Cass. civ., sez. I, sentenza 02/08/2002, n. 11580
CASS
Sentenza 2 agosto 2002

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In tema di fallimento susseguente alla procedura di concordato preventivo, deve escludersi la prededucibilità, in seno alla procedura fallimentare, del credito vantato dal garante del concordato per effetto di pagamenti effettuati non già in adempimento di debiti contratti dal debitore poi fallito ai fini della continuazione dell'impresa, bensì (come nella specie) in adempimento di crediti concorsuali sorti anteriormente alla domanda di concordato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 02/08/2002, n. 11580
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11580
    Data del deposito : 2 agosto 2002

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