Sentenza 18 gennaio 2002
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Ogni cittadino può essere citato quale testimone in un processo penale e - nel momento in cui il Giudice autorizza le parti alla citazione - il testimone ha il dovere di presentarsi per rendere la sua testimonianza e di riferire solo ed esclusivamente il "vero". 1. La testimonianza Ai sensi dell'art. 198 c.p.p. (rubricato "obblighi del testimone") la persona citata come testimone in un processo penale ha l'obbligo di presentarsi al giudice e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte. Vi è l'obbligo di presentazione anche nel caso in cui si ritenga di non sapere nulla di importante per il processo penale. Nel processo penale interessano i fatti, non le opinioni, non i …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/01/2002, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 0 0529/02 LA CORTE SUP Oggetto CONTRATTI P.A. AGGIUDICAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE CASI DI EQUIVALENZA ALLA STIPULA ESECUZIONE DI FATTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CONSEGUENZE R.G.N. 2724/99 Presidente Dott. Giovanni LOSAVIO 4573/99 Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO Cron.1464 VITRONE Consigliere Dott. Ugo 166 Dott. Mario ROrio MORELLI Rel. Consigliere Rep. Dott. Onofrio FITTIPALDI Ud. 02/10/2001 Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA CORTE SUPREMA DIC A UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. JL SOLE 24 ORE ITALSERVIZI Srl, in persona del legale rappresentante 3.10. per diritti 2.1 GEN. 2002 pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA IL CANCELLIERE CITTA' DELLA PIEVE 19, presso l'avvocato MARTINO CARLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MINA ANDREA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente €1,55 3000
contro
COMUNE DI LUCIGNANO;
intimato DF013229 e sul 2° ricorso n° 04573/99 proposto da: DF013230 2001 COMUNE DI LUCIGNANO, in persona del Sindaco pro 2018 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA سم 1 12, presso l'avvocato MOLINO CLAUDIA, rappresentato e difeso dall'avvocato CECCHI ALESSANDRO, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
ITALSERVIZI Srl;
- intimata - avverso la sentenza n. 536/98 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 14/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/10/2001 dal Consigliere Dott. Mario ROrio MORELLI;
l'Avvocato Bottiglieri, con udito per il ricorrente, l'accoglimento del ricorso delega, che ha chiesto principale e il rigetto del ricorso incidentale;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, h l'Avvocato Cecchi, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso nicidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1- Con atto di citazione notificato 1'8 settembre 2 1995 la S.r.l. Ital Servizi, corrente in Desenzano, in persona della legale rappresentante OS RO, con- veniva davanti al Tribunale di Brescia il Comune di Lu- cignano (Provincia di Arezzo). Esponeva che essa, come risultava dalla delibera n. 581 dell'11 dicembre 1990 e dal relativo capitolato, aveva stipulato con il Comune convenuto un contratto di appalto per il noleggio di un misuratore di velocità degli autoveicoli "Velomatic 103/b"; che la durata del contratto era stata determinata in un anno, con tacita rinnovazione per uguale periodo, per il caso di mancata disdetta, da effettuarsi con raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza: che il contratto si era rin- novato a tutto il 1995; che esso prevedeva il pagamento di un corrispettivo pari alla metà dei proventi editta- li minimi introitati dal Comune per ogni contravvenzio- ne elevata e un minimo da 18 a 24 servizi annui, con una media di 21 servizi annui, di sei ore ciascuno;
che essa aveva svolto solamente) servizi, di tre ore cia- scuno, ottenendo 328 verbali, con una media di 12 ver- bali per ora;
che il Comune aveva unilateralmente e ar- bitrariamente sospeso l'esecuzione dei servizi: che per le residue 603 ore di servizio essa avrebbe rilevato 7236 infrazioni (603X12); e che la metà della sanzione edittale ammontava a circa L. 100.000. 3 Chiedeva la condanna del Comune al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'inadempimento contrattuale, indicati in L. 723.000.000 (7236X100.000) 01 in subor- dine, il pagamento di detta somma a titolo di ingiusti- ficato arricchimento ex art. 2041 cod. civ. Si costituiva il Comune di Lucignano, il quale ec- - per quanto ancora nè interessa - che per i cepiva contratti della P.A. è necessaria la forma scritta ad substantiam;
che esso non aveva mai stipulato con la S.r.L. Ital Servizi il contratto previsto dalla delibe- ra n. 581 del 1990 della Giunta Municipale;
che la pro- posta dell'attrice, pervenutagli il 29 settembre 1990, non conteneva gli elementi essenziali del presunto con- tratto, quale la sua durata, il suo rinnovo tacito e la previsione di un servizio annuo minimo e non assumeva quindi alcun rilievo;
che il rapporto intercorso fra il Comune e l'attrice nel 1991 era stato di mero fatto: che all'inizio del 1992 esso aveva affidato il servizio ad altra ditta per un corrispettivo fisso ed indipen- dente dal risultato conseguito;
e che esso aveva comu- nicato le nuove condizioni anche alla S.r.
