Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/02/2002, n. 1925
CASS
Sentenza 11 febbraio 2002

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Il diritto riconosciuto al lavoratore (il cui licenziamento sia stato dichiarato illegittimo) di optare per l'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro può essere esercitato anche quando la funzionalità di fatto del rapporto sia già stata ripristinata a seguito di provvedimento d'urgenza, atteso che la reintegrazione disposta in sede cautelare non è assimilabile all'ordine di reintegrazione disposto con la sentenza che decide sul licenziamento, non costituendo la misura cautelare statuizione, neppure implicita, sull'interesse del lavoratore alla stabilità del rapporto, bensì solo tutela interinale della continuità del reddito e del patrimonio professionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/02/2002, n. 1925
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1925
    Data del deposito : 11 febbraio 2002

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