Cass. pen., sez. I, sentenza 09/02/2011, n. 18311
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Sentenza 9 febbraio 2011

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Non è configurabile il reato di falsità ideologica in atto pubblico nel caso in cui le parti stipulino concordemente, in presenza del notaio, un contratto simulato di permuta in luogo della reale compravendita, senza alcuna esplicita attestazione sulla contestualità della controprestazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 09/02/2011, n. 18311
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18311
    Data del deposito : 9 febbraio 2011

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