Sentenza 11 febbraio 2002
Massime • 1
Il diritto riconosciuto al lavoratore (il cui licenziamento sia stato dichiarato illegittimo) di optare per l'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro può essere esercitato anche quando la funzionalità di fatto del rapporto sia già stata ripristinata a seguito di provvedimento d'urgenza, atteso che la reintegrazione disposta in sede cautelare non è assimilabile all'ordine di reintegrazione disposto con la sentenza che decide sul licenziamento, non costituendo la misura cautelare statuizione, neppure implicita, sull'interesse del lavoratore alla stabilità del rapporto, bensì solo tutela interinale della continuità del reddito e del patrimonio professionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/02/2002, n. 1925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1925 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio SAGGIO - Presidente -
Dott. Luciano VIGOLO - Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere -
Dott. Camillo FILADORO - Consigliere -
Dott. Camilla DI IASI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TECNOFIN GROUP SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE CLODIO 32, presso lo STUDIO CIABATTINI, rappresentato e difeso dagli avvocati TOSI PAOLO e ALLETTO DIEGO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NE CA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.G. BELLI 39, presso lo studio dell'avvocato IGOR TURCO, rappresentato e difeso dall'avvocato ALFONSO NAPOLI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 397/98 del Tribunale di AGRIGENTO, depositata il 08/05/98 R.G.N. 1080/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/01 dal Consigliere Dott. Camilla DI IASI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Marcello MATERA, che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
OG TA, licenziato dalla s.p.a. NO Group e reintegrato nel posto di lavoro a seguito di provvedimento d'urgenza successivamente confermato con sentenza di merito, otteneva dal pretore di Agrigento il riconoscimento del suo diritto all'indennità sostitutiva della reintegrazione, per aver esercitato la relativa facoltà di opzione nei termini previsti dall'art. 18 Legge n. 300 del 1970 nel testo modificato dall'art. 1 Legge n. 108 del 1990.
Il tribunale di Agrigento, giudicando sull'appello proposto dalla spa NO Group, confermava la sentenza pretorile, in particolare rilevando che il provvedimento di reintegrazione disposto ai sensi dell'art. 700 c.p.c. ha l'unico effetto di determinare una prosecuzione provvisoria del rapporto di lavoro, mentre il diritto alla reintegrazione, e il relativo diritto di opzione per l'indennità sostitutiva, sorgono soltanto all'esito dell'accertamento giudiziale della illegittimità del comportamento datoriale, con la conseguenza che la reintegrazione disposta in via d'urgenza non può ritenersi preclusiva del diritto di opzione che, per espressa volontà del legislatore, può essere esercitato solo dopo il deposito della sentenza che abbia accertato l'illegittimità del licenziamento.
Avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento propone ricorso per cassazione la s.p.a. NO Group;
resiste con controricorso OG TA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 18 Legge n. 300 del 1970, rilevando che il quinto comma della citata norma configura un'ipotesi di obbligazione con facoltà alternativa da parte del creditore, dove la prestazione principale è rappresentata dalla reintegrazione nel posto di lavoro e la prestazione facoltativa (dovuta solo subordinatamente, se preferita dal creditore) è rappresentata dall'indennità sostitutiva, con la conseguenza che, ove il debitore abbia eseguito la prestazione principale senza opposizione del creditore, resta liberato dall'obbligazione relativa alla prestazione alternativa subordinata. In particolare, secondo il ricorrente, deve escludersi il diritto del lavoratore di optare per l'indennità quando la funzionalità di fatto del rapporto di lavoro sia stata ripristinata ancor prima della sentenza dichiarativa dell'illegittimità del recesso, ancorché in forza di un provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. La censura è infondata.
In passato questa Corte si era espressa nel senso che, ove la funzionalità di fatto del rapporto di lavoro fosse già stata ripristinata, doveva ritenersi precluso l'esercizio da parte del lavoratore del diritto di opzione per l'indennità sostitutiva (v. sez. lav. n. 13047 del 1995 RV 495178 e sez. lav. n. 7581 del 1997 RV 506750, quest'ultima espressamente riferita alla reintegrazione disposta con provvedimento d'urgenza); tale orientamento, tuttavia, è stato superato dalla recente evoluzione giurisprudenziale, avendo questo giudice di legittimità da ultimo ritenuto che "la facoltà riconosciuta al lavoratore di optare per l'indennità sostitutiva ... non può ritenersi consumata ne' per effetto della richiesta di provvedimento cautelare di reintegrazione, ne' per effetto della ripresa del lavoro conseguente al provvedimento stesso, ne' per il protrarsi delle prestazioni anche dopo l'emanazione della sentenza di reintegrazione e per il periodo previsto ... ai fini dell'esercizio del diritto di opzione" (così sez. lav. n. 6005 del 1998 RV 516522). Il collegio ritiene che tale più recente prospettazione (che peraltro si fa carico di confutare gli argomenti addotti a sostegno dell'orientamento precedente) meriti di essere condivisa, atteso che la reintegrazione disposta in sede cautelare non è in alcun modo assimilabile all'ordine di reintegrazione, solo apparentemente analogo, disposto con la sentenza che decide sul licenziamento, essendo sufficiente, per convincersi di tanto, riflettere sul fatto che la misura cautelare non costituisce statuizione, neppure implicita, sull'interesse del lavoratore alla stabilità del rapporto, ma rappresenta solo una tutela interinale della continuità del reddito e del patrimonio professionale, meramente strumentale alla tutela definitiva, e che, inoltre, l'art. 700 c.p.c. non impone al giudice di anticipare in qualche modo la sentenza conclusiva del giudizio con un provvedimento che prevedibilmente sarà il contenuto della sentenza, ma solo di emettere i provvedimenti d'urgenza che, secondo la circostanza, sembrino più idonei ad assicurare gli effetti della decisione sul merito.
Resta peraltro da rilevare l'intrinseca contraddittorietà di una tutela cautelare in via d'urgenza (avente come unico scopo quello di evitare che il "tempo" processuale comprometta gli effetti della decisione) che si ponga essa stessa come compromissoria di un diritto (quello di opzione) riconosciuto dalla legge al lavoratore in ipotesi di accertata fondatezza della sua domanda. Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2001.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA L'11 FEBBRAIO 2002