato art. 73, D.P.R. 309/90. Le ragioni del ricorso si incentravano anzitutto nella dedotta violazione dell'art. 405, quarter, c.p.p., atteso che, a fronte di una documentata dichiarazione di adesione da parte del difensore, alla astensione dalle attività forensi, la Corte aveva proceduto ulteriormente alla dichiarazione di contumacia della imputata - appellante ("sentite le parti" e cioè il P.M. ed il nominato difensore di ufficio).
Con un secondo motivo la ricorrente difesa, deduceva la nullità della sentenza per manifesta illogicità della motivazione, per non essere stata adeguatamente apprezzata, nel processo verificativo delle prove addotte, la determinante circostanza - cui andava assegnato valore di decisività - della "prassi usuale" dell'invio presso il domicilio della UE di missive indirizzate alla DO. Ritiene questa Corte fondato il primo motivo del ricorso e pertanto va annullata la impugnata sentenza, con rinvio, per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.
È indubbio il diritto del difensore di interloquire sulla questione concernente la declaratoria di contumacia dell'imputato, tal che, ove si sia proceduto "de plano" una volta acquisita la dichiarazione di adesione del difensore alla astensione della categoria, si realizza una nullità di tutti gli atti processuali, conseguenti alla dichiarazione nulla.
Tale nullità deriva in definitiva dalla violazione del diritto del difensore in ordine alla mancata realizzazione del contraddittorio appunto sul tema dei requisiti della fattispecie contumaciale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2004