1. Ital Ser- vizi, la quale si era riservata di esaminarle e non aveva poi sciolto la riserva. In via subordinata di merito il Comune di Lucignano deduceva che il contratto, se esistente, sarebbe stato 4 nullo o annullabile, sia perchè contrario a norme impe- rative, configurando un interesse della ditta noleggia- trice ad un incremento delle infrazioni rilevate, in violazione della ratio delle norme del codice stradale, il cui scopo è quello di tutelare la sicurezza strada- le;
sia perchè contrastante con l'art. 139 del codice della strada, il quale attribuiva allo Stato o al Comu- ne i proventi derivanti dall'accertamento degli illeci- ti amministrativi. E che alcune infrazioni rilevate erano state annul- late dal Prefetto di Arezzo proprio per i motivi sopra specificati e che egli avrebbe annullato anche gli al- tri verbali di accertamento emessi a seguito dei rile- vamenti effettuati dall'attrice; che essa non aveva avuto quindi diritto ad alcun compenso e non aveva per- ciò subito alcun danno. Il Tribunale di Brescia, con sentenza 5 aprile 16 maggio 1997 rigettava le domande dell'attrice e la con- dannava a rifondere al Comune le spese processuali. Affermava che la delibera della Giunta di conclude- re il contratto costituisce un mero atto interno dell'ente e che per l'incontro dei consensi è necessa- ria la manifestazione della volontà negoziale ad opera dell'organo rappresentativo, che nella specie non vi era stata;
ma, anche se si fosse ritenuto sufficiente a 5 concludere il contratto la delibera della Giunta Muni- cipale contenente la decisione di stipularlo, sarebbe però sempre stato necessario che la volontà dell'ente fosse comunicata all'altro soggetto e fosse da esso ac- cettata e nella specie non vi era alcuna prova che la delibera della Giunta Municipale fosse stata formalmen- te comunicata alla S.r.l. Ital Servizi e che essa l'avesse formalmente accettata;
trattandosi di un con- tratto con un ente pubblico, non era applicabile la di- sposizione dell'art. 1327 cod.civ. e non era quindi prospettabile la conclusione del contratto con l'inizio della sua esecuzione;
la mancanza di un contratto com- portava la necessità del rigetto della domanda princi- pale, senza la necessità di assunzione dei mezzi istruttori dedotti, relativi alla quantificazione del danno;
Il Comune di Lucignano aveva corrisposto il corri- spettivo relativamente ai servizi effettuati, per cui era infondata anche la domanda di pagamento di somme а titolo di ingiustificato arricchimento. La predetta sentenza veniva integralmente poi con- fermata dalla Corte di Brescia che respingeva, con suc- cessiva propria sentenza del 14 settembre 1998, l'appello della Ital Servizi srl. Da qui l'odierno ricorso per cassazione della stes- 6 sa società, cui resiste il Comune con proposizione an- che di ricorso incidentale condizionato illustrato pure con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. L'impugnazione principale si compone di quattro motivi. Dei quali i primi tre tra loro connessi, sono volti a riproporre la tesi della intervenuta conclusio- ne di un contratto di noleggio tra le parti, in rela- zione alla delibera giuntale n. 581/90 - alternativa- mente configurata come atto di "aggiudicazione" (avente luogo del contratto, secondo la ricorrente, anche nei procedimenti a trattativa privata, ai sensi degli artt. 16 ss., della legge sulla contabilità di Stato, che la Corte di merito non avrebbe rettamente applicato) о CO- "accettazione", comunque della precedente proposta me della impresa ovvero ancora in relazione al comporta- mento successivo dell'amministrazione, asseritamente confermativo della sua volontà di accettazione attra- verso la concreta esecuzione data al contratto. Mentre il quarto motivo attiene ai profili ulteriori dell'arricchimento senza causa, sui quali la pronuncia si assume omessa;
della denegata ammissione di mezzi istruttori, che si assume immotivata;
del regolamento delle spese, che si censura in ragione della mancata considerazione di ragioni di opportunità di una loro 7 compensazione. 2- 2. Con l'impugnazione incidentale, il Comune, a sua volta, ripropone, in via condizionata, le proprie eccezioni di nullità del contratto (ove cui tesi sussi- stente) per contrarietà a norme imperative.
