Cass. civ., sez. I, sentenza 12/03/1999, n. 2192
CASS
Sentenza 12 marzo 1999

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In tema di concordato preventivo, qualora la gestione dell'impresa assurga a dimensione di modalità essenziale della singola procedura concordataria (siccome diretta ad una più proficua liquidazione patrimoniale a favore dei creditori concorrenti), in quanto risulti parte della proposta di concordato, sia oggetto dell'ammissione da parte del tribunale e dell'approvazione da parte dei creditori, e formi altresì oggetto dell'omologazione finale, si rende applicabile, in caso di successivo fallimento, la norma di cui all'art. 111, primo comma n. 1 Legge Fall., dovendosi, per l'effetto, considerare le spese della gestione dell'impresa come spese della procedura.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 12/03/1999, n. 2192
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2192
    Data del deposito : 12 marzo 1999

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