3-. I due ricorsi sono già stati, in udienza riuni- ti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
4- Ogni doglianza della società è infondata. 4/1 La tesi di equivalenza della riferita delibera giuntale a "verbale di aggiudicazione, di cui al primo motivo, è invero, improponibile ed esattamente lo ha sottolineato la Corte di Appello, a torto censurata alla luce della circostanza, pacifica in fatto, che nella specie non v'è stato incanto o privata licitazio- ne e quindi alcuna gara tra più partecipanti, ma solo una trattativa privata con un'unica ditta;
ed in appli- cazione del principio che, ai sensi dell'invocato r.d. 2440/23 (art. 16, co.3) i processi verbali di aggiudica- zione che possono tener luogo del contratto sono vice- soltanto quelli che intervengono 'a seguito di versa, pubblici 0 private licitazioni" (cfr. anche incauti Cass. nn. 3609/71; 1695/79; 8420/2000). Mentre, di regola, la deliberazione di concludere un contratto con una pubblica amministrazione, anche se a trattativa privata, costituisce un atto interno, re- 8 vocabile "ad nutum", inidoneo a dar luogo all 'incontro dei consensi il quale richiede invece una manifestazio- ne di volontà negoziale, in forma scritta, ad opera dell'organo rappresentativo dell'ente rivolta all'altro contraente e da questi accettata (cfr n. 6918/2001). 4/2 La prospettazione subordinata (di cui al secon- do mezzo) - di equivalenza della predetta delibera della Giunta ad "accettazione della proposta della ditta" non è, a sua volta, condivisibile poichè - a prescinde- re dalla questione sulla provenienza o meno della deli- bera stessa da parte dell'organo rappresentativo del Comune cui competeva di manifestare la volontà a con- trarre dell'ente - sono già di per se ostativi i non superati rilievi, svolti dalla Corte di merito;
sulla acclarata non corrispondenza di contenuto tra la propo- sta della Ital Servizi e la successiva riferita delibe- ra giuntale. 4/3 Nè maggior fondamento ha la censura, ulterior- mente gradata Carticolata nel terzo mezzo); sulla ido- neità - pretesamente non considerata dalla Corte terri- toriale - degli atti di esecuzione del contratto, pro- venienti dal Comune, a manifestare la volontà del Comu- ne di stipulare il contratto in discussione. Al riguar- do deve, infatti, ribadirsi che la volontà di obbligar- si della P.A. non può dedursi, per implicito, come si 9 vorrebbe, da singoli atti, dovendo essere essa, in vece, manifestata nelle forme necessariamente rigide, richie- ste dalla legge, tra cui (come già detto) la forma scritta "ad substantiam"" (cfr nn. 12769/91; 9762/94; IT 7997/97; 188/2000; 9248/2001, ex plurimis). Con la con- seguenza che, qualora non sopravvenga la formale stipu- lazione, il privato contraente non può far valere alcu- na responsabilità della controparte, derivando l'invalidità del negozio da disposizioni generali, da presumersi note agli interessati, che escludono l'affidamento incolpevole della parte adempiente, fatta salva l'azione di arricchimento in caso di provata "utilitas" della prestazione in favore della P.A. (cfr n. 5179/95). 4/4 La Corte di Brescia non ha comunque, trascura- to, infine, di pronunciare anche sulla domanda di inde- bito arricchimento - rilevandone la carenza di presup- posti, perchè mancano il depauperamento dell'appellante e l'arricchimento del Comune - nè ha omesso di adegua- tamente motivare sulla denegata ammissione di messi istruttori in ragione della rilevata tardività della correlativa richiesta. Mentra la mancata compensazione delle spese di lite si riconduce ad una valutazione di- screzionale di quei giudici non soggetta, come tale, al sindacato di legittimità. 10 Dal che l'infondatezza, quindi, anche delle resi- due censure aggregate dalla società nel complesso quar- to ed ultimo motivo della sua impugnazione, la quale va pertanto, integralmente respinta. 5 1 Resta assorbita l'impugnazione incidentale "condizionata" del Comune.
6 - Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
109T 129,11 La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara 456T 30.99 assorbito quello incidentale;
condanna la società ri- € TOT. 160, 10 corrente alle spese che si liquidano in £.₤...125.000 oltre L. 15.000.000 (15 milioni) per onorario. Roma, 2 ottobre 2001. Il Consigliere esfensore Il Presidente Mario ROrio Giovanni Losavio 9.1osauro COR o SATIONE r u L e ( L E ILC D Andrea Deb il 18 GEN 2002 IL CANCELLIERE 11